§ 2.4.35 - L.R. 12 settembre 1986, n. 50.
Nuove norme per il patrocinio della regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:12/09/1986
Numero:50


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [10]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 2.4.35 - L.R. 12 settembre 1986, n. 50.

Nuove norme per il patrocinio della regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della regione ad associazioni, fondazioni e comitati. [1]

(B.U. 17 settembre 1986, n. 38, 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. [2]

     1. La presente legge disciplina:

     a) la concessione del patronato, del patrocinio, dei conferimenti d'onore della Regione Lombardia e di altri premi della Regione Lombardia e la concessione di contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale [3];

     b) l'adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a organismi anche a carattere associativo, nonché a fondazioni e altre istituzioni [4];

     c) la costituzione da parte della Regione Lombardia di fondazioni o altre istituzioni che prevedono la partecipazione di altri soggetti [5].

     2. La partecipazione della Regione a società commerciali è fuori dall'ambito di applicazione della presente legge.

 

     Art. 2. [6]

     1. La giunta regionale delibera l'adesione e la partecipazione della regione ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che perseguono finalità di carattere generale, non si propongono finalità di lucro, svolgono un'attività diretta a promuovere iniziative di rilevante valore scientifico o iniziative comunque rilevanti per l'esercizio delle competenze regionali.

     2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere preventivamente accertati dalla giunta regionale e, con riferimento ai soggetti forniti di personalità giuridica, devono trovare riscontro nei rispettivi statuti.

     3. In ogni caso, la regione non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente nelle deliberazioni di adesione e partecipazione.

     4. La deliberazione di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla sua assegnazione, decorsi i quali la Giunta regionale provvede [7].

     5. La giunta regionale con motivata deliberazione, può disporre il proprio recesso dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1; ove la deliberazione di recesso riguardi la partecipazione della regione disciplinata dall'art. 1, comma 1, lett. c), la deliberazione stessa è comunicata al consiglio regionale.

 

     Art. 3. [8]

 

     Art. 4.

     1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo gli organismi cui la regione aderisce trasmettono alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

 

     Art. 5.

     1. La regione concorre allo svolgimento e allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale che non abbiano fini di lucro e che siano coerenti con le disposizioni statutarie, nelle forme del patronato, del patrocinio, del conferimento di contributi o di premi [9].

     2. Il rilievo regionale dell'iniziativa o della manifestazione è motivato e attestato dagli atti degli organi della regione di conferimento del patronato, del patrocinio o del contributo.

 

     Art. 6. [10]

     [1. Il patronato regionale deve essere richiesto dai promotori con istanza motivata da presentarsi al presidente della giunta regionale.

     2. Il patronato non comporta impegni di spesa per la regione ed è concesso dal presidente della giunta regionale [11].]

 

     Art. 7.

     1. Il patronato, il patrocinio, la partecipazione della Regione a comitati d'onore o altre forme di onorificenza che non comportano impegni di spesa per la Regione stessa sono richiesti dai promotori delle iniziative e delle manifestazioni di rilievo regionale di cui all'articolo 5, siano essi soggetti profit o non profit, con istanza motivata da presentare al Presidente della Giunta regionale, agli assessori o ai sottosegretari competenti per materia e possono essere concessi dallo stesso Presidente, dagli assessori o dai sottosegretari competenti per materia [12].

     2. La Giunta regionale può inoltre disporre il conferimento di diplomi d'onore, targhe, coppe o altri premi non in denaro [13].

     3. [La giunta regionale delibera ogni anno, di propria iniziativa o su proposta di province, comuni (singoli, consorziati od associati) o di consiglieri regionali lombardi, di assegnare non più di venti diplomi di onore a enti, istituzioni, associazioni, comitati e cittadini, i quali senza intento di lucro e senza fruire di pubbliche sovvenzioni, conseguano risultati d'elevata qualità nell'attuare manifestazioni, congressi, concorsi od iniziative di cui alla presente legge; ai fini della presente disposizione si considerano pubbliche sovvenzioni quelle erogate dallo Stato, dalla regione, da province, da comuni (singoli, consorziati od associati)] [14].

 

     Art. 8.

     1. La regione può concedere contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, che attengano alle finalità della presente legge, che non abbiano fini di lucro e non godano di altri contributi regionali.

     2. I soggetti che intendono fruire dei contributi, di cui al presente articolo, devono fame domanda al Presidente della Giunta regionale [15].

     3. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente [16].

 

     Art. 9. [17]

 

     Art. 10.

     1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 sono estese a favore di iniziative, manifestazioni, esposizioni e mostre di rilievo regionale, nazionale e internazionale, che non godano di altri contributi regionali e che rientrino nelle finalità di cui alla presente legge [18].

 

     Art. 11.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di L. 200 milioni.

     2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente I comma si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'articolo 22 - I comma - della Legge Regionale 31 marzo 1978 n. 34.

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 200 milioni previsto per l'anno 1986 dal precedente I comma si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

     4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986, Parte I, ambito 1, settore 6, finalità 3, attività 1 è istituito il capitolo 1.1.6.3.1.1570 «Spese per l'adesione della regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200 milioni.

 

     Art. 12.

     1. E' abrogata la Legge regionale 12 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni.

 

 


[1] Titolo della legge così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[2] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 ed ora così sostituito dall'art. 1, comma 12, lett. a) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 12, lett. b) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 12, lett. c) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[11] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[12] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[13] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[14] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 12, lett. d) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 12, lett. d) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 12, lett. e) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[18] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.