§ 2.1.143 - L.R. 18 maggio 1990, n. 62.
Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione delle alcoldipendenze.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:18/05/1990
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive norme applicative promuove e coordina, attraverso gli assessorati i servizi [...]
Art. 2.      1. La Regione programma gli interventi nella materia di cui all'art. 1 della presente legge attraverso un capitolo specifico del Piano Sanitario Regionale, o in surroga, attraverso il Progetto [...]
Art. 3.      1. Nell'ambito degli interventi descritti all'art. 2 della presente legge, si fa carico alle Unità Socio Sanitarie Locali di:
Art. 4.      1. Le U.S.S.L. promuovono e coordinano tutte le iniziative istituzionali, di volontariato e di auto-aiuto operanti con il vincolo dell'anonimato a favore delle persone con problemi e patologie [...]
Art. 5.      1. Il Piano Sanitario Regionale, ovvero il Progetto Obiettivo Alcolismo, di cui all'art. 2 della presente legge, deve prevedere la formulazione, da parte degli assessorati competenti, di un [...]
Art. 6.      1. Il Piano Sanitario Regionale ovvero il progetto obiettivo alcolismo deve altresì prevedere attività di prevenzione dell'alcoldipendenza nei luoghi di lavoro, specie se collettivo, mediante la [...]
Art. 7.      1. Le Unità Socio Sanitarie Locali nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti di prevenzione e di pena possono fornire sulla base di apposite convenzioni personale qualificato, allo [...]
Art. 8.      1. La Regione, nell'ambito di quanto stabilito dal protocollo d'intesa con il Comando Presidio Militare di Milano, collabora con le autorità militari dislocate sul territorio della Regione per [...]
Art. 9.      1. E' istituita la Consulta Regionale sull'alcolismo, cui sono assegnati i seguenti compiti:
Art. 10.      1. La Consulta di cui all'articolo precedente è nominata dalla Giunta regionale. Essa è presieduta dall'Assessore regionale competente o da persona da lui delegata ed è composta da:
Art. 11.      1. Le spese previste dalla presente legge sono poste a carico delle Unità Socio Sanitarie Locali che dovranno farvi fronte con le assegnazioni annuali del fondo sanitario regionale di parte [...]


§ 2.1.143 - L.R. 18 maggio 1990, n. 62.

Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione delle alcoldipendenze. [1]

(B.U. 19 maggio 1990, n. 20, 5° suppl. ord.).

 

Titolo I

COMPETENZE DELLA REGIONE

 

Art. 1.

     1. La Regione, nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive norme applicative promuove e coordina, attraverso gli assessorati i servizi competenti, la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei soggetti con Problemi e Patologie Alcol- correlate.

 

     Art. 2.

     1. La Regione programma gli interventi nella materia di cui all'art. 1 della presente legge attraverso un capitolo specifico del Piano Sanitario Regionale, o in surroga, attraverso il Progetto Obiettivo Alcolismo, nell'ambito degli strumenti e delle suddivisioni territoriali previsti dalle leggi regionali.

     2. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno provvedere al potenziamento delle strutture esistenti e al loro impiego in un'ottica interdisciplinare.

     3. Il Piano Sanitario Regionale, ovvero il Progetto Obiettivo Alcolismo prevederà altresì i criteri e lo schema-tipo per apposite convenzioni delle Unità Socio-Sanitarie Locali con centri e associazioni private che predispongano e presentino dettagliati programmi in merito alle alcoldipendenze, anche di autoterapia, organizzate sulla base del volontariato senza fini di lucro, prevalentemente tramite gruppi di auto- aiuto.

     4. La Regione provvede, attraverso le U.S.S.L., alla elaborazione di statistiche annuali sull'andamento del fenomeno dell'alcolismo nelle sue province, sui mezzi di prevenzione, di cura e di riabilitazione, nonché sui risultati ottenuti e ne informa il Ministero della Sanità. I formulari per le statistiche di cui al presente comma, devono essere definiti, per uniformità con delibera regionale.

 

Titolo II

ATTRIBUZIONI ALLE UNITA' SOCIO SANITARIE LOCALI

 

     Art. 3.

     1. Nell'ambito degli interventi descritti all'art. 2 della presente legge, si fa carico alle Unità Socio Sanitarie Locali di:

     a) promuovere con gli enti locali, con le forze sindacali, con gli organismi scolastici, con le associazioni culturali, con i gruppi di volontariato e di auto-aiuto anche con il vincolo dell'anonimato e, con le cooperative di cui all'art. 4 della presente legge, che siano presenti nel proprio ambito territoriale, programmi di ricerca, per individuare le aree territoriali, le categorie sociali e le fasce di età dedite all'uso inadeguato di alcol;

     b) diffondere tra la popolazione del proprio ambito territoriale informazioni relative all'alcoldipendenza, con indicazioni delle patologie, degli infortuni e degli incidenti conseguenti, promuovendo con gli enti e le istituzioni suindicate conferenze, seminari e dibattiti al fine di una educazione sanitaria e sociale idonea anche ad eliminare o ad indicare i mezzi per rimuovere le cause di emarginazione sociale che possono indurre all'alcoldipendenza;

     c) organizzare, sulla base del piano sanitario regionale, o del Progetto Obiettivo Alcolismo, corsi di formazione dei propri operatori socio-sanitari nonché degli operatori delle strutture sanitarie ubicate nel proprio ambito territoriale, sui metodi di trattamento e sulla problematica del settore;

     d) provvedere ad erogare prestazioni pluridisciplinari integrate dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti con problemi e patologie alcol-correlate, salvi gli interventi di urgenza demandati ai presidi ospedalieri;

     e) istituire in via sperimentale appositi Nuclei Operativi per l'Alcologia (N.O.A.) che, in collaborazione coi presidi ospedalieri effettuino trattamenti specifici ai soggetti con problemi e patologie alcol-correlate.

     2. Qualora le Unità Socio Sanitarie locali non siano in grado di fornire direttamente le prestazioni, vi provvederanno mediante le convenzioni previste dal precedente art. 2, terzo comma.

 

     Art. 4.

     1. Le U.S.S.L. promuovono e coordinano tutte le iniziative istituzionali, di volontariato e di auto-aiuto operanti con il vincolo dell'anonimato a favore delle persone con problemi e patologie alcolcorrelate, in particolare la costituzione di Commissioni Zonali di Alcologia che coordinino e incentivino gli interventi degli operatori socio-sanitari delle Unità Socio Sanitarie Locali finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.

     2. Le U.S.S.L. favoriscono altresì, ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, la costituzione di cooperative di solidarietà sociale, di lavoro, di comunità artigiane, agricole e di servizi, aperte alle persone con problemi e patologie alcolcorrelate. Delle cooperative suindicate, e in particolare di quelle di solidarietà sociale dirette alla soddisfazione d'interessi morali, assistenziali, culturali, educativi e ricreativi (ivi compresa l'attività di auto-aiuto), possono far parte, oltre che studiosi ed esperti della materia, anche ex alcolisti e volontari.

 

Titolo III

ATTIVITA' IN AMBIENTI SPECIFICI

 

     Art. 5.

     1. Il Piano Sanitario Regionale, ovvero il Progetto Obiettivo Alcolismo, di cui all'art. 2 della presente legge, deve prevedere la formulazione, da parte degli assessorati competenti, di un programma annuale di educazione e informazione socio-sanitaria sull'alcolismo e le sue conseguenze.

     Tale programma sarà proposto, adattandolo a seconda dei livelli, a tutte le scuole, e sarà attuato negli istituti scolastici gestiti dalla Regione.

     Il programma è rivolto agli studenti, agli insegnanti, ai genitori, alle casalinghe attraverso lezioni, corsi, seminari, coordinati dai Presidi, e si avvale dell'opera di esperti anche ex alcolisti, e di operatori socio-sanitari segnalati dalle Unità Socio Sanitarie Locali o da associazioni di volontariato e di auto-aiuto della zona.

 

     Art. 6.

     1. Il Piano Sanitario Regionale ovvero il progetto obiettivo alcolismo deve altresì prevedere attività di prevenzione dell'alcoldipendenza nei luoghi di lavoro, specie se collettivo, mediante la predisposizione di appositi programmi da attuare d'intesa coi titolari delle imprese e sentito il parere delle organizzazioni sindacali, con le modalità e l'opera dei soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5.

     2. Indagini conoscitive e ricerche epidemiologiche possono essere disposte dalla Giunta Regionale con progetti mirati sentita la Consulta Regionale di cui ai successivi artt. 9 e 10 della presente legge.

 

     Art. 7.

     1. Le Unità Socio Sanitarie Locali nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti di prevenzione e di pena possono fornire sulla base di apposite convenzioni personale qualificato, allo scopo di consentire gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi, sia all'interno delle strutture carcerarie, che dopo la scarcerazione, per i detenuti con problemi e patologie alcolcorrelate.

     2. Gli operatori socio sanitari di cui al precedente primo comma sono tenuti a collaborare con le strutture dell'Amministrazione penitenziaria in tutte le fasi della detenzione ed in ogni regime, nonché alla scarcerazione, per garantire la continuità delle prestazioni.

 

     Art. 8.

     1. La Regione, nell'ambito di quanto stabilito dal protocollo d'intesa con il Comando Presidio Militare di Milano, collabora con le autorità militari dislocate sul territorio della Regione per l'informazione e la prevenzione delle alcoldipendenze nelle Forze Armate.

 

Titolo IV

CONSULTA REGIONALE SULL'ALCOLISMO

 

     Art. 9.

     1. E' istituita la Consulta Regionale sull'alcolismo, cui sono assegnati i seguenti compiti:

     a) esaminare su base regionale, e con facoltà di richiedere supplementi di informazione, i dati e le statistiche indicate al comma quarto dell'art. 2 della presente legge, al fine di ottenere il corretto accertamento e aggiornamento dell'entità del fenomeno dell'alcolismo, l'identificazione dei fattori biologici e psicologici che ne sono alla base, nonché il rilevamento delle condizioni sociali e ambientali che ne favoriscono la diffusione;

     b) predisporre, per l'invio al Consiglio Regionale ed al Ministero della Sanità, entro il primo quadrimestre di ogni anno e sulla scorta dei dati di cui al punto precedente, un rapporto sull'andamento del fenomeno, sui sistemi di prevenzione, di cura e riabilitazione in atto nella Regione, sulle eventuali carenze riscontrate e sugli interventi ritenuti necessari presso le Unità Socio Sanitarie Locali per l'attuazione di eventuali modelli di prevenzione, di cura e di riabilitazione, tenute presenti le esperienze interdisciplinari e quelle dei gruppi di auto-aiuto;

     c) mantenere, d'intesa con l'Assessore competente, i rapporti con enti e organizzazioni anche private, che abbiano competenza in materia e avanzare ai competenti organi della Regione proposte per l'esecuzione di adempimenti relativi a tale materia previsti da trattati e convenzioni internazionali o direttive della Comunità Economica Europea;

     d) predisporre, per gli organi competenti, eventuali indicazioni di criteri diagnostici uniformi per il riconoscimento delle sindromi di alcoldipendenza, ovvero fare proposte per la individuazione di tali criteri;

     e) formulare proposte per la realizzazione, anche in collaborazione con altri organi o enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, di pubblicazioni, studi e ricerche rivolti a chiarire i fattori eziologici e patogenici delle alcoldipendenze e delle loro conseguenze negative per la salute dell'individuo e della sua prole, nonché dei riflessi sulle varie componenti sociali;

     f) formulare proposte all'Assessore regionale competente per la predisposizione di programmi annuali di educazione e di informazione socio- sanitaria, da svolgere nelle scuole, nelle caserme, accademie e scuole militari, nelle comunità sanitarie, e negli ambienti di lavoro, e dirette soprattutto alla elaborazione di criteri per un corretto consumo e per contrastare l'abuso delle bevande alcoliche, nonché alla prevenzione degli incidenti del traffico e del lavoro dovuti all'influenza dell'alcol;

     g) proporre alle autorità regionali competenti l'istituzione di corsi di studio per la formazione e l'aggiornamento degli operatori socio- sanitari impegnati nelle attività di prevenzione, di cura e di recupero dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelate;

     h) esprimere pareri alle autorità regionali competenti su ogni altra materia che abbia attinenza con le alcoldipendenze ed espletare ogni altro compito che in relazione ad esse sia affidato dall'Assessore regionale competente.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto nei punti precedenti la Consulta può nominare nel suo seno comitati ristretti con compiti referenti e può acquisire pareri da altre amministrazioni, uffici ed enti, pubblici e privati.

 

     Art. 10.

     1. La Consulta di cui all'articolo precedente è nominata dalla Giunta regionale. Essa è presieduta dall'Assessore regionale competente o da persona da lui delegata ed è composta da:

     a) il responsabile del Servizio tossicodipendenze ed alcoldipendenze della Regione ovvero il suo facente funzione;

     b) il responsabile dell'ufficio alcoldipendenze della Regione;

     c) un funzionario del settore assistenza e sicurezza sociale della Regione;

     d) un funzionario del settore sanità e igiene della Regione;

     e) un rappresentante della sovrintendenza scolastica regionale;

     f) quattro esperti di cui uno per ciascuno degli aspetti epidemiologico, farmacologico, giuridico e psicologico;

     g) esperti degli aspetti clinici;

     h) tre esperti degli aspetti socio-riabilitativi connessi all'abuso di alcol, garantendo la presenza di ex alcolisti.

     2. La Consulta ha una segreteria garantita dal servizio tossicodipendenze ed alcoldipendenze della Regione.

     3. I componenti della Consulta durano in carica quanto la legislatura durante la quale è stata nominata.

     4. La Consulta si riunisce presso l'Assessorato competente in sessione ordinaria almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno due quinti dei componenti. Può riunirsi in via straordinaria per disposizione dell'Assessore o su richiesta di almeno la metà dei componenti escluso il Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, oltre a quella del Presidente.

     5. E' in facoltà dell'Assessore competente fare intervenire in singole sedute della Consulta, per lo studio di speciali questioni o in caso di particolari indagini, persone estranee, di nota competenza nella materia, ma senza diritto di voto.

     6. Ai componenti della Consulta ed agli esperti di cui al precedente comma quinto è corrisposto, per ogni seduta alla quale partecipino, un gettone di presenza e le indennità di missione e di rimborso-spese previsti dalla normativa vigente.

     7. Per il funzionamento della Consulta, in relazione ai compiti indicati nell'articolo precedente la Regione determina nel bilancio annuale i necessari stanziamenti.

 

Titolo V

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 11.

     1. Le spese previste dalla presente legge sono poste a carico delle Unità Socio Sanitarie Locali che dovranno farvi fronte con le assegnazioni annuali del fondo sanitario regionale di parte corrente.

     2. Agli oneri relativi all'istituzione della Consulta regionale sull'alcolismo di cui ai precedenti artt. 9 e 10 si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4, comma 91, lett. F), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 92 dello stesso articolo della legge.