§ 1.12.4 - L.R. 9 maggio 2002, n. 8.
Abolizione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali in attuazione dell’art. 9, secondo comma, della legge costituzionale n. 3/2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.12 esercizio della funzione di controllo
Data:09/05/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Abolizione dei controlli di legittimità).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 1.12.4 - L.R. 9 maggio 2002, n. 8. [1]

Abolizione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali in attuazione dell’art. 9, secondo comma, della legge costituzionale n. 3/2001.

(B.U. 10 maggio 2002, n. 19 –1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Abolizione dei controlli di legittimità).

     1. L’Organo Regionale di Controllo, istituito ai sensi delle leggi regionali 29 giugno 1993, n. 20 (Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali) e 21 settembre 1995, n. 43 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 giugno 1993, n. 20 ‘Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali’), costituito dalle sezioni interprovinciali di Milano e Brescia, è soppresso.

     2. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l.r. 29 giugno 1993, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) l.r. 21 settembre 1995, n. 43 e successive modifiche;

     c) i commi 31 e 32 dell’articolo 1 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’).

     3. E’ abrogato, inoltre, il comma 39 dell’articolo 4 della l.r. n. 1/2000 e conseguentemente cessano di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     4. Il comma 33 dell’articolo 1 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.