§ 1.9.11 - L.R. 11 marzo 1994, n. 6.
Istituzione dell'organismo: «Agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica».


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.9 studi, convegni, ricerche
Data:11/03/1994
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Istituzione dell'agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica).
Art. 3.  (Compiti dell'agenzia).
Art. 4.  (Progetti di intervento).
Art. 5.  (Attuazione degli interventi).
Art. 6.  (Materiale di armamento).
Art. 7.  (Composizione dell'agenzia).
Art. 8.  (Relazione annuale).
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 1.9.11 - L.R. 11 marzo 1994, n. 6. [1]

Istituzione dell'organismo: «Agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica».

(B.U. 12 marzo 1994, n. 10 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi di pace, di coesistenza e di giustizia sanciti dalle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, la regione Lombardia promuove, agevola e favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile, assumendo come prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane, tecnologiche, presenti nel settore.

 

     Art. 2. (Istituzione dell'agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica).

     1. Per concorrere all'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 e per la promozione dei progetti di cui al successivo art. 3 è costituita presso la giunta regionale l'organismo «Agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica».

 

     Art. 3. (Compiti dell'agenzia).

     1. Alla agenzia è assegnato il compito di:

     a) elaborare studi e documentazioni sulla situazione e le prospettive di riconversione del settore, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali, alla valorizzazione in ambito civile delle risorse e delle competenze tecnologiche acquisite;

     b) proporre indirizzi per la diffusione e il trasferimento dei principi tecnologici e dei processi produttivi di carattere militare verso applicazioni di uso civile;

     c) individuare e promuovere, col concorso dei soggetti pubblici e privati interessati, i progetti di intervento di cui al successivo art. 4;

     d) raccogliere, elaborare e divulgare dati relativamente al commercio di armi;

     e) formulare al parlamento e al governo nazionale proposte ed interventi volti ad agevolare la riconversione dell'industria bellica verso produzioni di uso civile, anche ai sensi dell'art. 6, comma 7, della l. 237/93.

 

     Art. 4. (Progetti di intervento).

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la regione Lombardia promuove e sostiene i seguenti progetti di intervento:

     a) elaborazione di progetti di fattibilità elaborati dalle imprese e da centri di ricerca specializzati, volti a configurare la conversione integrale o parziale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiale bellico verso attività di produzioni di beni e servizi di uso civile;

     b) realizzazione di attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento volte ad agevolare l'utilizzo delle risorse umane presenti nelle imprese operanti nell'industria bellica in attività produttive alternative;

     c) realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo attuati dalle imprese interessate, volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili.

     2. Per l'elaborazione dei progetti di intervento di cui al comma precedente, la giunta regionale può concedere un contributo di parte corrente fino al 50% delle spese ritenute ammissibili.

     3. I soggetti interessati alle agevolazioni di cui al comma precedente presentano i propri progetti alla giunta regionale che, sulla base del parere obbligatorio dell'agenzia di cui all'art. 2, delibera la concessione dei contributi, determinando le modalità e le condizioni per l'erogazione degli stessi.

 

     Art. 5. (Attuazione degli interventi).

     1. Per l'attuazione degli interventi e degli investimenti conseguenti ai progetti approvati ai sensi dell'art. 4, la giunta regionale promuove l'utilizzo congiunto delle risorse finanziarie rese disponibili sugli attinenti programmi nazionali e comunitari.

 

     Art. 6. (Materiale di armamento).

     1. Ai fini della presente legge, per materiali di armamento si intendono quelli di cui all'art. 2 della l. 9 luglio 1990 n. 185 «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento».

 

     Art. 7. (Composizione dell'agenzia).

     1. L'agenzia è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato ed è composta da:

     a) due rappresentanti del consiglio regionale (uno di maggioranza e uno di opposizione);

     b) i dirigenti regionali dei servizi industria e osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione;

     c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali del settore maggiormente rappresentative;

     d) tre rappresentanti delle associazioni degli imprenditori operanti nel settore;

     e) tre rappresentanti delle associazioni o centri di ricerca o università maggiormente impegnati nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore.

     2. I componenti dell'agenzia sono nominati dal presidente del consiglio regionale sulla base delle designazioni degli enti di cui al comma precedente e della proposta formulata dalla competente commissione consiliare.

     3. Le attività di segreteria e di supporto tecnico della agenzia sono svolte dai servizi industria e osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione.

     4. Il presidente convoca l'agenzia in seduta ordinaria almeno ogni 90 giorni. La convocazione straordinaria è obbligatoria qualora la richieda almeno un terzo dei componenti.

     5. L'agenzia può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento interno.

 

     Art. 8. (Relazione annuale).

     1. Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, in occasione della presentazione di bilancio di previsione, una relazione sulla base del resoconto del presidente dell'agenzia.

     2. Entro due anni dall'atto costitutivo dell'agenzia, il consiglio regionale si esprimerà sull'andamento delle attività dell'agenzia stessa e proporrà in merito ai tempi e ai modi del proseguimento delle attività o sull'eventuale scioglimento della stessa.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 2.000.000.000 di cui:

     a) L. 200.000.000 per le attività di studio, di ricerca, di elaborazione e di proposta dell'agenzia regionale di cui al precedente art. 3;

     b) L. 1.800.000.000 per la concessione di contributi di parte corrente per la elaborazione di progetti di intervento di cui al precedente art. 4, secondo comma.

     2. Al finanziamento dell'onere complessivo di Lire 2.000.000.000, previsto dal precedente comma, per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi», iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Agli oneri relativi al funzionamento dell'agenzia regionale di cui all'art. 2 della presente legge si farà fronte mediante impiego di somme stanziate nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1994, e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

     4. Le spese di funzionamento per le strutture ed il personale di cui al precedente art. 7, terzo comma, trovano copertura negli stanziamenti annualmente autorizzati nei relativi capitoli di bilancio di cui al settore 1.2. «Risorse operative».

     5. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994:

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 2, sono istituiti i seguenti capitoli:

3.1.2.1.3670 «Spese per le attività promosse dall'agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica» con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000;

3.1.2.1.3754 «Contributi a soggetti pubblici e privati per l'elaborazione dei progetti di intervento di riconversione dell'industria bellica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.800.000.000».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.