§ 1.7.43 - L.R. 30 maggio 1985, n. 66.
Disposizioni finanziarie riguardanti i pagamenti a favore del personale del ruolo del consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/05/1985
Numero:66


Sommario
Art. unico.      A ogni pagamento, a titolo di trattamento economico o a qualsiasi altro titolo connesso al rapporto d'impiego o di servizio nonché alla relativa cessazione, dovuto in favore del personale in [...]


§ 1.7.43 - L.R. 30 maggio 1985, n. 66. [1]

Disposizioni finanziarie riguardanti i pagamenti a favore del personale del ruolo del consiglio regionale.

(B.U. 3 giugno 1985, n. 22, 4° suppl. ord.).

 

Art. unico.

     A ogni pagamento, a titolo di trattamento economico o a qualsiasi altro titolo connesso al rapporto d'impiego o di servizio nonché alla relativa cessazione, dovuto in favore del personale in servizio presso il consiglio regionale, di ruolo o non di ruolo, compreso il personale comandato e/o distaccato, si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 1.1.1.1.4.294 «Spese per il personale addetto al consiglio regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1985 e dai corrispondenti stanziamenti che verranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.