§ 4.9.42 - L.R. 2 febbraio 2000, n. 7.
Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:02/02/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Contributi ai Comuni).
Art. 4.  (Contributi ai titolari di licenza di taxi).
Art. 5.  (Contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi).
Art. 6.  (Misura del contributo).
Art. 7.  (Esclusione dal contributo).
Art. 8.  (Domande di contributo).
Art. 9.  (Criteri di concessione dei contributi).
Art. 10.  (Liquidazione del contributo).
Art. 11.  (Norma transitoria).
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 13.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.9.42 - L.R. 2 febbraio 2000, n. 7. [1]

Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi.

(B.U. 23 febbraio 2000, n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione concede contributi in conto capitale, al fine di riqualificare il servizio di trasporto pubblico di taxi e di migliorare il traffico nelle aree urbane.

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 mediante:

     a) concessione di contributi ai Comuni;

     b) concessione di contributi a favore dei titolari di licenza di taxi iscritti nel ruolo regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modificazioni;

     c) concessione di contributi a titolari di licenza di taxi riuniti in cooperative e consorzi, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

 

     Art. 3. (Contributi ai Comuni).

     1. La Regione concede contributi ai Comuni per l'installazione di colonnine fisse di chiamata nelle postazioni di taxi, fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 4. (Contributi ai titolari di licenza di taxi).

     1. La Regione concede contributi ai titolari di licenza di taxi per i seguenti interventi:

     a) la sostituzione dell'autoveicolo destinato al servizio;

     b) l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap;

     c) l'acquisto e l'installazione sul veicolo di uno o più dei seguenti dispositivi:

     1) radio di servizio;

     2) tassametro di tipo omologato;

     3) allestimenti speciali, compresi divisori atti a garantire la sicurezza del conducente;

     d) la trasformazione del veicolo al fine di consentirne l'alimentazione a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL).

 

     Art. 5. (Contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi).

     1. La Regione concede contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate alle radio di servizio, di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale.

 

     Art. 6. (Misura del contributo).

     1. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 4 sono corrisposti nella misura del:

     a) 15 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), elevabile fino al 20 per cento, nel caso di acquisto di veicolo già predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap;

     b) 75 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

     c) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d).

     2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro fino al tetto complessivo di lire 7,5 milioni per ciascun richiedente.

 

     Art. 7. (Esclusione dal contributo).

     1. I contributi di cui agli articoli 4 e 5 non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato, ai sensi della presente legge, prima che siano decorsi cinque anni.

 

     Art. 8. (Domande di contributo).

     1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Regione nel periodo compreso tra il 7 gennaio e il 31 gennaio di ciascun anno.

     2. Il dirigente regionale competente approva il modello di domanda e i relativi allegati.

     3. La Regione concede, nei limiti previsti nello stanziamento di bilancio, i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro il 31 maggio di ogni anno.

 

     Art. 9. (Criteri di concessione dei contributi).

     1. La Giunta regionale determina i criteri per la concessione dei contributi e ripartisce gli stanziamenti di bilancio tra i diversi tipi di intervento.

     2. La Giunta regionale determina i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sentita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, istituita ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap).

 

     Art. 10. (Liquidazione del contributo).

     1. Il contributo di cui all'articolo 3 è liquidato ai Comuni a seguito della presentazione della certificazione di spesa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

     2. Il contributo di cui agli articoli 4 e 5 è liquidato ai beneficiari a seguito di presentazione della documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta, che deve pervenire entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 il beneficiario decade dal contributo.

 

     Art. 11. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri per la concessione dei contributi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

     2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, il dirigente regionale competente approva i modelli di domanda ed i relativi allegati.

     3. Le domande possono essere presentate entro trenta giorni a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione di cui al comma 1.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 13. (Dichiarazione di urgenza).

     (Omissis)


[1] Legge abrogata dall'art. 39 della L.R. 4 luglio 2007, n. 25, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37 della stessa L.R. 25/2007.