§ 4.9.19 - L.R. 1 febbraio 1982, n. 6.
Norme per la concessione dei contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:01/02/1982
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La Regione Liguria al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, [...]
Art. 2.      Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi programmatici in materia di investimenti nel settore dei [...]
Art. 3.      I programmi triennali di investimento di cui all'art. 2, 2° comma, della presente legge devono essere corredati da
Art. 4.      Il piano annuale di intervento per gli investimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 è formulato dal Consiglio regionale sulla base dei seguenti criteri
Art. 5.      La liquidazione dei contributi è disposta con le seguenti modalità
Art. 6.      La Giunta regionale, nel quadro delle iniziative intese a rendere omogenei tipi e caratteristiche dei veicoli impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata a stipulare con le [...]
Art. 7.      I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono ottenuti a porre in evidenza tra le passività della situazione patrimoniale, in un conto apposito denominato «Contributo [...]
Art. 8.      In caso di cessione, risoluzione, decadenza, rinuncia o revoca delle concessioni di cui è titolare il beneficiario dei contributi di cui alla presente legge, la Giunta regionale può procedere al [...]
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 4.9.19 - L.R. 1 febbraio 1982, n. 6. [1]

Norme per la concessione dei contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

(B.U. 17 febbraio 1982, n. 7).

 

Art. 1.

     La Regione Liguria al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concede contributi per gli investimenti agli enti ed aziende esercenti tali servizi nei limiti e secondo le indicazioni contenute negli artt. 11 e 12 della predetta legge.

     I contributi sono determinati sulla base delle norme contenute nella presente legge e sono destinati:

     a) all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto di persone;

     b) all'acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi.

     Tali contributi sono concessi anche per concorrere all'eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto ed alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     Dopo l'approvazione del piano regionale dei trasporti e dei piani di bacino di traffico saranno adottate, ove necessario, norme per adeguare criteri e procedure contenuti nella presente legge alle previsioni dei predetti piani.

 

     Art. 2.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi programmatici in materia di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali per il triennio 1982-1984. Approva altresì il piano di intervento per gli investimenti per l'anno 1981 predisposto sulla base delle proposte di investimento già formulate dagli enti ed aziende interessate ed acquisite dalla regione.

     Entro il 30 aprile 1982 gli enti e le aziende di cui al 1° comma dell'art. 1 della presente legge presentano un programma triennale di investimenti soggetto ad aggiornamento annuale da presentarsi da parte degli stessi entro il trentuno gennaio di ogni anno successivo.

     Per gli anni successivi al 1981, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di ripartizione tra le Regioni del fondo per gli investimenti di cui all'art. 12, 2° comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano annuale di intervento per gli investimenti, apportando eventuali modifiche agli indirizzi programmatici di cui al 1° comma.

 

     Art. 3.

     I programmi triennali di investimento di cui all'art. 2, 2° comma, della presente legge devono essere corredati da:

     a) per gli investimenti di cui alla lettera a) dell'art. 1:

     1) situazione del parco rotabile circolante al trentuno dicembre dell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun veicolo:

     - fabbrica e tipo;

     - anno di costruzione;

     - numero di targa e numero aziendale;

     - estremi della tassa di circolazione corrisposta durante l'anno;

     2) indicazione dei tipi e caratteristiche dei veicoli che si intendono acquisire, distintamente per i fabbisogni di rinnovo e di potenziamento del parco esistente, classificati per lunghezza ai sensi dei decreti ministeriali emanati in applicazione dell'art. 17 del d.l. 13 agosto 1975 n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

     Le proposte di rinnovo sono vincolate all'obbligo di alienazione del veicolo da sostituire.

     Le proposte per l'acquisto di veicoli destinati al potenziamento del parco rotabile dovranno essere corredate da una dettagliata relazione che ne illustri l'effettiva esigenza in funzione dei servizi da espletare;

     b) per gli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 1:

     1) descrizione dello stato e consistenza degli impianti, attrezzature, officine e sedi;

     2) proposte in ordine alle opere da realizzare, agli ammodernamenti programmati ed alle attrezzature da acquisire quali risultano giustificati in rapporto alla loro razionalizzazione, alla migliore integrazione con altri modi di trasporto ed in particolare con i servizi ferroviari ed alle nuove o diverse esigenze di servizio.

 

     Art. 4.

     Il piano annuale di intervento per gli investimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 è formulato dal Consiglio regionale sulla base dei seguenti criteri:

     a) per i contributi destinati all'ammodernamento del parco rotabile in relazione alla vetustà e alle condizioni di efficienza del parco esistente;

     b) per i contributi destinati al potenziamento del materiale rotabile in relazione all'esigenze derivanti dalla istituzione di nuovi servizi od alle mutate caratteristiche dei servizi esistenti ed alle compatibilità degli investimenti stessi con la situazione economico-finanziaria dei soggetti esercenti i servizi di trasporto;

     c) per i contributi destinati alle opere di cui alla lettera b) dell'art. 1 in relazione alla consistenza aziendale di tali opere in rapporto alla situazione degli impianti esistenti, alla entità ed alle caratteristiche del parco rotabile ed alla rete dei servizi svolti e da istituire.

     Per l'acquisto di infrastrutture, di impianti fissi, di officine- deposito e di sedi costituisce titolo di preferenza l'esistenza di atti formali comprovanti le acquisizioni in corso; per la costruzione delle medesime opere costituisce requisito indispensabile la disponibilità delle aree necessarie nonché degli atti amministrativi prescritti per la loro realizzazione.

     Il Consiglio regionale, nel rispetto dell'art. 12, 3° comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, ed in relazione alle disponibilità del bilancio regionale determina altresì l'entità del contributo sino al limite:

     1) dell'85% del costo di fornitura ritenuto ammissibile dei veicoli indicati alla lettera a) del precedente art. 1;

     2) del 100% dell'importo del preventivo di massima ritenuto ammissibile, escluso il costo delle aree da utilizzare, per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito e sedi;

     3) dell'80% del costo ritenuto ammissibile per l'acquisto di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito e sedi;

     4) dell'80% del costo di fornitura delle attrezzature e tecnologie di controllo.

     Per le aziende private, ad eccezione di quella a prevalente partecipazione pubblica, i limiti massimi indicati al comma precedente sono ridotti del 40%.

 

     Art. 5.

     La liquidazione dei contributi è disposta con le seguenti modalità:

     a) per l'acquisto dei veicoli destinati al trasporto di persone: 15% dell'importo assegnato, IVA compresa, all'atto dell'esibizione delle fatture concernenti gli anticipi versati all'ordine; saldo previa esibizione delle fatture emesse all'atto delle forniture.

     L'importo degli sconti ottenuti dai soggetti beneficiari del contributo sui costi di fornitura dovrà essere utilizzato per l'ulteriore acquisto di veicoli nei limiti di cui all'art. 4 lettere a) e b);

     b) per l'acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito e sedi; sulla base della documentazione di spesa prodotta di volta in volta dai soggetti beneficiari del contributo in rapporto allo stato di esecuzione delle opere. Il saldo, non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del contributo, è subordinato al completamento funzionale accertato dai competenti uffici regionali, delle opere ammesse a contributo;

     c) per la fornitura di attrezzature e di tecnologie di controllo: intero importo assegnato all'atto dell'esibizione delle fatture di acquisto.

     Qualora entro un anno dalla data di assegnazione dei contributi non risulti avviata la realizzazione degli interventi cui si riferiscono il Presidente della Giunta regionale ne dichiara la decadenza.

     Il Consiglio regionale provvede alla nuova destinazione dei fondi di cui al precedente comma in sede di approvazione del piano annuale di intervento.

 

     Art. 6.

     La Giunta regionale, nel quadro delle iniziative intese a rendere omogenei tipi e caratteristiche dei veicoli impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata a stipulare con le ditte costruttrici dei veicoli di cui all'art. 1 lettera a), della presente legge apposite convenzioni intese a concordarne le condizioni di fornitura ai soggetti beneficiari del contributo i quali hanno facoltà di procedere agli acquisti avvalendosi delle convenzioni predette.

 

     Art. 7.

     I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono ottenuti a porre in evidenza tra le passività della situazione patrimoniale, in un conto apposito denominato «Contributo alle spese d'investimento», i contributi in conto capitale erogati a loro favore ai sensi del precedente art. 4. il conto deve essere annualmente ridotto nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.

     L'alienazione o la diversa destinazione dei veicoli e delle opere per i quali sono stati concessi contributi ai sensi della presente legge sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     In caso di preventiva autorizzazione all'alienazione dei beni, le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili destinati ai servizi di competenza regionale.

     In caso vengano accordati nuovi contributi in conto capitale, le plusvalenze patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi.

 

     Art. 8.

     In caso di cessione, risoluzione, decadenza, rinuncia o revoca delle concessioni di cui è titolare il beneficiario dei contributi di cui alla presente legge, la Giunta regionale può procedere al recupero delle somme erogate in misura proporzionale al valore residuo dei beni acquisiti.

     Non sono ammessi a contributo i beni acquisiti in occasione di subentro nella concessione di pubblici servizi di trasporto e compresi tra le spese ammissibili ai sensi delle leggi regionali 1° febbraio 1974, n. 5 e 16 agosto 1978, n. 48.

 

     Art. 9. [2]

     (Omissis).

 

     Art. 10. [3]

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 7 novembre 2013, n. 33.

[2] Reca disposizioni finanziarie.

[3] Reca dichiarazione d'urgenza.