§ 4.6.33 - L.R. 1 dicembre 2006, n. 37.
Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:01/12/2006
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Interventi finanziabili e ammontare dei contributi)
Art. 3.  (Modalità e criteri per la concessione dei contributi)
Art. 4.  (Liquidazione dei contributi)
Art. 5.  (Norma transitoria)
Art. 6.  (Norma finanziaria)


§ 4.6.33 - L.R. 1 dicembre 2006, n. 37.

Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)

(B.U. 13 dicembre 2006, n. 18)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Liguria valorizza i percorsi comunali a uso pedonale di particolare interesse storico-culturale tipici del territorio ligure e a tal fine concede finanziamenti per il conseguimento o il mantenimento della agibilità delle pavimentazioni a ciottoli, pietre e mattoni (creuze).

 

          Art. 2. (Interventi finanziabili e ammontare dei contributi)

     1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi in conto capitale ai Comuni per interventi di recupero, ripristino e conservazione delle pavimentazioni di cui all’articolo 1.

     2. I contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Qualora il percorso pedonale sia ricompreso in zone classificate storiche o di pregio ambientale dallo strumento urbanistico comunale il contributo può essere erogato nella misura del settanta per cento della spesa ammissibile.

     3. Per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, tali contributi sono concessi nella misura del sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, qualora il percorso pedonale sia ricompreso in zone classificate storiche o di pregio ambientale dallo strumento urbanistico comunale, il contributo può essere erogato nella misura dell’ottanta per cento della spesa ammissibile.

 

          Art. 3. (Modalità e criteri per la concessione dei contributi) [1]

     1. La Giunta regionale definisce con apposito bando a cadenza triennale modalità e criteri per la concessione dei contributi ai Comuni tenendo conto nella definizione della graduatoria in particolare dei seguenti criteri:

     a) maggiore utilizzazione pubblica;

     b) interesse storico-culturale dell’intervento;

     c) urgenza ed entità qualitativa e quantitativa dell’intervento;

     d) immediata cantierabilità dell’opera;

     e) uso di materiali tradizionali.

     2. Il bando di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Regione Liguria.

     3. I Comuni, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, inviano alla Regione le richieste di contributo rispondenti alle caratteristiche di cui all’articolo 1, relativamente a non più di un intervento per Comune e a non più di tre interventi per i Comuni capoluogo.

     4. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata dalla Giunta regionale ed ha validità triennale.

 

     Art. 4. (Liquidazione dei contributi)

     1. Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del settanta per cento all’inizio dei lavori e nella restante misura all’ultimazione dei lavori previa richiesta dell’Ente attuatore, corredato del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo e relativo atto approvativo.

 

          Art. 5. (Norma transitoria) [2]

     1. La graduatoria di cui al bando relativo agli anni 2007-2008, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 877 del 27 luglio 2007, mantiene validità fino all’esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili nel capitolo 1151 “Contributi per la valorizzazione dei percorsi comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)”, U.P.B. 3.203 “Interventi per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio ligure”, a valere sul bilancio 2009.

 

          Art. 6. (Norma finanziaria)

     (Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16. Vedi anche l'art. 10 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 14 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.