§ 4.6.15 - L.R. 18 dicembre 1992, n. 38.
Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:18/12/1992
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Ambito di applicazione ).
Art. 3.  (Deroghe).
Art. 4.  (Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività turistica, sportiva e ricreativa).
Art. 5.  (Impianti fissi).
Art. 6.  (Deroghe per manifestazioni o gare).
Art. 7.  (Vigilanza).
Art. 8.  (Sanzioni amministrative).
Art. 9.  (Applicazioni delle sanzioni amministrative).
Art. 10.  (Abrogazione di norme).
Art. 11.  (Norma transitoria).


§ 4.6.15 - L.R. 18 dicembre 1992, n. 38.

Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria.

(B.U. 23 dicembre 1992, n. 21).

 

     Art. 1. (Principi generali).

     1. La Regione, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 4 dello Statuto, mediante la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati, contribuisce a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio a tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio ambientale, botanico e zoologico ed a provvedere alla difesa del suolo.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione ).

     1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l'inversione di marcia nonché le piazzuole di intersecazione.

     2. E' fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi per lo sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Deroghe).

     1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 2 è consentita la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati:

     a) adibiti all'effettivo svolgimento di attività agricola e forestale;

     b) di soccorso e di vigilanza, antincendio ed in servizi di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti ai servizi di pubblica utilità;

     c) destinati alle attività dei parchi, dei rifugi di montagna ovvero utilizzati per la manutenzione delle relative attrezzature;

     d) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree vietate al transito nonché appartenenti a privati;

     e) utilizzati per il trasporto di persone portatrici di handicap.

     2. E' consentito il guado con mezzi motorizzati degli alvei dei corsi d acqua pubblici di cui all'articolo 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, utilizzando le piste già esistenti.

     3. E' altresì consentita la circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il percorso a minore impatto che consenta l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

     4. E' infine consentita la sosta fuoristrada dei mezzi motorizzati nelle immediate vicinanze dei cigli stradali qualora non siano disponibili apposite aree destinate alla sosta distanti meno di 100 metri.

     5. I Comuni possono autorizzare la circolazione fuoristrada nelle aree in cui vige il divieto di circolazione esclusivamente a coloro che vi accedono per motivi di lavoro. A tal fine provvedono al rilascio della relativa autorizzazione con specifico provvedimento.

     6. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica.

 

     Art. 4. (Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività turistica, sportiva e ricreativa).

     1. Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane, i Comuni individuano i tracciati, su indicazione di sodalizi affiliati alle federazioni sportive interessate, per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento delle attività turistiche, sportive e ricreative. Possono a tal fine anche essere utilizzate le aree costituenti cave.

     2. Le individuazioni di cui al primo comma non potranno comunque avvenire nelle seguenti aree:

     a) le aree inserite in parchi, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale istituiti con legge regionale, nonché le aree comprese nei sistemi del Finale e delle Alpi Liguri, di cui alla legge regionale n. 20/1977;

     b) le aree assoggettate a regime normativo di conservazione in relazione all'assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 1990 n. 6;

     c) le aree interessate dai percorsi individuati dalla citata deliberazione regionale 6/90: itinerari escursionistici (I.E.), percorsi storici (P.S.), percorribilità lungo i corsi d'acqua (P.A.). accessibilità al mare (A.M.), nonché le aree interessate dai percorsi escursionistici già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi segnali di via del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e della Federazione Italiano Escursionismo (F.I.E.);

     d) le principali aree carsiche individuate dalla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14;

     e) i siti di protezione della fauna minore individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4, e successiva modificazione e integrazione;

     f) le foreste demaniali, escluse le strade di servizio;

     g) i parchi urbani previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;

     h) le aree sottoposte ai piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ovvero costituenti la zona faunistica della Alpi ai sensi dell'articolo 11 della legge medesima;

     i) gli alvei dei corsi d'acqua pubblici di cui all'articolo 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi esistenti;

     l) le spiagge ed arenili;

     m) i percorsi carrozzabili attraversanti centri e nuclei abitati compresi in zone di interesse storico, artistico ed ambientale previste e disciplinate, dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti nei Comuni in cui esse ricadono.

     3. La deliberazione che individua i tracciati di cui al primo comma deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Qualora nei successivi trenta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice da parte dei proprietari o conduttori di fondi comprendenti almeno il 40% della lunghezza del tracciato, il percorso non può essere istituito.

     4. Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane, i Comuni provvedono ad installare la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio le aree adibite all'esercizio delle attività sportive di cui alla presente legge. Hanno altresì l'obbligo di realizzare o far realizzare gli interventi tesi a garantire la stabilità dei suoli lungo i tracciati autorizzati.

     5. Gli autoclub ed i Motoclub o, in loro assenza, le relative federazioni sono autorizzati ad installare a proprie spese la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio i percorsi e le zone.

     6. Le Comunità, montane ovvero i Comuni nei casi previsti deliberano l'assenso o il dissenso all'individuazione del tracciato richiesto nel termine di centottanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima. Trascorso inutilmente il termine di centottanta giorni i richiedenti hanno la facoltà di rivolgere, motivandola, analoga istanza alla Provincia competente che si pronuncia entro i successivi centottanta giorni. L'istanza si intende accolta qualora la Provincia non si pronunci nel termine indicato.

     7. Le Comunità montane e i Comuni comunicano, con cadenza annuale, alle Province ed alla Regione le indicazione dei tracciati da loro autorizzati.

 

     Art. 5. (Impianti fissi).

     1. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture destinati all'esercizio permanente delle attività sportive, ricreative ed agonistiche per le quali sia necessario l'utilizzo dei mezzi fuoristrada sono corredati da uno studio sull'impatto ambientale che gli stessi determinano e sono trasmessi, dopo l'approvazione comunale, alla Regione.

     2. La Regione esamina tali progetti entro novanta giorni dal ricevimento, valutandoli in relazione ai propri programmi di fruizione e tutela ambientale, alla distribuzione di tali impianti sul territorio, agli effetti indotti sulla realtà ambientale e socio-economica delle zone interessate e alla difesa del suolo.

     3. Per gli interventi di cui al secondo comma, l'istanza per l'autorizzazione regionale ad eseguire i lavori si intende accolta qualora la Regione non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dal corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio al Sindaco.

     4. Il titolare della concessione deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette ad evitare che le piste, formate dal transito dei mezzi motorizzati, costituiscano gronde di deflusso delle acque superficiali verso zone di frana o, comunque, potenziali condizioni di instabilità. Deve altresì impegnarsi ad una risistemazione dell'ambiente, qualora cessi l'attività degli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verrà restituita dal Comune ad opere di ripristino eseguite.

     5. Al momento della cessazione dell'attività degli impianti, il titolare della concessione è tenuto ad informare l'autorità comunale.

 

     Art. 6. (Deroghe per manifestazioni o gare).

     1. Nel caso di manifestazioni o gare, purché non ricorrenti più di due volte l'anno, il Comune salvo le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, può per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuoristrada dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, ricreative ed agonistiche, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), disponendo le relative cautele e l'obbligo di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori.

     2. Il Comune nell'autorizzare le manifestazioni e le gare di cui al comma 1, può derogare ai divieti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 4, limitatamente ai tratti di percorsi F.E.I. e C.A.I., acquisito il parere favorevole dell'amministrazione provinciale competente.

     3. Al termine delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l'apposita verifica territoriale al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

 

     Art. 7. (Vigilanza).

     1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i Sindaci dei Comuni, i custodi forestali e gli agenti dei Comuni e dei loro consorzi; le Guardie ecologiche volontarie nonché gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alla normativa vigente.

 

     Art. 8. (Sanzioni amministrative).

     1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

     a) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati;

     b) da lire 3.000.000 a lire 18.000.000 in caso di costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti:

     c) da lire 100.000 a lire 600 000 in caso di danneggiamento di tabelle e sbarre debitamente esposte;

     2. La sanzione di cui alla lettera n) del comma 1 che sostituisce quelle previste per analoga infrazione delle singole leggi istitutive delle aree destinate a parco ovvero di interesse naturalistico ambientale si applica nella misura doppia, nel minimo e nel massimo in dette aree.

     3. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi o abbia asportato o occultato la targa del mezzo motorizzato è irrogata una sanzione amministrativa aggiuntiva di lire 500.000.

     4. Fino al 31 dicembre 1993 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative di cui alle leggi regionali 7 gennaio 1 980 n. 6 e 30 dicembre 1982 n. 52.

 

     Art. 9. (Applicazioni delle sanzioni amministrative).

     1. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 sono attribuite alle Province.

 

     Art. 10. (Abrogazione di norme).

     Sono abrogate la legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6 e la legge regionale 30 dicembre 1982, n. 52. Esse peraltro continuano ad applicarsi, ai soli fini di cui all'articolo 8, comma 4, fino al 31 dicembre 1993.

 

     Art. 11. (Norma transitoria).

     (Omissis).