§ 2.10.b - Legge 12 dicembre 1960, n. 1596.
Modificazioni e integrazioni al regio decreto - legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:12/12/1960
Numero:1596


Sommario
Art. 1.      Il terzo e quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Dopo il quarto comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il [...]
Art. 4.      L'art. 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Tutte le pertinenze idrauliche demaniali, le cui concessioni, accordate a termini del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella [...]
Art. 7.      Limitatamente alla prima concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge, l'acquisto della proprietà, dell'enfiteusi e dell'usufrutto dei fondi [...]


§ 2.10.b - Legge 12 dicembre 1960, n. 1596. [1]

Modificazioni e integrazioni al regio decreto - legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.

(G.U. 4 gennaio 1961, n. 3).

 

 

     Art. 1.

     Il terzo e quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

     "La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del competente Ufficio del Genio civile. Di essa fanno parte:

     1) l'intendente di finanza;

     2) il capo dell'Ufficio tecnico erariale;

     3) il capo del Servizio idrografico competente;

     4) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     5) il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia;

     6) due rappresentanti delle Organizzazioni dei coltivatori diretti e due rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori, da nominarsi dal prefetto della Provincia, su terne proposte dalle rispettive Organizzazioni provinciali;

     7) due rappresentanti della Cooperazione agricola di lavoro, da nominarsi dal prefetto della Provincia su terne proposte dalle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;

     8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     I membri di cui ai numeri 6), 7) e 8) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati”.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

     "La Commissione provinciale compila un elenco delle pertinenze idrauliche demaniali da destinare prevalentemente a colture arboree e provvede a mantenerlo aggiornato. L'elenco e le successive variazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro per l'agricoltura e le foreste".

 

          Art. 3.

     Dopo il quarto comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il seguente:

     "La durata della concessione sarà in ogni caso non inferiore agli anni 10".

 

          Art. 4.

     L'art. 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

     "I proprietari, gli enfiteuti o gli usufruttuari rivieraschi di corsi d'acqua pubblica hanno, ciascuno per le pertinenze idrauliche demaniali fronteggianti i propri fondi, il diritto di prelazione nelle future concessioni delle dette pertinenze a scopo di piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree per una superficie non superiore ad ettari diciotto. Tale limite di superficie non si applica per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per le Associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397.

     La prelazione di cui sopra deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, mediante presentazione della domanda di concessione, con i relativi piani di coltivazione, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte della competente Intendenza di finanza.

     Le pertinenze idrauliche demaniali aventi formazione insulare e quelle per le quali non può venire esercitato o comunque non viene esercitato il diritto di prelazione di cui sopra sono concesse, con diritto di prelazione nell'ordine sotto segnato, alle cooperative aventi sede nel Comune in cui si trova la pertinenza da concedere, le quali siano iscritte nel registro della competente Prefettura e siano legalmente costituite:

     a) da lavoratori agricoli, iscritti con tale qualifica presso gli Uffici di collocamento;

     b) da lavoratori agricoli e da coltivatori diretti;

     c) da coltivatori diretti.

     Per la qualifica di coltivatore diretto si fa riferimento alla legge 25 giungo 1949, n. 353, art. 1, comma terzo.

     La prelazione viene esercitata dalle cooperative secondo il disposto del secondo comma del presente articolo.

     Trascorsi i termini previsti dai commi secondo e quinto del presente articolo senza che sia stato esercitato alcun diritto di prelazione, l'Amministrazione delle finanze è libera di accordare la concessione ad altri.

     L'Amministrazione delle finanze in ogni caso accorda la concessione sentita la competente Commissione provinciale.

     E' fatto divieto ai concessionari di cedere sotto qualsiasi titolo le pertinenze ottenute a termini del presente articolo.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le pertinenze che vengono concesse all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni arboree".

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

     "L'inosservanza dell'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio e la violazione del divieto previsto dal precedente art. 6, comma ottavo, danno senza altro diritto all'Amministrazione delle finanze di pronunciare la decadenza della concessione".

 

          Art. 6.

     Tutte le pertinenze idrauliche demaniali, le cui concessioni, accordate a termini del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, andranno a scadere dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere concesse con le prelazioni stabilite dal precedente art. 4.

     Qualora la durata delle concessioni medesime sia superiore agli anni dodici, essa verrà ridotta entro tale limite.

 

          Art. 7.

     Limitatamente alla prima concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge, l'acquisto della proprietà, dell'enfiteusi e dell'usufrutto dei fondi rivieraschi di corsi d'acqua pubblica avvenuto per atto tra vivi dopo il 1° gennaio 1960 non ha effetto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dal precedente art. 4.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.