§ 2.9.a - Legge 22 dicembre 1932, n. 1933.
Modificazione dell'art. 19 della legge 1° giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:22/12/1932
Numero:1933


Sommario
Art. unico.      L'art. 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi [...]


§ 2.9.a - Legge 22 dicembre 1932, n. 1933. [1]

Modificazione dell'art. 19 della legge 1° giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

(G.U. 7 febbraio 1933, n. 31).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:

     "La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno a carico dei proprietari di terreni, con diritto a rivalersi sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda, nella misura, nei casi e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi".

     La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.