§ 3.8.3 - L.R. 4 luglio 1988, n. 31.
Fidejussione regionale su finanziamenti raccolti dalla FI.L.S.E. per la realizzazione di insediamenti produttivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria
Data:04/07/1988
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della fidejussione regionale).
Art. 2.  (Beneficiari).
Art. 3.  (Modalità).
Art. 4.  (Concessione della fidejussione).
Art. 5.  (Abrogazione).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 3.8.3 - L.R. 4 luglio 1988, n. 31. [1]

Fidejussione regionale su finanziamenti raccolti dalla FI.L.S.E. per la realizzazione di insediamenti produttivi.

(B.U. 20 luglio 1988, n. 29).

 

Art. 1. (Oggetto della fidejussione regionale).

     1. Per favorire il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale volti alla qualificazione ed allo sviluppo dei settori produttivi, previsti anche da appositi programmi o progetti, la Regione, nei limiti e con le modalità indicate dalla presente legge, assiste con garanzia fidejussoria i soggetti di cui all'articolo 2, in relazione ai finanziamenti bancari e parabancari da essi conseguiti per la realizzazione degli interventi indicati all'articolo 1 secondo comma della legge regionale 21 luglio 1986, n. 14.

 

     Art. 2. (Beneficiari).

     1. La fidejussione è prestata dalla Regione a garanzia delle obbligazioni che vengono assunte dalla Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.A.

 

     Art. 3. (Modalità).

     l. La fidejussione è prestata dalla Regione per la durata massima di cinque anni ed il complesso delle norme garantite non può superare l'ammontare di lire 20 miliardi.

     2. La fidejussione ha natura sussidiaria e si estende fino al 100 per cento delle passività che gli istituti dimostrino di aver sofferto per capitale, interessi e spese dopo aver esperito tutte le procedure di recupero coattivo nei confronti della società garantita.

     3. Qualora la società garantita non provveda al pagamento di quanto dovuto, gli enti finanziatori sono tenuti a darne formale comunicazione alla Giunta regionale prima di esperire le azioni utili per il recupero del credito.

     4. La garanzia regionale si estingue progressivamente con il rientro delle quote del capitale e, per gli stessi importi in tal modo resi disponibili, può essere concessa per altri finanziamenti secondo quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 4. (Concessione della fidejussione).

     1. La fidejussione è concessa con provvedimento della Giunta regionale, che verifica la coerenza degli interventi per i quali la fidejussione è richiesta con gli obiettivi richiamati all'articolo 1, avuto riguardo ai criteri approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1986, n. 14.

     2. La Giunta regionale verifica altresì la congruità degli impegni economici assunti dagli utilizzatori finali, in relazione all'entità dell'investimento complessivo.

     3. Con il provvedimento di concessione della fidejussione la Giunta regionale definisce inoltre le direttive e le procedure con le quali la Regione esercita il controllo nelle varie fasi di attuazione degli interventi garantiti.

     4. Le condizioni e le modalità alle quali è vincolata la fidejussione sono fissate per ogni singolo intervento in apposita convenzione, approvata con il provvedimento di cui al primo comma.

 

     Art. 5. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 11 marzo 1982, n. 13 è abrogata.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 7 novembre 2013, n. 33.