§ 3.7.35 - L.R. 22 marzo 2000, n. 21.
Interventi per lo sviluppo delle imprese liguri .


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:22/03/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Aree di intervento).
Art. 3.  (Beneficiari).
Art. 4.  (Fondo di rotazione).
Art. 5.  (Regime di aiuto)
Art. 6.  (Costituzione del fondo).
Art. 7.  (Riparto).
Art. 8.  (Spese ammissibili).
Art. 9.  (Integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ 3.7.35 - L.R. 22 marzo 2000, n. 21.

Interventi per lo sviluppo delle imprese liguri [1].

(B.U. 12 aprile 2000, n. 7).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge finanzia gli investimenti produttivi delle imprese, al fine di conseguire un potenziamento della loro base produttiva, del loro sviluppo tecnologico, della loro competitività e dell'occupazione in generale [2].

     2. Tali finalità sono perseguite in coerenza con la programmazione regionale ed in coordinamento con i programmi di intervento cofinanziati dall'Unione Europea.

 

     Art. 2. (Aree di intervento).

     1. Gli incentivi di cui dalla presente legge sono destinati alla realizzazione di investimenti produttivi su aree del territorio regionale [3].

 

     Art. 3. (Beneficiari).

     1. Possono beneficiare degli incentivi le imprese industriali e le imprese artigiane di produzione e di servizi definite tali dalla normativa vigente [4].

     2. (Omissis) [5].

     3. Gli incentivi sono cumulabili con analoghe agevolazioni pubbliche nei limiti fissati dalla normativa comunitaria vigente [6].

 

     Art. 4. (Fondo di rotazione).

     1. La Regione, per la gestione degli incentivi, costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, di seguito definita FI.L.S.E. S.p.A., un fondo di rotazione destinato all'incentivazione di investimenti produttivi.

     2. Il fondo di rotazione è costituito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6.

 

     Art. 5. (Regime di aiuto) [7]

     1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato.

 

     Art. 6. (Costituzione del fondo).

     1. La deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve stabilire, tra l'altro:

     a) (Omissis) [8];

     b) (Omissis) [9];

     c) i requisiti di ammissibilità, le procedure, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di finanziamento;

     d) i criteri di valutazione tecnico-economica dei piani di investimento e le relative modalità di applicazione;

     e) il periodo massimo di esecuzione dei piani stessi;

     f) le modalità ed i tempi di concessione ed erogazione dei finanziamenti e di rimborso degli stessi;

     g) le modalità ed i termini delle ispezioni e dei controlli, nonché della valutazione dei risultati;

     h) gli obblighi delle imprese finanziate, nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.

     2. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. sono regolati da una convenzione che stabilisce, tra l'altro, i criteri di gestione del fondo, i corrispettivi da attribuire alla FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del fondo stesso, le modalità di riutilizzo dei rientri, nonché le modalità di rendicontazione annuale della gestione del fondo.

 

     Art. 7. (Riparto). [10]

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Spese ammissibili).

     1. Sono ammissibili al finanziamento i piani di investimento, organici e articolati, relativi allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, riguardanti:

     a) realizzazione ed ampliamento di unità produttive;

     b) rinnovamento e aggiornamento tecnologico;

     c) potenziamento e ammodernamento delle strutture produttive.

     2. (Omissis) [11].

     3. (Omissis) [12].

     4. (Omissis) [13].

     5. (Omissis) [14].

 

     Art. 9. (Integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43).

     (Omissis) [15]

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[4] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[5] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[7] Articolo modificato dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[8] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[9] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[10] Articolo modificato dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[11] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[12] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[13] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[14] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[15] Aggiunge la lettera c) al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 9 agosto 1994, n. 43.