§ 3.1.71 - L.R. 1 dicembre 2005, n. 18.
Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (Organizzazione turistica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:01/12/2005
Numero:18


Sommario
Art. 3.  (Proroga delle APT)


§ 3.1.71 - L.R. 1 dicembre 2005, n. 18. [1]

Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica)

(B.U. 7 dicembre 2005, n. 13)

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis)

 

Art. 3. (Proroga delle APT) [2]

     1. Salvo diversa disposizione della normativa regionale di riordino dell’organizzazione turistica, il termine di soppressione delle Aziende di promozione turistica (APT), già previsto dall’articolo 14 comma 2 della l.r. 14/2004, è fissato al 31 dicembre 2006.

     2. Fino alla data di cui al comma 1, i Commissari Straordinari delle APT continuano a svolgere le funzioni e i compiti loro assegnati secondo le norme di cui alla l.r. 14/2004.

     3. Fino alla data di cui al comma 1, i Collegi dei Revisori dei Conti continuano ad esercitare le proprie funzioni.

     4. Il termine previsto dall’articolo 16 comma 1 della l.r. 14/2004 è prorogato al 31 dicembre 2006.

     5. Sino al 31 dicembre 2006, i S.T.L. costituiti possono stipulare convenzioni con l'Agenzia regionale "In Liguria" e con le APT per la promozione dei prodotti turistici che gli stessi S.T.L. avranno realizzato.

 

     Artt. 4. - 6.

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28, ad esclusione dell'art. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28, alla data di soppressione delle APT.