§ 3.1.55 - L.R. 6 settembre 1999, n. 27.
Risanamento del bilancio e contributi spese per attività, gestione e conservazione del patrimonio della fondazione "Cristoforo Colombo".


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:06/09/1999
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Contributi una tantum e contributi annuali).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.55 - L.R. 6 settembre 1999, n. 27. [1]

Risanamento del bilancio e contributi spese per attività, gestione e conservazione del patrimonio della fondazione "Cristoforo Colombo".

(B.U. 15 settembre 1999, n. 14).

 

Art. 1. (Contributi una tantum e contributi annuali).

     1. La Regione contribuisce al risanamento del bilancio della fondazione "Cristoforo Colombo" di cui alla legge regionale 15 marzo 1984 n. 16 (promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della fondazione "Cristoforo Colombo") con la somma una tantum di lire 1.700.000.000= (unmiliardosettecentomilioni), con rivalsa verso gli altri soci della fondazione.

     2. A decorrere dal 1999 la Regione concede alla fondazione "Cristoforo Colombo" un contributo annuale per l'attività della stessa, nonché per l'acquisizione, la gestione e la conservazione della collezione Wolfson.

     3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la fondazione "Cristoforo Colombo" presenta una relazione sull'attività svolta ed il programma di interventi per l'anno in corso.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

     - prelevamento di lire 1.700.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9510 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali";

     - istituzione del capitolo 3682 "Contributo della Regione Liguria al risanamento del bilancio della fondazione "Cristoforo Colombo" con lo stanziamento di lire 1.700.000 in termini di competenza e di cassa".

     2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

     - prelevamento di lire 436.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali";

     - istituzione del capitolo 3683 "Contributo della Regione Liguria alla gestione e conservazione del patrimonio della fondazione "Cristoforo Colombo" e della collezione Wolfson con lo stanziamento di lire 436.000.000 in termini di competenza e di cassa".

     3. Agli oneri di cui al comma 2 per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.