§ 2.3.74 - L.R. 15 febbraio 2010, n. 6.
Interventi in materia di usura e di sovraindebitamento


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:15/02/2010
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge)
Art. 2.  (Contributi a favore dei fondi costituiti dai Confidi per la prevenzione del fenomeno dell’usura)
Art. 3.  (Fondo regionale)
Art. 4.  (Finanziamento degli interventi)
Art. 5.  (Ripartizione del Fondo)
Art. 6.  (Osservatorio regionale sui fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento e sull’accesso al credito)
Art. 7.  (Convenzioni)
Art. 8.  (Norme di attuazione)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Norme finali)


§ 2.3.74 - L.R. 15 febbraio 2010, n. 6.

Interventi in materia di usura e di sovraindebitamento

(B.U. 17 febbraio 2010, n. 2)

 

Art. 1. (Oggetto della legge)

     1. La Regione Liguria, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove misure di sostegno per prevenire e combattere i fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento, intervenendo anche nell’ambito delle attività previste all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2. (Contributi a favore dei fondi costituiti dai Confidi per la prevenzione del fenomeno dell’usura)

     1. La Regione integra con un proprio contributo i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi ai sensi dell’articolo 15 della l. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla Regione Liguria entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La domanda deve comunque contenere l’impegno all’utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e alla restituzione del contributo che entro ventiquattro mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui sopra.

     4. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ripartendo la disponibilità finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all’entità originaria del fondo.

     5. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede all’anticipazione del 50 per cento dell’importo concesso. Il restante 50 per cento viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.

     6. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo di cui al comma 7.

     7. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Confidi beneficiari hanno l’obbligo di presentare alla Giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa la effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, utilizzando lo schema di rendicontazione approvato dalla Giunta regionale e allegando la documentazione stabilita.

 

     Art. 3. (Fondo regionale)

     1. La Regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura.

     2. La gestione del Fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali [1].

     3. Il Fondo regionale è ripartito in due quote. La prima quota è destinata a finanziare misure a sostegno delle vittime del reato di usura a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato. La seconda quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

     a) interventi integrativi, ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 2, a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati “Confidi”, operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali anti-usura disciplinati dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della l. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni e delle associazioni e fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della medesima legge;

     b) ulteriori iniziative finalizzate all’accesso al credito, nell’ambito delle finalità di cui alla l. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso l’erogazione di contributi a favore di Enti locali, anche in forma associata.

 

     Art. 4. (Finanziamento degli interventi)

     1. In riferimento all’articolo 3, comma 3, la Regione Liguria corrisponde una somma, a titolo di indennizzo dei danni subiti, alle persone offese del reato di usura nel relativo procedimento penale.

     2. In riferimento all’articolo 3, comma 4, la Regione Liguria finanzia i seguenti interventi:

     a) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell’articolo 15, comma 2, lettera a), della l. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell’articolo 15, comma 6, della l. 108/1996;

     c) attività svolte da Enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l’incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, al fine di promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito.

     3. Gli enti destinatari hanno l’obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicate.

 

     Art. 5. (Ripartizione del Fondo)

     1. La percentuale delle due quote del Fondo regionale di cui all’articolo 3 è determinata ogni tre anni con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di Politiche sociali [2].

     2. La seconda quota del Fondo regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, è ripartita tra gli enti ammessi al contributo ai sensi dell’articolo 3, comma 3. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge è ripartita in proporzione alle somme utilizzate nell’anno precedente [3].

 

     Art. 6. (Osservatorio regionale sui fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento e sull’accesso al credito)

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l’Osservatorio regionale sui fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento e sull’accesso al credito, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

     2. All’Osservatorio sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

     a) promuovere, anche in collaborazione con gli enti locali, campagne di sensibilizzazione e informazione sul territorio regionale riguardo le problematiche dell’usura e del sovraindebitamento, nonché sostenere attività di educazione all’uso corretto del denaro, soprattutto in ambito scolastico, anche usufruendo di uno spazio sul sito internet della Regione, finalizzate essenzialmente alla prevenzione del fenomeno;

     b) raccogliere dati costantemente aggiornati in ordine all’entità del fenomeno dell’usura in Liguria e alle categorie particolarmente a rischio;

     c) individuare nuovi ambiti e modalità di intervento rispetto alle azioni poste in essere dalla Regione per contrastare il fenomeno.

     3. L’Osservatorio è composto da:

     a) l’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente;

     b) due Consiglieri regionali;

     c) due esperti nell’attività di contrasto al fenomeno dell’usura, designati dalla Giunta regionale;

     d) un esperto designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e operanti nel territorio della Regione, inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni;

     e) tre funzionari regionali rispettivamente appartenenti ai settori commercio e attività produttive; politiche sociali; sicurezza;

     f) due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente da ANCI e URPL;

     g) un rappresentante designato dalla Regione Ecclesiastica ligure;

     h) un rappresentante della Camera di Commercio, uno della Confartigianato e uno della CNA (Confederazione Nazionale Artigianato).

     4. L’Osservatorio promuove periodiche riunioni alle quali sono invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, i rappresentanti delle istituzioni, dei Confidi, delle fondazioni, delle associazioni e delle categorie economiche e sociali interessate.

     5. L’Osservatorio mette a disposizione dei Minipool antiracket, costituiti dal Ministero dell’Interno presso le Prefetture in Liguria, i dati e le informazioni raccolte.

     6. L’Osservatorio presenta alla Giunta, per l’approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando possibili nuove linee di intervento. Sulla relazione il Presidente della Giunta svolge apposita comunicazione all’Assemblea Legislativa.

     7. La relazione annuale dell’Osservatorio viene trasmessa dal Presidente della Giunta ai Prefetti in Liguria.

     8. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio, a qualsiasi titolo effettuata, non comporta alcun compenso.

 

     Art. 7. (Convenzioni)

     1. Per favorire il conseguimento delle finalità della presente legge, la Giunta regionale può promuovere la stipula di specifiche convenzioni con gli istituti bancari.

 

     Art. 8. (Norme di attuazione)

     1. Al fine dell’erogazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Norme finali)

     1. Le attività di cui alla presente legge rientrano nel sistema dei servizi di protezione sociale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).

     2. Il comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 12/2006 è soppresso.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[3] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 17 marzo 2010, n. 5.