§ 2.2.3 - L.R. 1 luglio 1981, n. 25.
Norme per il riordino del servizio veterinario nelle Unità sanitarie locali - Art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 igiene e veterinaria
Data:01/07/1981
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria).
Art. 2.  (Attribuzioni della Regione).
Art. 3.  (Organizzazione del servizio «Veterinario» delle Unità sanitarie locali).
Art. 4.  (Prestazioni a livello di distretto sanitario di base).
Art. 5.  (Servizi multizonali).
Art. 6.  (Rapporti con le associazioni di volontariato).
Art. 7.  (Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale).
Art. 8.  (Modalità transitorie per l'esercizio delle funzioni veterinarie).
Art. 9.  (Rinvii).


§ 2.2.3 - L.R. 1 luglio 1981, n. 25.

Norme per il riordino del servizio veterinario nelle Unità sanitarie locali - Art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(B.U. 22 luglio 1981, n. 29).

 

Art. 1. (Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria).

     Salvo quanto espressamente riservato dalle norme vigenti allo Stato, alla Regione ed al Sindaco quale autorità sanitaria locale, le Unità sanitarie locali esercitano le funzioni amministrative in materia veterinaria secondo le disposizioni della presente legge ivi comprese quelle di cui all'art. 7, 1° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Tali funzioni comprendono in particolare:

     1) la profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;

     2) la polizia veterinaria;

     3) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e dei loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione ed eventuale distruzione;

     4) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e alla profilassi veterinaria;

     5) la vigilanza su ogni concentramento di animali nonché sui loro trasporti e spostamenti;

     6) la vigilanza sui mangimi ed integratori per uso zootecnico e sulla igiene zootecnica anche ai fini della salubrità dei prodotti di derivazione animale;

     7) la vigilanza sulla riproduzione animale;

     8) l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zooiatrica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;

     9) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi di origine animale;

     10) la vigilanza sulla utilizzazione di organi animali per la produzione opoterapica;

     11) la vigilanza sulla utilizzazione degli animali da esperimento.

 

     Art. 2. (Attribuzioni della Regione).

     La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 10 della l.r. 5 dicembre 1979, n. 45 nei riguardi delle scelte e delle azioni degli organi delle Unità sanitarie locali provvedono in particolare a:

     1) predisporre i programmi regionali per l'attuazione dei piani di profilassi e risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale;

     2) programmare l'attuazione di piani di profilassi delle malattie infettive ed infestive degli allevamenti ancorché non previsti dalla vigente normativa dello Stato;

     3) programmare, coordinare e verificare tutte le altre funzioni di competenza veterinaria e, in particolare, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale, la mangimistica e la riproduzione animale.

     In ordine all'attuazione di dette funzioni la Regione:

     a) raccoglie ed elabora informazioni epizoologiche ed altri dati statistici relativi ai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali;

     b) coordina l'attuazione delle direttive emanate dallo Stato;

     c) raccoglie dalle Unità sanitarie locali la denuncia delle malattie infettive, infestive e contagiose degli animali di cui all'art. 1 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

     d) organizza la distribuzione di sieri, vaccini ed altri presidi necessari per l'attuazione dei piani di profilassi obbligatorie e non, e ne verifica l'attuazione.

     La Regione, inoltre, redige una relazione annuale sull'andamento dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali e promuove corsi di aggiornamento professionale anche d'intesa con gli Istituti universitari, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e con le associazioni di categoria.

 

     Art. 3. (Organizzazione del servizio «Veterinario» delle Unità sanitarie locali).

     L'Unità sanitaria locale organizza il servizio veterinario previsto dalla l.r. 5 dicembre 1979, n. 45 in relazione alle effettive esigenze del territorio, sulla base dei criteri indicati nell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolando la materia nelle seguenti aree funzionali:

     1) Sanità animale - Igiene dell'allevamento e delle produzioni animali:

     a) profilassi della zoonosi e delle altre malattie infettive, infestive e diffusive degli animali soggetti a misura di polizia veterinaria;

     b) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

     c) educazione e informazione veterinaria;

     d) organizzazione e vigilanza dell'assistenza zooiatrica;

     e) vigilanza su:

     - fiere, mercati, concentramenti animali, istituzioni e presidi veterinari privati, attività paraveterinarie;

     - impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, residui di origine animale;

     - igiene dei ricoveri animali anche in rapporto all'ambiente;

     - riproduzione degli animali;

     - produzione, distribuzione ed impiego dei mangimi e degli integratori;

     - conduzione dell'allevamento in rapporto alla igienicità dei prodotti animali;

     - farmaci di uso veterinario;

     - utilizzazione degli animali da esperimento;

     f) servizi diagnostici; accertamenti e certificazioni relativi alle materie di cui alle lettere precedenti.

     2) Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:

     a) ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti-alimentari della pesca e dell'acquacoltura, del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione. Relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

     b) educazione e informazione veterinaria.

 

     Art. 4. (Prestazioni a livello di distretto sanitario di base).

     L'Unità sanitaria locale, sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, stabilisce norme per le prestazioni e l'esercizio delle funzioni veterinarie nei distretti sanitari di base che debbono assicurare uniformemente la globalità degli interventi e le erogazioni dei servizi.

     Con successiva legge regionale ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e in relazione all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono disciplinate le modalità ed i limiti per l'esercizio delle attività libero-professionali del personale veterinario.

 

     Art. 5. (Servizi multizonali).

     Al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più ampi delle singole Unità sanitarie locali, il piano sanitario regionale individua, ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi che operano a livello multizonale.

     Il piano sanitario regionale individua altresì le attività che possono essere esercitate in ambiti territoriali più ampi delle singole Unità sanitarie locali, ove le stesse non siano in grado di provvedere autonomamente.

 

     Art. 6. (Rapporti con le associazioni di volontariato).

     Per l'esame di specifici problemi connessi in particolare:

     - al randagismo;

     - ai canili e gattili pubblici e privati, al trattamento e alla destinazione degli animali ivi ospitati;

     - alla profilassi antirabbica;

     - alla lotta ecologica contro i topi;

     - alla tutela del selvatico;

     - alla organizzazione della vigilanza sulla utilizzazione degli animali da esperimento,

     le Unità sanitarie locali stabiliscono rapporti di consultazione con le associazioni di volontariato e in particolare con le organizzazioni zoofile esistenti sul territorio.

     Le Unità sanitarie locali possono stipulare con le organizzazioni zoofile riconosciute apposite convenzioni, a titolo volontaristico gratuito, per estendere agli effetti sanitari di competenza, l'attività delle guardie zoofile e degli assistenti zoofili volontari nel rispetto della normativa statale.

 

     Art. 7. (Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale).

     I servizi dell'Unità sanitaria locale si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 745 e successive modifiche ed integrazioni e alla l.r. 18 giugno 1979, n. 21, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche provinciali per quanto concerne, in particolare, la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive ed infestive degli animali con particolare riferimento alle zoonosi nonché all'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione del bestiame.

 

     Art. 8. (Modalità transitorie per l'esercizio delle funzioni veterinarie).

     Al fine di garantire il regolare ed uniforme svolgimento delle attività in materia veterinaria nell'ambito dell'intero territorio regionale, in attesa del piano sanitario regionale e dell'organizzazione dei servizi, le singole Unità sanitarie locali carenti di strutture esercitano le funzioni di loro competenza utilizzando i servizi di altre Unità sanitarie locali adeguatamente dotate, individuate con provvedimento della Giunta regionale sentite le Unità sanitarie locali interessate.

 

     Art. 9. (Rinvii).

     Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, se applicabili, le disposizioni relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria ed alla polizia veterinaria, sancite nella legge regionale ex art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.