§ 2.2.2 - L.R. 29 giugno 1981, n. 23.
Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 igiene e veterinaria
Data:29/06/1981
Numero:23


Sommario
Artt. 1. - 2. 
Art. 3.  (Funzioni medico legali).
Art. 4.  (Attribuzioni del Sindaco).
Art. 5.  (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco).
Art. 6.  (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale).
Art. 7.  (Attività nell'interesse dei privati).
Art. 8.  (Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative).
Art. 9.  (Direttive per l'esercizio delle funzioni subdelegate).
Art. 10.  (Ritardo ed omissione nell'esercizio delle funzioni subdelegate).
Art. 11.  (Finanziamento delle funzioni subdelegate).
Art. 12.  (Sostituzione del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario, del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consortile nonché di pubblici dipendenti rappresentanti di interessi [...]
Artt. 13. - 18. 
Art. 19.  (Compensi).
Art. 20.  (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dei soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare).
Art. 21.  (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).
Art. 22.  (Commissione per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri).
Art. 23.  (Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano).
Art. 24.  (Commissione tecnica permanente per i gas tossici)
Art. 24 bis.  (Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di idoneità per l'impiego di gas tossici).
Art. 28.  (Soppressione di organi collegiali).
Art. 29.  (Nomina di Commissioni, collegi e comitati).
Art. 30.  (Altre funzioni consultive).


§ 2.2.2 - L.R. 29 giugno 1981, n. 23.

Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria.

(B.U. 15 luglio 1981, n. 28).

 

TITOLO I

ATTRIBUZIONI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA,

DI VIGILANZA SULLE FARMACIE E DI POLIZIA VETERINARIA

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

     Art. 3. (Funzioni medico legali).

     Le funzioni di medicina legale comprendono in particolare:

     1) gli accertamenti sanitari-previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     2) gli accertamenti sanitari per la conduzione di motoveicoli, di autoveicoli e di natanti;

     3) gli accertamenti sanitari per l'esercizio della caccia;

     4) gli accertamenti sanitari ai lavoratori del settore alimentare per il rilascio dei libretti di idoneità;

     5) gli accertamenti sanitari per estetisti, parrucchieri e addetti alle lavanderie;

     6) il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie, previste dalle norme vigenti;

     7) ogni altro accertamento sanitario di idoneità previsto dalle norme vigenti.

 

     Art. 4. (Attribuzioni del Sindaco).

     Fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, il Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, adotta i provvedimenti che comportano l'esercizio di poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione ivi compresi quelli già attribuiti al medico e al veterinario provinciale nonché all'ufficiale sanitario ed al veterinario comunale o consortile.

     Il Sindaco, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dei servizi delle Unità sanitarie locali territorialmente competenti, tramite i responsabili dei servizi stessi informandone contemporaneamente il Presidente del Comitato di gestione.

     Tali servizi possono in particolare formulare proposte circa l'adozione di provvedimenti da parte del Sindaco competente per territorio e devono segnalargli le situazioni che richiedono un suo intervento, provvedendo a tutte le attività istruttorie e di esecuzione.

     I responsabili dei servizi interessati rispondono direttamente al Sindaco delle attività compiute in relazione a provvedimenti che competono allo stesso ai sensi del 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 5. (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco).

     Al manifestarsi dei presupposti per l'emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui al 3° comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed ogni qual volta lo ritenga necessario in presenza di obiettive situazioni d'urgenza, il Sindaco per la necessaria collaborazione tecnico-amministrativa si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi dell'Unità sanitaria locale secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il Presidente del Comitato di gestione.

     Il Sindaco trasmette i provvedimenti adottati al responsabile del servizio competente dell'Unità sanitaria locale affinché sia provveduto all'esecuzione degli stessi.

     Il Sindaco comunica altresì immediatamente al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti adottati o i fatti sui quali abbia ritenuto di non provvedere ai fini dell'esercizio da parte del Presidente stesso dei poteri che gli derivano dal 3° comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 6. (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale).

     Il Presidente della Giunta regionale:

     a) emana le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al 3° comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che interessano il territorio di più Comuni e comunica immediatamente al Ministero della Sanità i provvedimenti adottati od i fatti sui quali abbia ritenuto di non provvedere qualora gli stessi possano riguardare altre parti del territorio nazionale;

     b) effettua gli interventi in materia igienico-sanitaria previsti dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora detti interventi interessino il territorio di più Comuni.

     La relativa attività istruttoria ed esecutiva viene espletata dai servizi, dagli uffici e dai presidi delle Unità sanitarie locali interessate con le modalità indicate al 1° e 2° comma del precedente art. 5.

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal 1° comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti che gli competono ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso nonché i provvedimenti di cui all'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Le relative attività istruttorie ed esecutive nonché le attività di vigilanza e di controllo, vengono espletate dai servizi, dagli uffici e dai presidi delle Unità sanitarie locali competenti.

     Le domande di autorizzazione sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale tramite l'Unità sanitaria locale competente per territorio.

     Il Presidente dell'Unità sanitaria locale, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette le domande alla Regione debitamente istruite e corredate di parere.

 

     Art. 7. (Attività nell'interesse dei privati).

     Le tariffe per gli accertamenti e per le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale e veterinaria espletati nell'interesse di privati e su loro richiesta dalle unità sanitarie locali, sono stabilite dalla Giunta regionale sentito il Comitato sanitario regionale di cui all'art. 26.

     I relativi proventi sono versati dall'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 8. (Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative).

     Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative nelle materie indicate all'art. 7, 1° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     I Comuni esercitano le funzioni subdelegate attraverso i presidi, gli uffici ed i servizi dell'Unità sanitaria locale.

     I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni subdelegate sono imputati ai Comuni subdelegati.

     I Comuni destinatari della subdelega trasmettono alla Giunta regionale:

     a) una relazione sull'andamento delle funzioni subdelegate contemporaneamente alla trasmissione della relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze manifestatesi in corso di esercizio prevista dal 4° comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1987, n. 833;

     b) informazioni e dati richiesti per il coordinamento delle funzioni subdelegate;

     c) gli atti di cui all'art. 5 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     La Regione mette a disposizione dei Comuni ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per agevolare l'esercizio delle funzioni subdelegate.

 

     Art. 9. (Direttive per l'esercizio delle funzioni subdelegate).

     Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dai Comuni in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale in attuazione delle direttive statali, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 10. (Ritardo ed omissione nell'esercizio delle funzioni subdelegate).

     In caso di ritardo ingiustificato o di omissione nell'emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentiti il Comune e l'Unità sanitaria locale interessati, provvede in sostituzione per l'emanazione del singolo atto.

 

     Art. 11. (Finanziamento delle funzioni subdelegate).

     Le spese sostenute dai Comuni tramite le Unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni subdelegate sono coperte con la quota regionale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

TITOLO II

COMMISSIONI, COLLEGI E COMITATI

 

     Art. 12. (Sostituzione del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario, del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consortile nonché di pubblici dipendenti rappresentanti di interessi igienico-sanitari in commissioni, collegi o comitati o altri organismi).

     Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario - soppressi a seguito del trasferimento delle relative funzioni alle Unità sanitarie locali - già partecipanti ai sensi della vigente normativa a commissioni, collegi e comitati o altri organismi in qualità di presidenti o componenti, sono sostituiti dal responsabile del servizio di «igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» o da altri medici, dipendenti dell'Unità sanitaria locale nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti, nominati dal Comitato di gestione.

     Il veterinario provinciale e il veterinario comunale o consortile - soppressi a seguito del trasferimento delle relative funzioni alle Unità sanitarie locali - già partecipanti ai sensi della vigente normativa a commissioni, collegi e comitati od altri organismi in qualità di presidenti o componenti, sono sostituiti dal responsabile del servizio veterinario o da altri veterinari dipendenti dall'Unità sanitaria locale nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti nominati dal Comitato di gestione.

     Ogni altro partecipante a commissioni, collegi o comitati o altri organismi, quale rappresentante di interessi igienico-sanitari nelle materie trasferite ai Comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito da dipendenti dell'Unità sanitaria locale, nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti, nominati dal Comitato di gestione.

     Qualora le Unità sanitarie locali territorialmente competenti siano temporaneamente carenti dei dipendenti che ai sensi del presente articolo sostituiscono i soggetti già partecipanti a commissioni, collegi e comitati, la Giunta regionale individua i relativi sostituti tra i responsabili dei servizi di «igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» e «veterinario» o tra altri dipendenti delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito di operatività degli organismi suddetti.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle commissioni previste dai successivi articoli.

 

          Artt. 13. - 18. [2]

 

     Art. 19. (Compensi).

     Ai componenti delle Commissioni di cui agli artt. 13, 14, 15 16, 17 e 18 viene corrisposto un gettone di presenza di lire diecimila lorde per ogni seduta ed un compenso di lire duemila lorde per ciascun accertamento diagnostico effettuato.

 

     Art. 20. (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dei soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare).

     E' costituito in ciascuna Unità sanitaria locale il Collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Alla composizione sono apportate le seguenti variazioni:

     a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di «Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» o da altro medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;

     b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista di medicina del lavoro dipendente dall'Unità sanitaria locale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina scelto dal Comitato di gestione;

     c) il medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della citata legge è sostituito, ove la medesima sia estinta, da un medico scelto dal Comitato di gestione, su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

 

     Art. 21. (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).

     La Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui agli artt. 89 e 90 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 opera a livello di più ambiti territoriali ed è costituita presso le Unità sanitarie locali n. 3 Imperiese, n. 7 Savonese, n. 12 Genova III, n. 19 Spezzino.

     La Commissione costituita presso l'Unità sanitaria locale n. 3 è competente anche per le Unità sanitarie locali n. 1 e 2.

     La Commissione costituita presso l'Unità sanitaria locale n. 7 è competente anche per le Unità sanitarie locali n. 4, 5 e 6.

     La Commissione costituita presso l'Unità sanitaria locale n. 12 è competente anche per le Unità sanitarie locali n. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

     La Commissione costituita presso l'Unità sanitaria locale n. 19 è competente anche per l'Unità sanitaria locale n. 20.

     Alla composizione della Commissione di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni:

     a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di «Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» o da altro medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;

     b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall'Unità sanitaria locale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina scelto dal Comitato di gestione.

 

     Art. 22. (Commissione per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri). [3]

 

     Art. 23. (Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano).

     E' costituita in ciascuna Unità sanitaria locale la Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

     Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

     a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di «Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» o da altro medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;

     b) l'ufficiale sanitario del capoluogo è sostituito da altro medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;

     c) il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi è sostituito da un dipendente addetto a funzioni analoghe che opera nell'Unità sanitaria locale;

     d) il direttore sanitario di ospedale della Provincia è sostituito dal responsabile del servizio «Ospedaliero»;

     e) i due amministratori ospedalieri di cui al n. 10 dell'art. 3 della citata legge n. 592/1967 sono sostituiti da due componenti scelti dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

     Dalla Commissione di cui al presente articolo non fanno più parte l'Assessore provinciale all'igiene e sanità e il rappresentante della Croce Rossa Italiana.

 

     Art. 24. (Commissione tecnica permanente per i gas tossici) [4]

     1. La Commissione tecnica permanente per i gas tossici, di cui all’articolo 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici) e successive modificazioni ed integrazione è costituita presso la A.S.L. 3 Genovese e opera per l’intero territorio regionale.

     2. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa, alla Commissione di cui al comma 1 è attribuita la funzione di rilascio agli operatori del certificato di idoneità e della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici, nonché di revisione, revoca e sospensione della patente medesima. Alla predetta Commissione compete altresì l’istituzione e la tenuta del registro delle persone abilitate all’impiego dei gas tossici per tutto il territorio regionale.

     3. La Commissione di cui al presente articolo è composta da:

     a) il Direttore Sanitario dell’A.S.L. 3 Genovese, con funzione di Presidente;

     b) il Questore di Genova o suo delegato;

     c) il Comandante dei Vigili del fuoco di Genova (o regionale) o suo delegato;

     d) il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. 3 Genovese o suo delegato;

     e) un chimico dell’A.S.L. 3 Genovese.

     4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell’A.S.L. 3 Genovese, nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

 

     Art. 24 bis. (Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di idoneità per l'impiego di gas tossici). [5]

     (Omissis).

 

     Artt. 25. - 27. [6]

 

     Art. 28. (Soppressione di organi collegiali).

     Sono soppressi:

     a) la Commissione di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private di cui all'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 ed all'art. 14 della l.r. 20 marzo 1973, n. 9;

     b) il Consiglio provinciale di sanità di cui al d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257;

     c) la Commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1978, n. 475.

 

     Art. 29. (Nomina di Commissioni, collegi e comitati).

     Le Commissioni, i collegi ed i comitati di cui agli artt. 13, 1° comma, 15, 1° comma, 17, 1° comma, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis e 25 sono nominati dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 30. (Altre funzioni consultive).

     Ogni altra funzione consultiva nelle materie attribuite ai Comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei confronti di altri Enti è esercitata dal Presidente del Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale previa istruttoria espletata dal servizio competente.

 

TITOLO III

PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE ED

ATTIVITA' DI VIGILANZA SUGLI ESERCIZI FARMACEUTICI

 

     Artt. 31. - 33. [7]

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Artt. 34. - 41. [8]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1994, n. 42.

[2] Articoli abrogati dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 1992, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1994, n. 42.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 6 settembre 1984, n. 47 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[6] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1994, n. 42.

[7] Articoli abrogati dall'art. 11 della L.R. 3 aprile 1991, n. 3 e dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1994, n. 42.

[8] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1994, n. 42.