§ 2.1.112 - L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.
Disciplina dei rapporti fra la regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:20/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università)
Art. 2.  (Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale)
Art. 3.  (Collaborazione fra Servizio sanitario regionale e Università)
Art. 4.  (Organi della Azienda ospedaliera-universitaria)
Art. 5.  (Azienda ospedaliera-universitaria)
Art. 6.  (Norme in materia di personale)
Art. 7.  (Protocollo generale di intesa Regione-Università)
Art. 8.  (Protocolli attuativi Regione-Università)
Art. 9.  (Contenuti dell'atto di autonomia aziendale)
Art. 10.  (Compartecipazione delle Regioni e delle Università ai risultati di gestione)
Art. 11.  (Osservatorio regionale per la formazione specialistica)
Art.12.  (Norma transitoria)
Art. 13.  (Commissione paritetica)
Art. 14.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.1.112 - L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Disciplina dei rapporti fra la regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502

(B.U. 2 febbraio 2005, n. 1)

 

Art. 1. (Rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università)

     1. I rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università sono regolati da un protocollo generale di intesa stipulato dalla Regione con l'Università, approvato dal Consiglio regionale, in conformità alle previsioni e ai contenuti della presente legge e nel rispetto del principio della leale cooperazione per assicurare le modalità di promozione e di integrazione delle attività assistenziali, formative, di ricerca e di didattica del  Servizio sanitario regionale e  dell'Università.

     2. Il protocollo generale di intesa Regione-Università ha durata triennale e, di norma, coincide con la vigenza del Piano sanitario regionale.

     3. L'attuazione del protocollo generale d'intesa è effettuata attraverso specifici protocolli stipulati sulla base di schemi approvati dalla Giunta regionale.

     4. I protocolli di intesa stipulati tra la Regione e l'Università definiscono, in particolare, le modalità di:

     a) responsabilizzazione di tutte le componenti interessate alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale;

     b) integrazione e collaborazione tra il sistema sanitario  ed il sistema formativo;

     c) perseguimento in modo congiunto di: obiettivi di qualità, efficienza e competitività del Servizio sanitario pubblico; qualità e congruità, rispetto alle esigenze assistenziali, della formazione del personale medico e sanitario; del potenziamento della ricerca biomedica e medico clinica;

     d) informazione e consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza.

 

     Art. 2. (Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale)

     1. La Regione può avvalersi della collaborazione dell'Università per l'elaborazione del Piano sanitario regionale, nonché per la definizione di:

     a) indirizzi di politica sanitaria e di ricerca;

     b) programmi di intervento;

     c) nuovi modelli organizzativi delle strutture e delle attività del Servizio sanitario regionale.

     2. La collaborazione con l'Università può, altresì, concretarsi nell'ambito scientifico della ricerca biomedica e clinica.

     3. Per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca, la Regione, prima dell'adozione del Piano sanitario regionale, acquisisce le proposte e le valutazioni dell'Università per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

 

     Art. 3. (Collaborazione fra Servizio sanitario regionale e Università) [1]

     (Omissis)

 

     Art. 4. (Organi della Azienda ospedaliera-universitaria) [2]

     (Omissis)

 

     Art. 5. (Azienda ospedaliera-universitaria) [3]

     (Omissis)

 

     Art. 6. (Norme in materia di personale)

     1. I protocolli d'intesa Regione-Università disciplinano i rapporti con i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda ospedaliera-universitaria o presso le strutture individuate in quanto essenziali per l'attività didattica nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 517/1999.

     2. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 sono riconosciuti, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, ed al trattamento economico erogato dall'Università:

     a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

     b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;

     c) il trattamento economico di cui all'articolo 15 quater del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), ove ne sussistano le condizioni.

     3. I trattamenti di cui al comma 2 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 7. (Protocollo generale di intesa Regione-Università)

     1. Il protocollo generale d'intesa stipulato tra la Regione e l'Università prevede e disciplina in particolare:

     a) le modalità di collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università;

     b) i principi di funzionamento e di organizzazione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro [4];

     c) le attività assistenziali essenziali e non vicariabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

     d) i criteri di efficacia assistenziale e di economicità e le soglie operative, consistenti nei livelli minimi di attività, e didattiche, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 517/1999 per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

     e) il numero dei posti letto messo a disposizione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, determinato, di norma, in tre letti per ogni studente iscritto al primo anno del corso di Laurea, comprendendo in quota parte non superiore al 30 per cento il numero degli immatricolati alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

 

     Art. 8. (Protocolli attuativi Regione-Università)

     1. Con la stipula di appositi protocolli attuativi la Regione e l'Università disciplinano:

     a) le modalità di attuazione di quanto previsto dal Protocollo generale d'intesa;

     b) i termini e i tempi di adeguamento al numero di posti letto e agli standard fissati dalla programmazione regionale;

     c) l'individuazione, di massima, delle unità operative universitarie;

     d) le modalità attuative dell'eventuale decentramento delle attività universitarie in ragione delle esigenze formative degli studenti residenti in zone periferiche della Regione;

     e) i percorsi formativi e la partecipazione degli specializzandi alle attività del Servizio sanitario regionale assicurandone una opportuna rotazione all'interno della Azienda di riferimento e della rete formativa regionale individuata attraverso le procedure di cui all'articolo 16 sexies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;

     f) la formazione specialistica;

     g) i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario;

la formazione permanente dei medici e del personale del comparto sanità.

     1 bis. La Regione e l’Università stipulano specifiche intese volte a consentire che i laureati in medicina e chirurgia, in possesso di diploma di specializzazione e titolari di un dottorato o assegno di ricerca ovvero della qualifica di professore a contratto, possano esercitare in piena autonomia l’attività assistenziale necessaria per la conduzione del progetto di ricerca; tale attività deve essere periodicamente monitorata e condivisa dal responsabile dell’unità operativa di afferenza [5].

 

     Art. 9. (Contenuti dell'atto di autonomia aziendale) [6]

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Compartecipazione delle Regioni e delle Università ai risultati di gestione)

     1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall'Azienda ospedaliera-universitaria concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 7 del d.lgs. 517/1999.

     2. In caso di risultati negativi la Regione e l'Università interessata concordano appositi piani poliennali di rientro, sulla base delle indicazioni dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 4. In caso di mancato accordo la Regione disdetta i protocolli di intesa per la parte concernente l'Azienda ospedaliera - universitaria.

     3. I risultati positivi di gestione dell'Azienda ospedaliera-universitaria, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti determinate in base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo della qualità delle prestazioni.

     4. Le quote di compartecipazione dell'Università ai risultati di gestione dell'Azienda ospedaliera-universitaria sono determinate nell'atto aziendale di cui all'articolo 9, sulla base di criteri che tengono conto dei risultati di gestione delle strutture aziendali a direzione ospedaliera ed universitaria rilevabili dalla contabilità aziendale, tenuto anche conto del rapporto tra unità operative complesse a direzione universitaria ed ospedaliera.

 

     Art. 11. (Osservatorio regionale per la formazione specialistica)

     1. E' istituito l'Osservatorio regionale per la formazione specialistica che ha sede presso l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ed opera a titolo gratuito [7].

     2. L'Osservatorio assolve ai compiti indicati dall'articolo 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 (attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE, 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) nonché a quelli  definiti da appositi protocolli. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono, oltre al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che lo presiede:

     a) due esperti designati dalla Giunta regionale;

     b) due Direttori delle Scuole di Specializzazione, designati dal Rettore;

     c) due Dirigenti Medici Direttori di UU.OO. complesse del Sistema sanitario regionale che operano nell'Azienda ospedaliera-universitaria, designati dalla Giunta regionale;

     d) tre rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione eletti tra gli aventi diritto.

     3. I componenti durano in carica un triennio e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

 

     Art.12. (Norma transitoria)

     1. Il trattamento economico di equiparazione in godimento spettante al personale di cui al comma 1 dell'articolo 6 è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

     2. Fino alla data del 24 agosto 2006 ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento alla data del 17 marzo 2004 (sottoscrizione del protocollo generale di intesa Regione – Università).

 

          Art. 13. (Commissione paritetica)

     1. Allo scopo di monitorare l'attuazione del protocollo di intesa Regione-Università nonché di pronunciarsi su richiesta delle parti, ovvero di uno dei Direttori generali delle Aziende interessate, sull'interpretazione dello stesso, è istituita una Commissione paritetica.

     2. La Commissione è composta da:

     a) l'Assessore regionale alla salute in qualità di Presidente;

     b) il Rettore dell'Università;

     c) quattro componenti designati dall'Assessore regionale alla salute, di cui almeno due scelti tra Dirigenti Medici dipendenti delle Aziende di riferimento;

     d) quattro componenti designati dal Rettore dell'Università di Genova.

 

          Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza)

     (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 2.

[4] Lettera così modificata per effetto dell'art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 82 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 2.

[7] Comma così modificato per effetto dell'art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 2.