§ 1.7.66 - L.R. 1 febbraio 2011, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:01/02/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Disciplina)
Art. 2.  (Composizione)
Art. 3.  (Procedura per la nomina dei componenti. Decadenza e sostituzione)
Art. 4.  (Organizzazione e funzionamento)
Art. 5.  (Funzioni)
Art. 6.  (Iniziativa legislativa)
Art. 7.  (Pareri obbligatori)
Art. 8.  (Osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali)
Art. 9.  (Pareri e osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali su progetti della Giunta regionale)
Art. 10.  (Relazione sull'attività e le funzioni del sistema degli enti locali)
Art. 11.  (Altre attività)
Art. 12.  (Partecipazione alle sedute)
Art. 13.  (Accordi tra Regione e enti locali)
Art. 14.  (Struttura operativa )
Art. 15.  (Rimborso delle spese)
Art. 16.  (Abrogazioni)
Art. 17.  (Disposizioni transitorie)
Art. 18.  (Norma finanziaria)
Art. 19.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.7.66 - L.R. 1 febbraio 2011, n. 1. [1]

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

(B.U. 2 febbraio 2011, n. 2)

 

Art. 1. (Disciplina)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 123, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 1, 3, 13, 65, 66 e 67 dello Statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione ed informare i propri rapporti con le Autonomie locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

 

     Art. 2. (Composizione)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da:

a) i Presidenti delle Province e, a decorrere dalla sua istituzione, della Città metropolitana;

b) i Sindaci ed i Presidenti di Consiglio dei Comuni capoluogo di Provincia;

c) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;

d) quattro Presidenti di Consigli comunali, uno per ogni Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti dei Consigli comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;

e) [abrogata].

f) i Presidenti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI).

2. Le Assemblee dei Sindaci di cui al comma 1, lettera c), eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

 

     Art. 3. (Procedura per la nomina dei componenti. Decadenza e sostituzione)

1. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio delle Autonomie locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea legislativa.

2. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, comunica ai Presidenti delle Province il numero dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), spettanti a ciascuna Provincia.

3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio delle Autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

6. I componenti del Consiglio delle Autonomie locali possono di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei rispettivi enti o delle rispettive associazioni.

6 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute.

6 ter. I nominativi dei componenti del Consiglio che non partecipino per due sedute consecutive alle riunioni, ancorché giustificati, e che non si avvalgono per le stesse dell’istituto della delega di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio.

7. I componenti del Consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.

8. I componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

9. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e procede alla sua sostituzione; nel caso di componenti elettivi, procede acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci o dalle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale.

10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro cinque anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto, si rinnova la procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova prima del termine qualora la lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale risulti esaurita dopo l’ultima sostituzione effettuata.

11. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono sostituiti dal Commissario nominato, il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), non sono sostituiti dal Commissario ma da altri componenti elettivi secondo la procedura prevista ai commi 2 e 3.

11 bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi Consigli comunali, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), qualora siano rieletti nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione.

 

     Art. 4. (Organizzazione e funzionamento)

1. Le riunioni del Consiglio delle Autonomie locali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, fatta salva l’ipotesi disciplinata dall’articolo 3, comma 6 bis.

1 bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi 6 e 6 bis.

2. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale - Assemblea legislativa che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

3. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Le deliberazioni e gli altri atti del Consiglio delle Autonomie locali rilevanti per gli enti locali sono pubblicati sul sito internet della Regione Liguria.

 

     Art. 5. (Funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, il Consiglio delle Autonomie locali :

a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;

b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:

1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;

2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;

3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;

4) atti di programmazione generale;

5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;

c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;

d) propone al Presidente della Giunta l'impugnativa degli atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali liguri.

 

     Art. 6. (Iniziativa legislativa)

1. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 46 dello Statuto.

 

     Art. 7. (Pareri obbligatori)

1. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, comunica al Consiglio delle Autonomie locali le iniziative sulle quali quest'ultimo è tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa; decorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il parere si intende acquisito.

3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale - Assemblea legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; tale maggioranza non é richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.

4. Il decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso nel periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni stabilito dall'Ufficio di Presidenza Integrato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

5. Il Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni e dell'Assemblea.

 

     Art. 8. (Osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa o il Presidente della Giunta, secondo l'organo competente ad adottare l'atto, comunicano al Consiglio delle Autonomie locali i progetti di legge o di atti amministrativi che comunque interessino gli enti locali.

2. Il Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità per la richiesta di osservazioni al Consiglio delle Autonomie locali e per la valutazione delle stesse da parte delle Commissioni e dell'Assemblea.

 

     Art. 9. (Pareri e osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali su progetti della Giunta regionale)

1. Qualora la Giunta regionale richieda il parere del Consiglio delle Autonomie locali su progetti che devono essere approvati dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa e il disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla Giunta con unito il parere o le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Ove un progetto tra quelli previsti all'articolo 5, comma 1, lettera b), venga approvato dalla Giunta conformemente al parere reso dal Consiglio delle Autonomie locali, non viene richiesto d'ufficio il parere obbligatorio di cui all'articolo 7 e la Commissione competente all'esame può invitare il Consiglio stesso ad illustrare mediante un relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di esame vengano apportate sostanziali modifiche al testo, può essere nuovamente richiesto il parere del Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa.

 

     Art. 10. (Relazione sull'attività e le funzioni del sistema degli enti locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali presenta annualmente entro il mese di marzo al Consiglio regionale - Assemblea legislativa un rapporto sullo stato delle autonomie, in cui sono evidenziate l'attività e le funzioni svolte nell'anno precedente.

2. Ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), dello Statuto e all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio delle Autonomie locali, in collaborazione con gli enti locali, effettua, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, a seguito di motivata istanza da parte della Commissione consiliare competente in materia di valutazione delle politiche regionali, monitoraggi sull’attuazione della legislazione. A tal fine il Consiglio regionale - Assemblea legislativa stipula apposita convenzione con il Consiglio delle Autonomie locali.

 

     Art. 11. (Altre attività)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare al Consiglio regionale - Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.

 

     Art. 12. (Partecipazione alle sedute)

1. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali possono partecipare, per illustrare il provvedimento all'esame del Consiglio stesso e senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un Assessore dallo stesso delegato per gli atti di iniziativa della Giunta e il Consigliere regionale primo firmatario della proposta da esaminare o altro Consigliere proponente dallo stesso delegato.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

 

     Art. 13. (Accordi tra Regione e enti locali)

1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, la Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Consiglio delle Autonomie locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

 

     Art. 14. (Struttura operativa )

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa definisce, anche mediante convenzione con ANCI Liguria, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali, finalizzata al funzionamento dell'organo.

 

     Art. 15. (Rimborso delle spese)

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali rappresentativi dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana spetta per la missione e per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);

b) gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);

c) l'articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

d) la legge regionale 15 giugno 2010, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)).

 

     Art. 17. (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con proprio decreto, provvede, nelle forme di cui all'articolo 3, alla nomina e alla convocazione del Consiglio delle Autonomie locali. A tal fine, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, è dimezzato e decorre dal giorno di entrata in vigore della presente legge ed il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, è dimezzato.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria)

(Omissis)

 

     Art. 19. (Dichiarazione di urgenza)

(Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 maggio 2019, n. 9.