§ 1.6.35 - L.R. 28 ottobre 1997, n. 40.
Variazione all'importo della tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e disposizioni in materia di estinzione di crediti e debiti.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:28/10/1997
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi).
Art. 2.  (Estinzione di crediti e debiti).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.6.35 - L.R. 28 ottobre 1997, n. 40.

Variazione all'importo della tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e disposizioni in materia di estinzione di crediti e debiti.

(B.U. 12 novembre 1997, n. 19).

 

     Art. 1. (Tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi).

     1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1998 la voce al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) è così sostituita:

 

 

"

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Num.      D.P.R.     Indicazione degli atti  Tassa di    Tassa

d'ord.    1961/121      soggetti a tassa     rilascio   annuale

           (D.P.R.

           1972/641)

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   27                 Abilitazione alla       180.000    180.000

                      ricerca ed alla

                      raccolta di tartufi

                      (L. 16.12.1985, n.

                      752, art. 17)

                      L.R. 16.5.1988, n. 17

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Nota:

     La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

     La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/85, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.".

 

     Art. 2. (Estinzione di crediti e debiti).

     I crediti di importo non superiore a lire ventimila per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1996, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse e diritti di notifica ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso, dovuto alla predetta data, per imposte o tasse di importo non superiore a lire ventimila.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.