§ 1.4.86 - L.R. 28 aprile 2009, n. 12.
Disposizioni relative all’assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:28/04/2009
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Personale dedicato alla ricerca)
Art. 2.  (Ulteriori modifiche all’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))
Art. 3.  (Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.4.86 - L.R. 28 aprile 2009, n. 12.

Disposizioni relative all’assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

(B.U. 29 aprile 2009, n. 7)

 

Art. 1. (Personale dedicato alla ricerca) [1]

     (Omissis)

 

     Art. 2. (Ulteriori modifiche all’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)) [2]

     1. (Omissis) [3].

 

     Art. 3. (Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca) [4]

     1. L’Istituto Scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori di Genova e l’Istituto Giannina Gaslini di Genova (IRCCS), di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), al fine del perseguimento delle loro attività di ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie e nell’ambito di un apposito piano predisposto dall’Ente, approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero della salute.

     2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base dei vigenti regolamenti.

     3. Per il triennio 2009 – 2011, il servizio prestato a qualsiasi titolo dal personale degli IRCCS può essere considerato utile esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli nell’ambito delle procedure concorsuali per l’accesso al corrispondente profilo professionale.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che svolge attività di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione è approvato esclusivamente dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2009, n. 42.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2009, n. 42.

[3] Sostituisce il comma 1 dell’art. 5 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 ottobre 2009, n. 42.