§ 1.4.1 - L.R. 9 aprile 1973, n. 11.
Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:09/04/1973
Numero:11


Sommario
Art. 9. 


§ 1.4.1 - L.R. 9 aprile 1973, n. 11.

Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

(B.U. 18 aprile 1973, n. 15).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI,

CONTINGENTI NUMERICI E QUALIFICHE FUNZIONALI

 

 

     Artt. 1. - 8. [1]

     (Omissis).

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO

 

Art. 9. [2]

     Fino a quando la legge regionale di cui all'art. 1 non disporrà in merito, la disciplina, la sospensione e la cessazione del rapporto d'impiego, i diritti, i doveri, le responsabilità, le incompatibilità, ed il cumulo di impieghi e in genere, lo stato giuridico del personale dell'Amministrazione regionale, sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, nei limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.

     Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul personale in genere, la disciplina e l'orario di servizio, sono uniche per tutti i dipendenti regionali a qualsiasi servizio appartengano.

 

     Artt. 10. - 36. [1]

     (Omissis).

 

 


[1] Articoli superati dalla normativa sopravvenuta.

[2] Si veda in materia disciplinare per il personale non dirigente il R.R. 15 maggio 1996, n. 3 pubblicato nel B.U. 5 giugno 1996, n. 12 - Parte I.

[1] Articoli superati dalla normativa sopravvenuta.