§ 1.3.46 - L.R. 2 luglio 2002 n. 27.
Disposizioni in materia di usi civici.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:02/07/2002
Numero:27


Sommario
Art . 1. (Finalità).
Art . 2. (Funzioni di competenza regionale).
Art . 3. (Nomina di periti istruttori demaniali per l’accertamento delle terre di uso civico).
Art. 3 bis.  (Legittimazione e reintegro)
Art . 4. (Autorizzazione all’alienazione e al mutamento di destinazione).
Art . 5. (Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico).
Art . 6. (Abrogazione di norme).
Art . 7. (Norma finanziaria).


§ 1.3.46 - L.R. 2 luglio 2002 n. 27.

Disposizioni in materia di usi civici.

(B.U. 24 luglio 2002, n. 11).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. Sino all’entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, con la presente legge la Regione detta alcune prime norme al fine di disciplinare le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite, per la verifica della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle alle finalità previste dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766 (conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924 n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1484, che modifica l’articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926 n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924 n. 751) ed al fine di renderle uno strumento volto allo sviluppo delle popolazioni, all’incremento delle attività economiche delle zone rurali, nonché alla tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell’articolo 146 e seguenti del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352).

     2. Con apposito regolamento la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

 

          Art. 2. (Funzioni di competenza regionale).

     1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, alla Regione spetta l’istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico elencati al comma 2.

     2. Compete alla Regione l’espletamento delle attività connesse o strumentali all’esercizio delle seguenti funzioni:

     a) accertamento dell’esistenza delle terre di uso civico;

     b) liquidazione, legittimazione e reintegro e scioglimento di promiscuità;

     c) autorizzazione alla vendita o al mutamento di destinazione delle terre di uso civico;

     d) ogni altra funzione di competenza regionale inerente gli usi civici.

     3. Per l’esercizio delle proprie funzioni la Regione può conferire incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali, storico giuridiche e giuridico legali, scelti anche tramite nominativi richiesti ai rispettivi ordini professionali.

     4. La Regione acquisisce dati e documentazione relativi a terreni di uso civico per la formazione di archivi e cartografie.

 

          Art. 3. (Nomina di periti istruttori demaniali per l’accertamento delle terre di uso civico).

     1. La nomina di periti istruttori demaniali è effettuata, sentito il Comune, dalla Giunta regionale che determina altresì modalità e durata dell’incarico, scegliendo i periti tra nominativi forniti dagli ordini professionali competenti in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche [1].

     2. I compensi spettanti ai periti istruttori demaniali impegnati nelle operazioni di accertamento delle terre di uso civico sono equiparati agli onorari previsti per i consulenti tecnici nominati dall’autorità giudiziaria in materia civile e penale di cui alla legge 8 luglio 1980 n. 319 (compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti, traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) nonché agli adeguamenti periodici successivi.

     3. Agli oneri derivanti dalle operazioni di accertamento delle terre di uso civico provvedono i Comuni competenti per territorio ai sensi della l. 1766/1927; la Regione può concorrere in tali spese fino al 50 per cento su specifica richiesta del Comune.

     4. Agli oneri di cui al comma 3 provvede integralmente la Regione quando nomina di propria iniziativa i periti demaniali o, su richiesta del Sindaco, per i Comuni la cui popolazione non superi i tremila abitanti.

     5. A seguito degli accertamenti effettuati dai periti demaniali, la Giunta regionale dichiara, con deliberazione, l’esistenza o l’inesistenza dei diritti di uso civico sui terreni oggetto di perizia demaniale.

 

          Art. 3 bis. (Legittimazione e reintegro) [2]

     1. La legittimazione di occupazioni o il diniego alla legittimazione e conseguente reintegrazione dei beni d’uso civico sono resi definitivi con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Per i procedimenti di cui al comma 1, le spese per perizie sono anticipate e poste a carico della parte interessata che ha presentato la richiesta di legittimazione.

 

          Art. 4. (Autorizzazione all’alienazione e al mutamento di destinazione).

     1. Per l’alienazione o il mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, acquisito il parere dei comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l’amministrazione separata dei beni di uso civico, richiede l’autorizzazione alla Regione ai sensi dell’articolo 12 della l. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332 (approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno).

     2. La Giunta regionale autorizza il mutamento di destinazione e l’alienazione di terre di uso civico ai sensi dell’articolo 41 del R. D. 332/1928, ovvero per altre finalità di interesse pubblico adeguatamente motivate dalla Amministrazione Comunale con atto deliberativo.

     3. Nel caso di alienazione del terreno il valore dello stesso viene accertato tramite perizia asseverata rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero tramite perizia asseverata predisposta da professionista incaricato dal Comune ovvero da altro soggetto pubblico appositamente individuato; la Regione prende atto nel proprio provvedimento del valore di stima del bene di uso civico così stabilito.

     4. L’autorizzazione regionale all’alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all’alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l’alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell’atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell’alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell’Ente originario per effetto della retrocessione o dell’esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.

     5. Le somme introitate dal Comune o dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d’interesse della collettività.

 

          Art. 5. (Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico).

     1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) di cui all’articolo 11 della l. 1766/1927 sono gestite dai Comuni, dalle frazioni o dalle Amministrazioni separate dei beni di uso civico nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in quanto compatibili, ovvero mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune intestatario delle terre stesse.

     2. I proventi introitati dai Comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all’incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.

     3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 25 della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

 

          Art. 6. (Abrogazione di norme).

     1. E’ abrogata la legge regionale 25 novembre 1994 n. 61 (determinazione dei compensi spettanti ai periti istruttori per operazioni di accertamento dei terreni di uso civico).

 

          Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

     a) utilizzo ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a euro 51.645,69 in termini di competenza del capitolo 9500 “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2001;

     b) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2002:

     - dotazione di euro 25.822,85 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 1.104 “Rapporti con gli Enti locali”, per gli oneri derivanti dall’articolo 3;

     - aumento di euro 25.822,84 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”, per gli oneri derivanti dall’articolo 2.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall’articolo 2 si provvede con i relativi bilanci.

     3. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall’articolo 3 si provvede con legge di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[2] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.