§ 1.2.33 - L.R. 16 febbraio 2009, n. 1.
Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 programmazione e partecipazione regionale
Data:16/02/2009
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Costituzione del GECT)
Art. 3.  (Fondo per il funzionamento del GECT)
Art. 4.  (Norma finale)
Art. 5.  (Norma finanziaria)


§ 1.2.33 - L.R. 16 febbraio 2009, n. 1.

Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo

(B.U. 25 febbraio 2009, n. 4)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Liguria, unitamente alle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali delle rispettive popolazioni [1].

 

     Art. 2. (Costituzione del GECT)

     1. Per le finalità di cui alla presente legge e ai sensi del Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione Liguria partecipa alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato “Euroregione Alpi Mediterraneo”, tra i soggetti indicati all’articolo 1 attraverso la stipula di una Convenzione, secondo le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

     2. Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo svolge i seguenti compiti:

     a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;

     b) promozione degli interessi dell’Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee;

     c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi;

     d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT [2];

     e) gestione di programmi operativi nell’ambito della cooperazione territoriale europea;

     f) avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri.

     3. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede in Francia ed è disciplinato dal diritto francese.

     4. Una sede di rappresentanza del GECT può essere aperta a Bruxelles. A tal fine la Regione può disporre ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 49 (Istituzione di un ufficio a Bruxelles per i rapporti con le istituzioni comunitarie).

     5. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo è dotato di una Convenzione e di uno Statuto, costituenti l’allegato A della presente legge, approvati dai membri, che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento.

     6. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare le successive eventuali modifiche alla convenzione o statutarie, da apportare da parte dei membri secondo le disposizioni dello statuto del GECT.

 

     Art. 3. (Fondo per il funzionamento del GECT)

     1. Al fine di consentire il funzionamento operativo del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo, le Regioni aderenti costituiscono un fondo pari a 250.000,00 euro.

     2. La Regione contribuisce con un quota di 50.000,00 euro, pari ad un quinto del fondo.

 

          Art. 4. (Norma finale)

     1. La partecipazione della Regione Liguria al GECT Euroregione Alpi Mediterraneo si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

 

GECT « Euroregion Alpes Méditerranée – Euroregione Alpi Mediterraneo”

 

Progetti di convenzione e statuto

Versione 2

 

Riunione dei Presidenti delle Regioni

11-12 ottobre 2008, Riomaggiore

 

CONVENZIONE [3]

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[3] Sostituita dall'allegato A alla L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.