§ 1.1.76 - L.R. 7 luglio 2010, n. 10.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:07/07/2010
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 8 ter, sostituzione dell’articolo 23, inserimento dell’articolo 23 bis, modificazioni all’articolo 24, modificazioni all’articolo 29, modificazioni all’articolo 30 bis, [...]
Art. 2.  (Disposizioni finali)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.1.76 - L.R. 7 luglio 2010, n. 10.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della liguria) e successive modificazioni e integrazioni

(B.U. 7 luglio 2010, n. 11)

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 8 ter, sostituzione dell’articolo 23, inserimento dell’articolo 23 bis, modificazioni all’articolo 24, modificazioni all’articolo 29, modificazioni all’articolo 30 bis, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [2].

     3. (Omissis) [3].

     4. (Omissis) [4].

     5. (Omissis) [5].

     6. (Omissis) [6].

 

     Art. 2. (Disposizioni finali)

     1. A decorrere dal primo rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza provvede a nominare per l’Assemblea legislativa la propria autonoma delegazione trattante di Parte pubblica. Il personale dell’Assemblea individua, con autonome elezioni, le proprie distinte rappresentanze sindacali.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Inserisce l'art. 8 ter nella L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[2] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[3] Inserisce l'art. 23 bis nella L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[4] Sostituisce le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 24 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[5] Inserisce i commi 5 undecies e 5 duodecies nell'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[6] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 30 bis della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.