§ 1.1.54 - L.R. 11 maggio 2006, n. 11.
Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:11/05/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge)
Art. 2.  (Durata e soggetti)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Funzioni degli Enti del sistema regionale del servizio civile)
Art. 5.  (Albo regionale degli Enti di servizio civile)
Art. 6.  (Consulta regionale per il servizio civile)
Art. 7.  (Conferenza regionale per il servizio civile)
Art. 8.  (Programmazione regionale per il servizio civile)
Art. 9.  (Progetti di servizio civile)
Art. 10.  (Selezione degli aspiranti e contratti)
Art. 11.  (Sostegno e contributi ai progetti di servizio civile)
Art. 12.  (Compensi e riconoscimenti)
Art. 13.  (Sistema informativo regionale)
Art. 14.  (Monitoraggio e controllo dei progetti di servizio civile)
Art. 15.  (Formazione dei giovani al servizio civile)
Art. 16.  (Formazione ed aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile)
Art. 17.  (Coordinamento regionale e provinciale degli Enti di servizio civile)
Art. 18.  (Norme di prima applicazione)
Art. 19.  (Norma transitoria)
Art. 20.  (Norma finanziaria)
Art. 21.  (Abrogazione)


§ 1.1.54 - L.R. 11 maggio 2006, n. 11.

Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile

(B.U. 24 maggio 2006, n. 7)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge)

     1. La Regione Liguria valorizza il servizio civile, in applicazione degli articoli 2, 11, 52 e 117 della Costituzione, per garantire la promozione di comportamenti di impegno sociale non armato, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale, in particolare al fine di:

     a) valorizzare la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, quali efficaci fattori di sviluppo armonico e sostenibile della comunità;

     b) promuovere e sostenere il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona, con riferimento al mondo giovanile, per il raggiungimento di più alti livelli di coscienza civica;

     c) valorizzare e sviluppare il servizio civile, quale importante risorsa di progresso e partecipazione attiva alla vita della società, favorendo la dimensione comunitaria e la coesione sociale;

     d) organizzare le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per i giovani con il concorso delle Istituzioni ed Enti facenti parte del sistema di servizio civile;

     e) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale;

     f) valorizzare il Terzo Settore e l’economia solidale;

     g) contribuire alla salvaguardia ed alla migliore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico e culturale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge dà attuazione alla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale, in particolare alla legge 6 marzo 2001 n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) e al decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64), nonché alle relative disposizioni di attuazione, emanate, di concerto, dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) e, per quanto di competenza, dalla Regione.

     3. Al fine di sviluppare aspetti peculiari della realtà ligure e di promuovere una più larga partecipazione alle attività di servizio civile, nonché forme innovative di tali attività, la presente legge disciplina altresì il servizio civile regionale, complementare a quello nazionale, nel rispetto delle competenze fissate dal sopraindicato articolo 117 della Costituzione.

     4. Le attività svolte ai sensi dei commi 2 e 3 costituiscono il sistema regionale del servizio civile, istituito quale strumento di integrazione delle stesse ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e utilizzo delle risorse.

 

     Art. 2. (Durata e soggetti)

     1. Il servizio civile nazionale di cui all’articolo 1, comma 2, ha la durata prevista dalla normativa nazionale in materia e cioè di complessivi dodici mesi, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 77/2002.

     2. Il servizio civile regionale di cui all’articolo 1, comma 3, ha durata variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, a seconda degli specifici progetti e tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali.

     3. Costituiscono parte attiva del servizio civile nazionale, attuato a livello regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, la Regione e gli Enti di Servizio civile, iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 5 ed operanti nel territorio regionale, sia in forma singola che associata.

     4. In aggiunta ai soggetti indicati al comma 3, per quanto concerne il servizio civile regionale, costituiscono parte attiva del sistema gli Istituti di Istruzione e Formazione e gli Istituti preposti all’inclusione sociale nonché al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

     1. La Giunta regionale svolge le funzioni relative all’attuazione del sistema regionale del servizio civile di cui alla presente legge. In particolare, essa provvede:

     a) alla tenuta ed all’aggiornamento dell’Albo di cui all’articolo 5;

     b) all’approvazione dei progetti di servizio civile di cui all’articolo 9;

     c) all’approvazione degli schemi di contratto previsti dall’articolo 10, comma 6;

     d) alla effettuazione delle attività di monitoraggio, verifica e controllo sull’applicazione della presente legge e sull’attuazione dei progetti di servizio civile nonché all’organizzazione ed alla gestione del sistema informativo regionale sul servizio civile di cui all’articolo 13;

     e) alla realizzazione delle attività di promozione ed informazione, nonché alla predisposizione di adeguati strumenti di valorizzazione del servizio civile;

     f) alla promozione di attività formative sia per i giovani che per i soggetti responsabili e gli operatori di servizio civile;

     g) alla predisposizione e diffusione di supporti e di materiale didattico - illustrativo per gli operatori degli Enti;

     h) al rilascio degli attestati di cui all’articolo 10, comma 8.

     2. La Giunta regionale esprime, inoltre, il parere relativo al procedimento di esame ed approvazione dei progetti di rilevanza nazionale di cui all’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 77/2002.

 

     Art. 4. (Funzioni degli Enti del sistema regionale del servizio civile)

     1. Gli Enti di servizio civile iscritti alla seconda parte dell’Albo regionale di cui all’articolo 5, sia in forma singola che associata, presentano e attuano i progetti di servizio civile regionale, collaborano e partecipano alle attività di competenza regionale con le forme e modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge.

     2. Gli Istituti di Istruzione e Formazione, possono proporre, nell’ambito dei progetti presentati dagli Enti di cui al comma 1, interventi di educazione civica, con particolare riferimento alla educazione alla mondialità ed alla pace, utili per il riconoscimento di crediti formativi [1].

     3. Gli Istituti preposti alla inclusione sociale, nonché al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale, possono proporre, in collaborazione con gli enti di cui al comma 1, attività ed interventi nell’ambito di progetti di servizio civile finalizzati al recupero degli stessi soggetti seguiti da tali Istituti.

 

     Art. 5. (Albo regionale degli Enti di servizio civile)

     1. E’ istituito presso la struttura  regionale competente, l’Albo regionale degli Enti di servizio civile, suddiviso in due distinte parti, nel quale sono iscritti gli Enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti ai sensi dell’articolo 9.

     2. Alla prima parte dell’Albo, istituita in adempimento dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 77/2002, relativa al servizio civile nazionale e suddivisa nelle previste sezioni, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le sedi locali degli Enti e delle organizzazioni iscritti all’Albo nazionale e agli Albi di altre Regioni. Qualora un Ente iscritto nell’Albo nazionale abbia più sedi locali nel territorio regionale, si procede ad un’unica iscrizione, con l’indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione di progetti.

     3. Alla seconda parte dell’Albo, relativa al servizio civile regionale, sono iscritti i soggetti, aventi finalità non lucrative e coerenti con quelle della presente legge.

     4. I requisiti e le modalità di iscrizione e di cancellazione, i criteri per la tenuta della parte dell’Albo di cui al comma 3 nonché quelli per la verifica della permanenza dei requisiti sono stabiliti nel regolamento di attuazione.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 6. (Consulta regionale per il servizio civile)

     1. E’ istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organismo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge, che dura in carica fino al termine della legislatura.

     2. La Consulta regionale ha il compito di:

     a) formulare proposte in ordine alla predisposizione del Programma regionale triennale del servizio civile e del Piano attuativo annuale, di cui all’articolo 8;

     b) esprimere pareri e proposte anche per quanto attiene il servizio civile nazionale;

     c) formulare proposte, in ordine al parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 77/2002;

     d) fornire supporto ai fini dell’approvazione dei progetti di servizio civile.

     3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

     a) l’Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;

     b) il Dirigente della struttura regionale preposta per materia;

     c) due rappresentanti degli Enti di servizio civile iscritti all’Albo regionale, seconda parte [2];

     d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

     e) un rappresentante dell’Unione Regionale Province Liguri (URPL);

     f) un rappresentante delle associazioni dei volontari in servizio civile, attive nel territorio regionale;

     g) un rappresentante del forum regionale del Terzo settore;

     h) un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova previa intesa con l’Università stessa [3];

     i) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria;

     j) due rappresentanti di Coordinamento regionale degli Enti di servizio civile, riconosciuti dalla Regione.

     3 bis. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, qualora le stesse consentano l’individuazione di almeno la metà dei componenti, salva l’integrazione dell’organo con il pervenire delle successive designazioni [4].

     4. Le modalità di  funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

     5. In relazione alle tematiche trattate, possono partecipare alle riunioni della Consulta i dirigenti delle strutture regionali interessate.

     6. Ai componenti della Consulta sono corrisposti i compensi previsti alla tabella A della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti dei collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7. (Conferenza regionale per il servizio civile)

     1. E’ istituita la Conferenza regionale per il servizio civile, convocata dalla Regione ogni tre anni, alla quale possono partecipare gli Enti iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 5, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, l’Università degli Studi, gli Enti dell’associazionismo giovanile, i giovani in servizio civile e le loro associazioni, i Coordinamenti regionale e provinciali degli Enti di servizio civile e l’UNSC.

     2. La Conferenza regionale costituisce una sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, nonché di verifica sull’applicazione delle norme della presente legge.

 

     Art. 8. (Programmazione regionale per il servizio civile)

     1. Il Programma per il servizio civile regionale è approvato, ogni tre anni, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tenuto conto delle proposte della Consulta regionale per il servizio civile.

     2. Il Programma contiene gli indirizzi e le attività che la Regione intende realizzare nel triennio e, in particolare, individua:

     a) gli obiettivi da perseguire, le priorità, i settori di intervento, i tempi e le modalità di attuazione;

     b) le priorità, le condizioni ed i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti e i criteri per assegnare le risorse finanziarie stanziate dalla Regione, nonché le modalità di rendicontazione;

     c) le disposizioni atte a verificare sia lo svolgimento e la qualità delle attività sia l’effettivo raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento a quelli previsti nei progetti;

     d) i criteri di ammissione dei giovani ai progetti di servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;

     e) le azioni formative, informative, di promozione e di sensibilizzazione per le attività regionali, con le relative modalità di diffusione sul territorio, da attuarsi anche attraverso il sistema informativo regionale di cui all’articolo 13;

     f) i programmi formativi e di aggiornamento per i soggetti responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarità dell’attività formativa degli Enti di servizio civile iscritti nell’Albo regionale, nonché gli indirizzi e le azioni formative in preparazione al servizio civile per i giovani.

     3. Al termine di ogni triennio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti.

     4. La Giunta regionale approva ogni anno il Piano regionale per il servizio civile, attuativo degli indirizzi del Programma regionale di cui al comma 1, mediante il quale viene stabilito, in particolare, l’utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio.

 

     Art. 9. (Progetti di servizio civile)

     1. Il servizio civile è prestato nell’ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell’Albo regionale di cui all’articolo 5 in conformità a quanto disposto dalle norme statali vigenti per il servizio civile nazionale e dal presente articolo per il servizio civile regionale.

     2. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione della Consulta regionale di cui all’articolo 6 e sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella legislazione statale e di quelli individuati nel Programma regionale per il servizio civile, approva i progetti presentati dagli Enti iscritti nell’Albo regionale e provvede, altresì, alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 77/2002, relativa ai progetti presentati nell’ambito del servizio civile nazionale.

     3. I progetti da realizzare nell’ambito del servizio civile regionale indicano:

     a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli, con specifico riferimento ai settori di intervento innovativo di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a);

     b) il numero dei giovani che si intendono impiegare, precisando la presenza dei requisiti di idoneità per l’ammissione al servizio;

     c) la durata del servizio, compresa in un periodo rientrante nei limiti minimi e massimi indicati nell’articolo 2, comma 2;

     d) l’attività di formazione prevista, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti nonché l’orario di svolgimento del servizio.

     4. Costituisce condizione pregiudiziale per il finanziamento dei progetti, l’esistenza di una copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente all’espletamento delle attività previste da parte dei giovani in servizio civile.

     5. Alla conclusione dei progetti, gli Enti iscritti nell’Albo regionale inviano alla Regione una relazione sull’attività svolta, con particolare riferimento ai risultati raggiunti nonché alla percentuale di copertura dei posti richiesti nel progetto presentato.

 

     Art. 10. (Selezione degli aspiranti e contratti)

     1. I soggetti proponenti i progetti, presentati ai sensi dell’articolo 4 e approvati dalla Giunta regionale, provvedono, ove previsto, alla selezione dei giovani, sulla base di un bando emanato dalla Regione.

     2. Sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano i requisiti richiesti dalla normativa statale vigente.

     3. Sono ammessi al servizio civile regionale i giovani, senza distinzione di sesso, residenti nel territorio regionale o che vi abbiano domicilio, i quali, sulla base di progetti di Servizio civile regionale, abbiano, alla data di presentazione della domanda [5]:

     a) tra i sedici ed i diciotto anni, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione nell’ambito di esperienze opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi di Istruzione o Formazione, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale e, nei percorsi di Inclusione sociale, in accordo con gli Istituti preposti al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale [6];

     b) tra i diciotto ed i ventinove anni.

     4. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono presentate dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), e redatte sulla base degli schemi predisposti dalla Regione, agli Enti di cui all’articolo 4, comma 1.

     5. Non possono presentare la domanda di ammissione al servizio civile regionale, sia i giovani che abbiano in corso con l’Ente di servizio civile un rapporto di lavoro, sia i giovani i quali abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale.

     6. I contratti per lo svolgimento delle attività del servizio civile regionale sono redatti in base agli schemi predisposti dalla Regione. Gli Enti e le organizzazioni di servizio civile possono proporre variazioni riguardo allo schema di contratto. Le variazioni di natura sostanziale sono soggette all’approvazione della Giunta regionale. La conformità del contratto è condizione essenziale per la concessione dei benefici regionali previsti.

     7. I contratti di cui al comma 6 devono prevedere il trattamento giuridico, i compensi ed i riconoscimenti di cui all’articolo 12. Nei contratti, inoltre, sono stabiliti sia la durata che le modalità di svolgimento del servizio, anche in riferimento all’articolazione dell’orario, coerentemente con quanto indicato nel rispettivo progetto.

     8. La Regione rilascia, al termine della prestazione di servizio civile, gli attestati di partecipazione.

 

     Art. 11. (Sostegno e contributi ai progetti di servizio civile)

     1. La quota regionale del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 77/2002, è utilizzata, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle relative disposizioni di attuazione, esclusivamente per il finanziamento delle attività di formazione e di informazione relative al servizio civile nazionale.

     2. La Regione finanzia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri di cui al Programma regionale per il servizio civile, i progetti di servizio civile regionale, realizzati da Enti iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 5, comma 3.

     3. La Regione riconosce agli Enti di servizio civile nazionale, impegnati nei progetti di loro pertinenza, le somme dovute a titolo di rimborso dei costi di formazione, nei limiti della quota regionale del fondo per il servizio civile nazionale nonché di quelli per l’attuazione dei progetti di servizio civile regionale di cui all’articolo 1, comma 3, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 12. (Compensi e riconoscimenti)

     1. Il compenso ai giovani impegnati nei progetti di servizio civile nazionale viene riconosciuto ed erogato dall’UNSC nelle forme previste dal d.lgs. 77/2002 e dalle relative disposizioni di attuazione.

     2. La Regione riconosce per i giovani, di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b) ed ai soggetti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, in relazione alle attività svolte nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale approvati, appositi compensi e benefici, da corrispondersi secondo le indicazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 4, comma 1 [7].

     3. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 77/2002, l’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, il compenso per il servizio civile non ha natura retributiva.

     4. Il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato, per un periodo non inferiore ai sei mesi, è valutato nei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli del settore regionale allargato, con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

     5. A favore dei giovani impegnati nel servizio civile regionale, il Piano regionale annuale può prevedere agevolazioni nella fruizione di servizi.

     6. La Giunta regionale, attraverso opportune intese con l’Università, può riconoscere le competenze dei partecipanti ai progetti di servizio civile regionale e definire i crediti spendibili in percorsi formativi superiori.

     7. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) possono deliberare, nei limiti delle proprie competenze, riduzioni o esenzioni sui tributi locali a favore degli Enti di servizio civile iscritti all’Albo regionale.

 

     Art. 13. (Sistema informativo regionale)

     1. La Regione, anche ai fini dell’informazione e della promozione del servizio civile, istituisce e cura la gestione di un sistema informativo telematico, nell’ambito del sistema informativo regionale, di supporto al funzionamento del sistema regionale del servizio civile.

     2. Il sistema informativo di cui al comma 1 si avvale dei dati ed informazioni derivanti dall’attività di monitoraggio e di analisi dei progetti di servizio civile svolti nel territorio regionale.

     3. Le attività e gli obiettivi del sistema informativo regionale sono definiti nell’ambito del Programma regionale di cui all’articolo 8.

 

     Art. 14. (Monitoraggio e controllo dei progetti di servizio civile)

     1. I giovani che operano in progetti di servizio civile non possono essere impiegati in sostituzione di personale ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente presso cui prestano servizio.

     2. La Regione, avvalendosi anche delle valutazioni della Consulta regionale di cui all’articolo 6, verifica l’andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine della formulazione del Piano regionale annuale.

     3. Nel caso di violazione alla normativa nazionale e regionale da parte degli Enti iscritti nell’Albo regionale, anche con riferimento alla attuazione dei progetti, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 15. (Formazione dei giovani al servizio civile)

     1. La formazione ai giovani destinatari del servizio civile nazionale, viene attuata secondo quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 77/2002.

     2. La formazione ai giovani del servizio civile regionale, viene attuata secondo quanto previsto dalla programmazione regionale, di cui all’articolo 8 della presente legge.

     3. Alle iniziative di formazione generale e di addestramento specifico, promosse dalla Regione, in coordinamento con le Province, provvedono gli Enti iscritti nell’Albo regionale, singoli od associati, ovvero i loro Coordinamenti regionale e provinciali, anche in convenzione con Istituti di Istruzione, Enti di formazione accreditati ed Università.

 

     Art. 16. (Formazione ed aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile)

     1. La Regione sostiene la formazione e l’aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile degli Enti iscritti all’Albo regionale, sulla base della programmazione regionale, anche in collaborazione con l’UNSC.

     2. Negli atti di programmazione regionale sono individuati i soggetti e gli operatori legittimati a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento dei responsabili di servizio civile.

     3. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

 

     Art. 17. (Coordinamento regionale e provinciale degli Enti di servizio civile)

     1. La Regione, anche per il tramite e con la partecipazione delle Province, promuove, sostiene e valorizza i Coordinamenti regionale e provinciali degli Enti di servizio civile operanti sul territorio regionale, anche allo scopo di garantire il migliore raccordo ed integrazione tra le distinte esperienze di servizio civile nazionale e di servizio civile regionale attuate sul territorio regionale.

     2. I Coordinamenti regionale e provinciali degli Enti di servizio civile non possono sostituire, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, gli Enti di servizio civile o le loro forme associate.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18. (Norme di prima applicazione)

     1. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 4, comma 1, è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate le procedure per la nomina della Consulta di cui all’articolo 6.

 

     Art. 19. (Norma transitoria)

     1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati secondo la normativa vigente al momento dell’avvio degli stessi.

     1 bis. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina i criteri per i progetti relativi alla fase sperimentale di attuazione del Servizio civile regionale, nonché per l’utilizzo delle relative risorse [8].

 

     Art. 20. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 21. (Abrogazione)

     1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 24 novembre 1997, n. 46 (interventi in materia di servizio civile) e successive modificazioni.


[1] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[2] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

[4] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

[5] Alinea così modificato dall'art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[6] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[7] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[8] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.