§ 6.5.16 - R.R. 26 maggio 2010, n. 5.
Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 demanio e patrimonio
Data:26/05/2010
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 del r.r. 3/2004 e successive modifiche
Art. 2.  Modifica all'articolo 12 del r.r. 3/2004
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 6.5.16 - R.R. 26 maggio 2010, n. 5. [1]

Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche.

(B.U. 7 giugno 2010, n. 21)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del r.r. 3/2004 e successive modifiche

1. All'articolo 3 del r.r. 3/2004 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al primo e al secondo periodo dell'alinea del comma 1 le parole: "ambiente e protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di ambiente";

 

b) al comma 1 bis le parole: "Direzione regionale Demanio, patrimonio e provveditorato" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio".

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 12 del r.r. 3/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del r.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione tecnica per il demanio idrico, costituita con decreto del Presidente della Regione, è composta:

a) dal direttore della Direzione regionale competente in materia di ambiente, o da un dirigente suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore della Direzione regionale Attività della Presidenza, o da un dirigente suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concessioni demaniali e pianificazione dei bacini idrografici;

d) da un rappresentante dell'ARDIS;

e) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di attività produttive;

f) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di arte, sport e politiche giovanili;

g) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di territorio e di urbanistica;

h) da un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.".

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.


[1] Abrogato dall'art. 37 del R.R. 30 aprile 2014, n. 10.