§ 6.5.14 - R.R. 8 giugno 2007, n. 6.
Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 demanio e patrimonio
Data:08/06/2007
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 6.5.14 - R.R. 8 giugno 2007, n. 6. [1]

Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche.

(B.U. 20 giugno 2007, n. 17)

 

La Giunta regionale ha adottato

Il Presidente della Regione

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

     1. All'articolo 3 del R.R. 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi):

     a) al comma 1, all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis,";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.bis. Relativamente alle aree golenali site nel Comune di Fiumicino-località Isola Sacra, i provvedimenti e gli atti amministrativi attribuiti dal presente regolamento alla competenza del Direttore del Dipartimento Territorio sono adottati dal direttore del Dipartimento Istituzionale e le procedure istruttorie sono espletate dalla Direzione regionale Demanio, patrimonio e provveditorato che assume il ruolo di ufficio istruttore.".

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Abrogato dall'art. 37 del R.R. 30 aprile 2014, n. 10.