§ 6.3.10 - L.R. 11 aprile 2002, n. 7.
Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/04/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini dell'iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formatisi nell'esercizio di competenza nonché quelli provenienti da esercizi pregressi, [...]
Art. 2.      1. I residui passivi formatisi nell'esercizio di competenza sui capitoli costituenti il nuovo limite di impegno e sui rispettivi capitoli di pagamento, elencati nell'allegato n. 8, da attribuire [...]
Art. 3.      1. Il saldo finale tra la contabilità e l'estratto conto della Tesoreria dello Stato presenta una differenza in meno di L. 10, dovuta all'emissione di mandati di pagamento per complessive L. [...]
Art. 4.      1. E' approvata la delibera della Giunta regionale 28 febbraio 2000, n. 531, assunta con i poteri del Consiglio, avente per oggetto "Prelevamento dal Fondo di riserva per l'integrazione delle [...]
Art. 5.      1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 maggio 2000, n. 337 di L. 797.163.310, a valere sullo stanziamento di cassa del [...]
Art. 6.      l. La variazione di bilancio in aumento, introdotta dal decreto dei Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2000, n. 609, a valere sullo stanziamento del capitolo S21130, in termini di [...]
Art. 7.      1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dall'articolo 12 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 20, in aggiunta a quella tabellare, a valere sullo stanziamento di cassa del [...]
Art. 8.      1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dalla legge regionale 4 settembre 2000, n. 26, a valere sullo stanziamento del capitolo S21301 pari a L. 1.875.000.000 in termini di [...]
Art. 9.      1. La variazione di bilancio prevista dall'articolo 23 della legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1, vistata dal Commissario di Governo il 29 dicembre 2000 e pubblicata il 30 gennaio 200 1, è [...]
Art. 10.      1. La legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 del 12 gennaio 2001, n. 2, vistata dal Commissario di Governo il 10 gennaio 2001 e [...]
Art. 11.      1. E' autorizzato il maggior accertamento e impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sotto indicati capitoli delle "partite di giro" del [...]
Art. 12.      1. E' autorizzata l'iscrizione nel prospetto "Riepilogo generale della gestione - Risultanze finali", in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell'importo di L. 80.543.548.787 [...]
Art. 13.      1. E' approvato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti.
Art. 14.      1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 [...]
Art. 15.      1. Le spese per l'organizzazione istituzionale e il funzionamento e la ristrutturazione dell'apparato amministrativo (Pr. l), le spese per le prospettive di sviluppo dell'economia ed il [...]
Art. 16.      1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2000 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:
Art. 17.      1. I residui attivi degli esercizi finanziari 1999 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:
Art. 18.      1. 1 residui passivi degli esercizi finanziari 1999 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:
Art. 19.      1. 1 residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo nelle seguenti somme:
Art. 20.      1. 1 residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziano 2000 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Art. 21.      1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1. 117.938.157.377 in base alle seguenti risultanze:
Art. 22.      1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1.488.748.465.744 mi base alle seguenti risultanze:
Art. 23.      1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1.488.748.465.744 in base alle seguenti risultanze:
Art. 24.      1. Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, l'avanzo di amministrazione di cui all' articolo 20 viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001.
Art. 25.      1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2000, comportano un avanzo di amministrazione di L. 8.121.128.678 in base alla seguente dimostrazione:


§ 6.3.10 - L.R. 11 aprile 2002, n. 7.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000.

(B.U. 20 aprile 2002, n. 11 - S.O. n. 7).

 

Art. 1.

     1. Ai fini dell'iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formatisi nell'esercizio di competenza nonché quelli provenienti da esercizi pregressi, elencati nell'allegato n. 7, vengono ridotti, rispettivamente, di L. 1.088.126.288.502 e di L. 27.636.340.563, per complessive L. l.115.762.629.065, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, sulla base dei provvedimenti facenti carico all'esercizio finanziario 2000.

 

     Art. 2.

     1. I residui passivi formatisi nell'esercizio di competenza sui capitoli costituenti il nuovo limite di impegno e sui rispettivi capitoli di pagamento, elencati nell'allegato n. 8, da attribuire ai capitoli di pagamento, della competenza dell'esercizio finanziario 2001 vengono ridotti di L. 87.750.221.307.

 

     Art. 3.

     1. Il saldo finale tra la contabilità e l'estratto conto della Tesoreria dello Stato presenta una differenza in meno di L. 10, dovuta all'emissione di mandati di pagamento per complessive L. 5.433.993.850, perla quale si è verificato un prelevamento di L. 5.433.993.840 dal c/c 22700.

     2. Tale differenza si compenserà con le risultanze dell'esercizio 2001.

 

     Art. 4.

     1. E' approvata la delibera della Giunta regionale 28 febbraio 2000, n. 531, assunta con i poteri del Consiglio, avente per oggetto "Prelevamento dal Fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa".

 

     Art. 5.

     1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 maggio 2000, n. 337 di L. 797.163.310, a valere sullo stanziamento di cassa del capitolo S41407, per mancanza dì disponibilità del relativo stanziamento, è ripartita quanto a L. 492.837.003 sullo stesso capitolo e quanto a L. 304.326.307 sul capitolo S16325 "Fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa" che, conseguentemente, si riduce dello stesso importo.

 

     Art. 6.

     l. La variazione di bilancio in aumento, introdotta dal decreto dei Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2000, n. 609, a valere sullo stanziamento del capitolo S21130, in termini di competenza e cassa, deve intendersi di L. 422.876.000, anziché di L. 442.876.000.

 

     Art. 7.

     1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dall'articolo 12 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 20, in aggiunta a quella tabellare, a valere sullo stanziamento di cassa del capitolo S39002, lettera b) per L. 750.000.000 e lettera f) per L. 1.500.000.000, per complessive L. 2.250.000,000, per mancanza di disponibilità del relativo stanziamento, viene prelevata dal capitolo S16325 "Fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa" che, conseguentemente, si riduce dello stesso importo.

 

     Art. 8.

     1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dalla legge regionale 4 settembre 2000, n. 26, a valere sullo stanziamento del capitolo S21301 pari a L. 1.875.000.000 in termini di competenza e a  L. 1.828.261.667 in termini di cassa, per mancanza di disponibilità dei relativi stanziamenti, viene rapportata, sempre in diminuzione, rispettivamente a L. 813.446.954 e a L. 766.708.621; la differenza di L. 1.061.553.046 viene prelevata, sia in termini di competenza che di cassa, dal capitolo S16310 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" che, conseguentemente, viene ridotto dello stesso importo.

 

     Art. 9.

     1. La variazione di bilancio prevista dall'articolo 23 della legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1, vistata dal Commissario di Governo il 29 dicembre 2000 e pubblicata il 30 gennaio 200 1, è inoperante.

 

     Art. 10.

     1. La legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 del 12 gennaio 2001, n. 2, vistata dal Commissario di Governo il 10 gennaio 2001 e pubblicata il 20 gennaio 2001, opera limitatamente ai fini del conseguimento del risultato di gestione.

     2. Le variazioni introdotte dalla legge, di cui al comma 1 a valere sugli stanziamenti di competenza e cassa, conservano la loro validità contabile, pur essendo inoperanti ai fini dell'assunzione di impegni e relativi pagamenti.

 

     Art. 11.

     1. E' autorizzato il maggior accertamento e impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sotto indicati capitoli delle "partite di giro" del Titolo VI catg. 51a dell'Entrata e del Pr. 1 Area 6 Rubrica 4 della Spesa, in relazione, a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. E' autorizzata l'iscrizione nel prospetto "Riepilogo generale della gestione - Risultanze finali", in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell'importo di L. 80.543.548.787 relativo alle somme sequestrate presso la Tesoreria Regionale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti da diversi Pretori.

     2. Tali somme sono oggetto di recupero, in Entrata, negli esercizi successivi (capitolo 03365), con imputazione a carico dei capitoli di spesa competenti per materia, a secondo della diversa natura delle stesse somme sequestrate.

 

     Art. 13.

     1. E' approvato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti.

 

     Art. 14.

     1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Tit. I), le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate alla Regione (Tit. II), le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o da aziende regionali (Tit. III), le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti (Tit. IV), le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre anticipazioni (Tit. V), le entrate per contabilità speciali (Tit. VI), accertate nell'esercizio finanziario 2000 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

     Lire 28.204.094.534.179 (+)

     delle quali furono riscosse: Lire 21.496.314.028.262 (-)

     e rimangono da riscuotere: Lire 6.707.780.505.917

 

     Art. 15.

     1. Le spese per l'organizzazione istituzionale e il funzionamento e la ristrutturazione dell'apparato amministrativo (Pr. l), le spese per le prospettive di sviluppo dell'economia ed il contenimento dei sintomi di recessione (Pr. 2), le spese per la politica delle infrastrutture (Pr. 3), le spese per la riqualificazione e la gestione dei servizi (Pr. 4)e le spese per la tutela dell'ambiente e per la qualità della vita (Pr. 5), impegnate nell'esercizio 2000 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

     Lire 30.441.677.670.940 (+)

     Delle quali furono pagate: Lire 21.850.117.558.814 (-)

     Delle quali furono ridotte, ai sensi

     dell'art. 1 del presente rendiconto: Lire 1.088.126.288.502 (-)

     dell'art. 2 del presente rendiconto: Lire 87.750.221.307 (-)

     e rimangono da pagare: Lire 7.415.683.602.317

 

     Art. 16.

     1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2000 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:

     Entrate complessive accertate: Lire 28.204.094.5324.179 (+)

     Spese complessive impegnate: Lire 30.441.677.670.940 (-)

     Differenza: Lire 2.237.583.136.761 (-)

 

     Art. 17.

     1. I residui attivi degli esercizi finanziari 1999 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:

     Lire 6.420.279.472.416 (+)

     di cui:

     a) riscossi durante l'esercizio 2000: Lire 5.127.150.551.490 (-)

     b) eliminati per insussistenza: Lire 10.287.639.744 (-)

     c) in aumento per rettifiche in sede di accertamento: 0 (+)

     Restano da riscuotere al 31.12.2000: Lire 1.282.841.281.182

 

     Art. 18.

     1. 1 residui passivi degli esercizi finanziari 1999 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:

     Lire 6.577.058.953.339 (+)

     di cui:

     a) pagati durante l'esercizio 2000: Lire 6.223.435.263.859 (-)

     b) eliminati in sede di riaccertamento durante l'esercizio 2000 e per perenzione: Lire 121.859.472.502 (-)

     c) ridotti ai sensi dell'art. 1 del presente rendiconto: Lire 27.636.340.563 (-)

     Restano da pagare al 31.12.2000: Lire 204 127.876.415

 

     Art. 19.

     1. 1 residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo nelle seguenti somme:

     Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 1999 e precedenti (art. 17): Lire 1.282.841.281.182 (+)

     Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2000 (art. 14): Lire 6.707.780.505.917 (+)

     Totale residui attivi al 31.12.2000: Lire 7.990.6.21.787.099

 

     Art. 20.

     1. 1 residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziano 2000 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

     Somme rimaste da pagare sul residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti (art. 18): Lire 204.127.876.415 (+)

     Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2000 (art. 15): Lire 7.415,683.602.317 (+)

     Totale residui passivi al 31.12.2000: Lire 7.619.811.478.732

 

     Art. 21.

     1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1. 117.938.157.377 in base alle seguenti risultanze:

     Avanzo di cassa al 31.12.1999: Lire 2.648.569.949.085 (+)

     Riscossioni dell'esercizio 2000:

     a) in conto competenza (art. 14) : Lire 21.496.314.028.262 (+)

     b) in conto residui attivi (art. 17) : Lire 5.127.150.551.490 (+)

     Pagamenti dell'esercizio 2000:

     a) in conto competenza (art. 15) : Lire 21.850.117.558.814 (-)

     b) in conto residui passivi (art. 18) : Lire 6.223.435.263.859 (-)

     Differenza: Lire 1.198.481.706.164 (+)

     Sequestri in Tesoreria Regionale: Lire 80.543.548.787 (-)

     Avanzo di cassa al 31.12.2000: Lire 1.117.938.157.377

 

     Art. 22.

     1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1.488.748.465.744 mi base alle seguenti risultanze:

     a) avanzo di cassa al 31.12.2000 (art. 21): Lire 1. 117.93 ) 8.157.377 (+)

     b) residui attivi al 31.12.2000 (art. 19) : Lire 7.990.621.787.099 (+)

     c) residui passivi al 31.12.2000 (art. 20) : Lire 7.619.811.478.732 (-)

     Avanzo finanziario al 31.12.2000: Lire 1.488.748.465.744

 

     Art. 23.

     1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1.488.748.465.744 in base alle seguenti risultanze:

     a) differenze di cui all'art. 13 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell'esercizio 2000: Lire 2.237.583.136.761 (-)

     b) avanzo di amministrazione dello esercizio 1999 (L.R. 03.05.01 n. 9) : Lire 2.491.590.468.162 (+)

     c) somma accantonata nel Rendiconto 1999 per essere utilizzata, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della L.R. 12.04.77, n. 15, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento al 31.12.1999: Lire 200.000.000 (+)

     d) eliminazione nell'esercizio 2000 di residui passivi provenienti dall'esercizio 1999 e precedenti (art. 18): Lire 121.859.472.502 (+)

     e) riduzione dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art. 17): Lire 10.287.639.744 (-)

     f) aumento dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art. 17): Lire 0 (+)

     g) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (artt. 1 e 15): Lire 1.088.126.288.502 (+)

     h) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione dei residui (artt. 1 e 18): Lire 27.636.340.563).(+)

     i) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (artt. 2 e 15): Lire 87.750.221.307 (+)

     l) sequestri in Tesoreria Regionale (artt. 12 e 21): Lire 80.543.548.787 (-)

     Avanzo di amm.ne anno finanz. 2000: Lire 1.488.748.465.744 (+)

     Somma accantonata ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della L.R. 12 aprile 1977, n. 15, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento alla data del 31.12.2000: Lire 0(-)

     Avanzo di amm.ne a carico eserc. 2001: Lire 1.488.748.465.744

 

     Art. 24.

     1. Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, l'avanzo di amministrazione di cui all' articolo 20 viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001.

 

     Art. 25.

     1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2000, comportano un avanzo di amministrazione di L. 8.121.128.678 in base alla seguente dimostrazione:

 

     Entrata:

     Somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta reg.le per l'esercizio 2000: Lire 77.100.000.000(+)

     Interessi attivi: Lire 103.185.720(+)

     Entrate varie ed eventuali: Lire 395.885.277(+)

     Partite di giro: Lire 9.246.154.456(+)

     TOTALE ENTRATA: Lire 86.845.225.453(+)

 

     Spesa:

     Somme pagate e rimaste da pagare per l'esercizio 2000: Lire 75.490.335.013(-)

     Partite di giro: Lire 9.246.154.456(-)

     TOTALE SPESA: Lire 84.736.489.469(-)

 

     Differenza (entrata meno spesa): Lire 2.108.735.984(+)

     Disponibilità derivante dalla copertura finanziaria dei residui perenti anno '99 e precedenti: Lire 0(+)

     Risultato della competenza: Lire 2.108.735.984(+)

     Economie derivanti dalla gestione dei residui:

     passivi (+): Lire 6.012.392.694(+)

     attivi (-): Lire 0(-)

     SALDO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.00: Lire 8.121.128.678(+)

     di cui accantonati dal Consiglio Reg.le per il pagamento dei residui perenti:

     - anno 1999 e precedenti: Lire 0(-)

     - anno 2000: Lire 0(-)

     AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.00: Lire 8.121.128.678(+)

 

     2. L'avanzo così determinato viene introitato al capitolo di Entrata n. 03320 denominato: "Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale" ed iscritto al capitolo di Spesa n. 16322 'Tondo di riserva per le spese impreviste" dell'esercizio 2002. La variazione di bilancio necessaria per la sistemazione contabile della suddetta partita debitoria è adottata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)