§ 6.1.9 - L.R. 23 dicembre 1983, n. 76.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:23/12/1983
Numero:76


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  (Omissis)
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.  Gli importi delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 100%.
Art. 6.  (Omissis)
Art. 7.  Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all' ultimo comma del precedente art. 5, sono aumentati del venti per [...]
Art. 8.  Gli aumenti previsti dai precedenti articoli 5 e 6 si applicano per i pagamenti dovuti dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 6.1.9 - L.R. 23 dicembre 1983, n. 76. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30.

(B.U. 30 dicembre 1983, n. 36).

 

Art. 1. (Omissis) [2]

 

     Art. 2. (Omissis) [3]

 

     Art. 3. (Omissis) [4]

 

     Art. 4. (Omissis) [5]

 

     Art. 5. Gli importi delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 100%.

     Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui al n. 1 - abilitazione all'esercizio venatorio - del numero d'ordine 17 della stessa tariffa.

     Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

 

     Art. 6. (Omissis) [6]

 

     Art. 7. Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all' ultimo comma del precedente art. 5, sono aumentati del venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

     Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

 

     Art. 8. Gli aumenti previsti dai precedenti articoli 5 e 6 si applicano per i pagamenti dovuti dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 29 aprile 2013, n. 2.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 30/80.

[3] Sostituisce il 9° capoverso della nota al n. 1 della tariffa allegata alla L.R. 30/80.

[4] Sopprime l'ultimo capoverso delle note al n. 16 e i primi due capoversi della nota al n. 38 della tariffa allegata alla L.R. 30/80.

[5] Sopprime l'ultimo capoverso delle note al n. 16 e i primi due capoversi della nota al n. 38 della tariffa allegata alla L.R. 30/80.

[6] Sostituisce gli importi delle tasse al n. 17 - 1 della tariffa allegata alla L.R. 30/80.