§ 5.14.77 - L.R. 8 giugno 1995, n. 44.
Istituzione nel comune di Atina (Frosinone) del «Centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklore, arte, musica, civiltà contadina».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:08/06/1995
Numero:44


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 5.14.77 - L.R. 8 giugno 1995, n. 44. [1]

Istituzione nel comune di Atina (Frosinone) del «Centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklore, arte, musica, civiltà contadina».

(B.U. 20 giugno 1995, n. 17).

 

Art. 1.

     1. E' istituito nel comune di Atina (Frosinone) il «Centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklore, arte, musica, civiltà contadina», finalizzato a:

     a) iniziative artistico-culturali, formative, di studio, ricerca, insegnamento e diffusione di spettacoli;

     b) attività didattiche riguardanti le sopracitate iniziative dirette ai giovani, finalizzate al tempo libero, per una migliore integrazione nella vita sociale.

 

     Art. 2.

     1. Alla realizzazione della sede del centro provvederà il comune di Atina attraverso la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato «Cartiera Visocchi» di proprietà del comune di Atina mediante l'utilizzazione delle leggi regionali esistenti.

     2. In attesa della ristrutturazione dell'immobile, il centro potrà svolgere la sua attività in altra sede scelta dal comune di Atina.

 

     Art. 3.

     1. La gestione del centro è affidata al comune di Atina che si avvale della collaborazione dell'associazione culturale e folkloristica «Ciociaria» e dell'associazione culturale gruppo folkloristico «Valle di Comino», di Atina.

     2. Il comune eserciterà tutte le funzioni relative alla utilizzazione dell'immobile per le finalità di cui all'articolo 1 e provvederà alle relative spese.

     3. La Regione contribuisce per gli oneri di avviamento del centro con un contributo straordinario di L. 300.000.000, per l'anno 1995.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, sentita la competente commissione consiliare permanente, al comune per la gestione, del centro regionale di arti e tradizioni di Atina, contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per i programmi di attività del centro stesso.

     2. Il comune provvede a trasmettere all'assessorato alla cultura della Regione Lazio, ampie e documentate relazioni tecniche e illustrative della programmazione dell'attività del centro e del loro svolgimento entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

     3. L'assessorato regionale alla cultura provvede a formulare annualmente motivate proposte di finanziamento del centro ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione.

 

     Art. 5.

     1. In relazione alle spese previste dalla presente legge è istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1995 il capitolo n. 44345 denominato: «Contributo regionale per gli oneri di avviamento del centro regionale di arti e tradizioni popolari Atina» con iscrizione dello stanziamento di L. 300 milioni.

     2. Alla copertura della spesa suddetta si fa fronte mediante utilizzazione della posta all'uopo accantonata nel fondo globale iscritto al capitolo n. 49002 elenco n. 4, lettera e) del bilancio di previsione della Regione Lazio, per l'anno 1995. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.