§ 5.14.34 - L.R. 20 marzo 1987, n. 27.
Interventi per lo sviluppo delle strutture e delle iniziative scientifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:20/03/1987
Numero:27


Sommario
Art. 1.  La Regione, nel rispetto delle competenze statali fissate dalla vigente normativa in materia di ricerca scientifica, promuove lo sviluppo delle strutture e delle iniziative scientifiche mediante [...]
Art. 2.  Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, da presentarsi entro il 31 ottobre, provvede ogni anno con propria deliberazione, a definire il piano degli interventi, precisando le [...]
Art. 3.  In deroga a quanto previsto nel precedente articolo 1, le iniziative previste per il 1986 sono le seguenti:
Art. 4.  Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1987 la spesa di L. 1.440 milioni.
Art. 5.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.14.34 - L.R. 20 marzo 1987, n. 27.

Interventi per lo sviluppo delle strutture e delle iniziative scientifiche.

(B.U. 10 aprile 1987, n. 10).

 

Art. 1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali fissate dalla vigente normativa in materia di ricerca scientifica, promuove lo sviluppo delle strutture e delle iniziative scientifiche mediante interventi finalizzati:

     a) alla creazione di strutture per la promozione della ricerca scientifica e per la divulgazione scientifica;

     b) [1];

     c) alla realizzazione di convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni, documentari per la promozione e la divulgazione della cultura scientifica.

     Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma la Regione si avvale delle istituzioni scientifiche esistenti nel Lazio.

 

     Art. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, da presentarsi entro il 31 ottobre, provvede ogni anno con propria deliberazione, a definire il piano degli interventi, precisando le modalità di realizzazione degli stessi e le procedure per l'erogazione dei finanziamenti.

 

     Art. 3. In deroga a quanto previsto nel precedente articolo 1, le iniziative previste per il 1986 sono le seguenti:

     a) realizzazione del planetario in Roma, L. 600.000.000

     b) sviluppo delle attività dei musei scientifici dell'Università di Roma «La Sapienza», L. 350.000.000

     c) sviluppo delle attività relative alle collezioni del servizio geologico, L. 50.000.000

     d) realizzazione delle giornate seminariali sul tema «Che struttura per la scienza a Roma?» in collaborazione con la provincia di Roma ed il comune di Roma, L. 50.000.000

     e) iniziative per la promozione e la divulgazione della cultura scientifica, L. 190.000.000

     f) biblioteche scientifiche delle Università del Lazio, L. 150.000.000

     g) sviluppo dell'attività del museo di anatomia dell'Università Cattolica di Roma [2], L. 50.000.000

 

     Art. 4. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1987 la spesa di L. 1.440 milioni.

     Alla copertura finanziaria della somma di L. 1.440 milioni di cui alla presente legge si provvederà con la legge di bilancio 1987.

     Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

 

     Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[2] Con la L.R. 26/6/1987, n. 34, le iniziative di cui al presente articolo sono state assegnate all'anno 1987.