§ 5.14.3 - L.R. 10 luglio 1978, n. 32.
Attività di promozione culturale della Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:10/07/1978
Numero:32


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio svolge attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità al principio programmatico [...]
Art. 2.  La Regione persegue gli scopi di cui al precedente articolo, sia curando direttamente l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative varie di interesse [...]
Art. 2 bis.  (Riparto dei Fondi)
Art. 2 ter.  (Norma finanziaria)
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.  Per l'anno 1978 le domande di contributo di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


§ 5.14.3 - L.R. 10 luglio 1978, n. 32. [1]

Attività di promozione culturale della Regione Lazio.

(B.U. 20 luglio 1978, n. 20).

 

Art. 1. La Regione Lazio svolge attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità al principio programmatico contenuto nell'art. 45 dello Statuto.

     Tali attività tendono a favorire il più ampio decentramento culturale nei comuni e nei quartieri, nonché il pluralismo dell'espressione e dell'informazione.

 

     Art. 2. La Regione persegue gli scopi di cui al precedente articolo, sia curando direttamente l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative varie di interesse scientifico, formativo e artistico, sia contribuendo al sostegno di analoghe attività promosse da:

     enti locali e consorzi di enti locali;

     enti pubblici, enti e società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali;

     enti privati giuridicamente riconosciuti;

     associazioni non riconosciute a larga base rappresentativa;

     organizzazioni culturali senza fini di lucro che esercitano funzioni di promozione sui problemi della società e della cultura.

     Hanno titolo di preferenza, negli interventi di cui al precedente comma, le iniziative di soggetti pubblici dirette alla costituzione di qualificati circuiti regionali in campo teatrale, musicale e cinematografico, le iniziative di carattere permanente volte a favorire la ricerca, la sperimentazione e la documentazione nei diversi settori della produzione culturale, anche attraverso il collegamento con il mondo della scuola, nonché quelle intese a valorizzare e promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

 

     Art. 2 bis. (Riparto dei Fondi) [2]

     1. La Giunta regionale, nell’ambito delle competenze di cui agli articoli 1 e 2, con propria deliberazione provvede annualmente al riparto dei fondi disponibili per il sostegno delle attività culturali e dello spettacolo, in conformità ai seguenti criteri e modalità:

     a) il 40 per cento delle risorse è destinato alle iniziative di promozione culturale e di spettacolo con carattere annuale o pluriennale realizzate direttamente dalla Regione con particolare riferimento al riequilibrio dell’offerta culturale. Tali iniziative sono realizzate con le seguenti modalità:

     1) l’adozione di specifici bandi pubblici su determinate tematiche di interesse regionale;

     2) la stipula di apposita convenzione con enti pubblici o a partecipazione pubblica;

     3) la stipula di apposita convenzione con soggetti privati che detengano l’esclusiva della promozione e dell’organizzazione dell’evento stesso;

     4) le procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore in tutti gli altri casi;

     b) il 50 per cento delle risorse sono destinate alle province per lo svolgimento di iniziative di promozione culturale e di spettacolo di interesse provinciale individuate tramite specifici bandi pubblici adottati dalla provincia, rivolti agli enti locali, all’associazionismo culturale e agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro. Tali risorse sono assegnate per il 60 per cento in funzione della popolazione residente e per il 40 per cento in funzione del numero dei comuni con l’esclusione, per la Provincia di Roma, della popolazione del Comune di Roma;

     c) il 10 per cento delle risorse sono destinate al Comune di Roma per iniziative di promozione culturale e di spettacolo individuate tramite bando pubblico comunale rivolto all’associazionismo culturale ed agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro.

     2. Relativamente alle iniziative di promozione culturale di cui all'articolo 1 la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, un documento di indirizzo con carattere pluriennale che contiene tra l’altro:      a) l’analisi complessiva del settore cultura in ambito regionale;

     b) le strategie di intervento nella prospettiva del riequilibrio territoriale in ambito culturale;

     c) i specifici obiettivi operativi al cui perseguimento devono essere rivolti i progetti degli enti pubblici e privati.

     3. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettere b) e c), le province ed il Comune di Roma predispongono e trasmettono, entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno, alla competente direzione regionale un documento sulle attività programmate per l’anno successivo in cui, in particolare, sono definiti gli obiettivi, le finalità ed i costi presunti. Entro 30 giorni dalla ricezione del documento, la competente direzione regionale può apportare eventuali modifiche, tese a rendere coerenti tali obiettivi con il documento di indirizzo di cui al comma 2, al quale le province ed il Comune di Roma devono attenersi nella formulazione dei bandi di cui al comma 1, lettere b) e c).

 

     Art. 2 ter. (Norma finanziaria) [3]

     1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, nell’ambito dell’UPB G11, attraverso lo stanziamento previsto nel capitolo G11507 che assume la seguente denominazione: “Attività per la promozione culturale e dello spettacolo nella Regione Lazio”.

 

     Art. 3. [Al fine della concessione dei contributi gli enti ed associazioni di cui all'art. 2 debbono presentare alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il rendiconto sull'attività svolta e una dettagliata relazione sui programmi di attività per l'anno successivo, corredata del relativo preventivo finanziario] [4].

 

     Art. 4. [Il Consiglio regionale determina i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge e approva il piano annuale, predisposto dalla Giunta regionale, con riferimento al progetto operativo nell'ambito del bilancio pluriennale previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977.

     A tal fine la Giunta regionale consulta le forze sociali e culturali del Lazio] [5].

 

     Art. 5. [La Giunta regionale cura l'attuazione del piano di cui al precedente art. 4.

     Può, altresì, sentita la competente Commissione consiliare, utilizzare, anche prima dell'approvazione del piano annuale, il finanziamento previsto dalla presente legge nei limiti massimi del quindici per cento, per iniziative di carattere straordinario] [6].

 

     Art. 6. [Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di Lire 1.200.000.000, in termini di competenza, e di L. 600.000.000, in termini di cassa. Tali somme saranno iscritte nel capitolo n. 421221, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: «Convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative varie di interesse scientifico, formativo ed artistico».

     All'onere derivante dalla predetta autorizzazione di spesa, si farà fronte riducendo, rispettivamente di lire 1.200.000.000 e di lire 600.000.000, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 421250 «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi» del medesimo stato di previsione.

     Le suindicate variazioni alle previsioni di spesa per l'anno finanziario 1978, limitatamente agli stanziamenti di competenza, saranno riportate nell'area progettuale «Cultura, scuola, edilizia scolastica», codice 0700, del bilancio pluriennale 1978-1981] [7].

 

     Art. 7. Per l'anno 1978 le domande di contributo di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15. A decorrere dall'anno 2005 il termine di presentazione delle domande di contributo ai sensi della presente legge è fissato al 31 gennaio di ogni anno dall’art. 14 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 settembre 2007, n. 17.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 settembre 2007, n. 17.

[4] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 1997, n. 12.

[5] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 1997, n. 12.

[6] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 1997, n. 12.

[7] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 1997, n. 12.