§ 5.12.11 - L.R. 1 dicembre 2003, n. 40.
Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.12 ipab ed enti disciolti (patronati)
Data:01/12/2003
Numero:40

§ 5.12.11 - L.R. 1 dicembre 2003, n. 40.

Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi.

(B.U. 30 dicembre 2003, n. 36).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8).

     1. L’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 “Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi” è così sostituito:

     “Art. 4. (Principi per la formazione dello statuto del nuovo ente).

     Lo statuto del nuovo ente deve comunque prevedere:

     a) gli obiettivi di cui al precedente articolo 2;

     b) un comitato di programmazione e sorveglianza, composto da:

     1) due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale;

     2) un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Roma;

     3) un rappresentante del Comune di Roma;

     4) un rappresentante dei benefattori, designato dall’assemblea dei benefattori;

     5) tre rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi;

     6) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti;

     c) un organo di amministrazione monocratico, il Presidente dell’ente, nominato dal Presidente della Giunta regionale, scelto tra persone che non abbiano compiti di vigilanza nei confronti dell’ente stesso, al quale siano attribuite oltre a funzioni di rappresentanza istituzionale, l’adozione dello statuto d’intesa con il Comitato, dei regolamenti dell’ente, dei bilanci di previsione, dei rendiconti generali e dei programmi per le attività didattiche, formative, riabilitative e socio-assistenziali la nomina del direttore generale, nonché poteri di direttiva e di controllo in relazione all’esecuzione dei programmi e alla gestione delle risorse da parte dei dirigenti. Il Presidente dell’ente partecipa alle sedute del Comitato;

     d) un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri nominati dal Presidente dell’ente, uno dei quali designato dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), al quale siano attribuite funzioni di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

     Nel caso di mancata designazione del rappresentante dei benefattori di cui al primo comma lettera b), numero 4 il Presidente della Giunta regionale nomina un proprio rappresentante. Gli enti ed organizzazioni rappresentati nel Comitato di cui al primo comma lettera b), procedono alle rispettive designazioni entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato determina, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, gli indirizzi e gli obiettivi dei programmi per le attività didattiche, formative, riabilitative e socio-assistenziali. Il Comitato ha funzioni di sorveglianza sulla corrispondenza agli indirizzi ed obiettivi degli atti adottati dall’organo di amministrazione e di attivazione dei poteri di vigilanza e sostitutivi dell’amministrazione regionale nei casi di gravi violazioni di legge e di statuto o di sostanziale inadempimento alle previsioni programmatiche”.

 

Art. 2. (Disposizione transitoria).

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono designati i rappresentanti di enti ed organizzazioni.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’organo di amministrazione dell’ente di cui alla l.r. 8/1987 in carica, adegua in via provvisoria lo statuto alle modifiche introdotte dall’articolo 1.