§ 5.12.4 - L.R. 10 luglio 1978, n. 29.
Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.12 ipab ed enti disciolti (patronati)
Data:10/07/1978
Numero:29


Sommario
Art. 1.  La Giunta regionale provvede, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, alle nomine dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione delle [...]
Art. 2.  La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare, negli enti di cui al precedente art. 1, i rappresentanti della Regione in [...]
Art. 3.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 5.12.4 - L.R. 10 luglio 1978, n. 29. [1]

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B.U. 20 luglio 1978, n. 20).

 

Art. 1. La Giunta regionale provvede, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, alle nomine dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione.

 

     Art. 2. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare, negli enti di cui al precedente art. 1, i rappresentanti della Regione in sostituzione di quelli nominati dai prefetti o da altri organi statali.

 

     Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.