§ 5.10.15 - L.R. 24 maggio 1990, n. 58.
Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.10 disabili
Data:24/05/1990
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Domanda del contributo.
Art. 3.  Ripartizione del contributo.
Art. 4.  Rendicontazione.
Art. 5.  Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.


§ 5.10.15 - L.R. 24 maggio 1990, n. 58.

Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali.

(B.U. 9 giugno 1990, n. 16).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La Regione, allo scopo di favorire l'attività di tutela, rappresentanza, valorizzazione delle persone portatrici di «handicaps» concede annualmente contributi annuali alle associazioni regionali dell'A.N.M.I.C. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), dell'U.I.C. (Unione italiana ciechi), dell'UNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio) e dell'E.N.S. (Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti), in relazione alla attività delle loro sedi regionali e locali.

 

     Art. 2. Domanda del contributo.

     1. Per la concessione del contributo dovrà essere inoltrata domanda servizi sociali entro il mese di aprile di ciascun anno, con una relazione acclarante l'attività da effettuare con il contributo regionale, la presumibile spesa, il numero degli associati, la loro partecipazione alle iniziative sociali.

 

     Art. 3. Ripartizione del contributo.

     1. La Giunta regionale ripartisce ed assegna annualmente i contributi previsti dalla presente legge tenuto conto delle attività da svolgere con particolare riguardo alla loro rilevanza sociale.

     2. La Giunta regionale all'atto della ripartizione autorizza l'erogazione anticipata, in favore di ciascuna associazione, del 70 per cento del contributo assegnato, rinviando il saldo all'avvenuta presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 4.

 

     Art. 4. Rendicontazione.

     1. E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, un analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute.

     2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell'intero finanziamento concesso o di parte di esso.

 

     Art. 5. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.

     1. Per la finalità prevista dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva in termini do competenza e di cassa di L. 500 milioni.

     2. La spesa di cui al precedente primo comma è iscritta ad integrazione dello stanziamento del capitolo n. 14108 del bilancio regionale per l'anno 1990. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29841, con soppressione della lettera a) iscritta sotto il medesimo capitolo nell'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 1990. Alla copertura dello stanziamento in termini di cassa si provvede mediante pari riduzione del capitolo n. 3l021 del predetto esercizio 1990.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 52 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.