§ 5.10.6 - L.R. 28 aprile 1983, n. 24.
Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.10 disabili
Data:28/04/1983
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione interviene con contributi finanziari per consentire il conseguimento dei fini sociali di associazioni, fondazioni ed unioni, a rilevanza nazionale ed operanti nel territorio [...]
Art. 2.  (Istituzione e finanziamento del fondo regionale). Per le finalità di cui al precedente articolo 1, è costituito un fondo regionale con la seguente denominazione: «Fondo regionale per contributi in [...]
Art. 3.  (Procedure per la concessione dei contributi). Per concorrere all'assegnazione annuale dei contributi di cui al precedente articolo 2 i legali rappresentanti delle associazioni, fondazioni ed unioni [...]
Art. 4.  (Definizione albo organismi associativi). La Regione, su domanda degli organismi interessati ovvero sulla scorta delle istanze presentate per l'assegnazione annuale dei contributi, provvede a [...]
Art. 5.  (Verifica dell'attuazione del programma). In occasione del pagamento del saldo della somma finanziata, la Regione verifica l'attuazione del programma, con riferimento alla rispondenza delle [...]
Art. 6.  (Normativa transitoria). In sede di prima attuazione della presente legge l'istanza, corredata dei documenti di cui al precedente articolo 3, deve essere presentata nel termine di trenta giorni [...]


§ 5.10.6 - L.R. 28 aprile 1983, n. 24.

Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti nel territorio regionale.

(B.U. 20 maggio 1983, n. 14).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione interviene con contributi finanziari per consentire il conseguimento dei fini sociali di associazioni, fondazioni ed unioni, a rilevanza nazionale ed operanti nel territorio regionale, che svolgano attività in favore di disabili per una o diverse specifiche menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali o gravi malattie croniche invalidanti.

     I contributi regionali sono utilizzati per attività promozionali e, comunque, non possono essere finalizzati alla erogazione di servizi di competenza degli enti locali singoli o associati.

 

     Art. 2. (Istituzione e finanziamento del fondo regionale). Per le finalità di cui al precedente articolo 1, è costituito un fondo regionale con la seguente denominazione: «Fondo regionale per contributi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni a sostegno delle attività a tutela di disabili».

     A valere sul fondo di cui al precedente comma, la Regione concede contributi, con le modalità di cui al successivo articolo 3, fino al 100 per cento della somma richiesta.

     La dotazione del predetto fondo regionale viene stabilita, per l'esercizio 1983, in L. 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dallo stanziamento del capitolo n. 25832 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

     Per gli anni successivi, la spesa graverà sul capitolo di bilancio che verrà appositamente istituito.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, su proposta dell'Assessore regionale competente, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. (Procedure per la concessione dei contributi). Per concorrere all'assegnazione annuale dei contributi di cui al precedente articolo 2 i legali rappresentanti delle associazioni, fondazioni ed unioni devono presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato regionale alle politiche per la qualità della vita apposita istanza corredata dal conto consuntivo dell'anno precedente, il programma dell'attività che intende svolgere nel territorio regionale per cui viene richiesto il contributo, con la quantificazione della spesa necessaria alla realizzazione.

     La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui all'articolo 2 alle associazioni, fondazioni ed unioni che presentino regolare istanza entro il 31 maggio e che risultino incluse nell'albo di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) l'80 per cento della disponibilità di bilancio, in proporzione alla spesa occorrente per la realizzazione del programma oggetto della richiesta, il cui ammontare può essere ritenuto ammissibile fino a un massimo di lire 50 milioni;

     b) il restante 20 per cento della disponibilità di bilancio è ripartito fra organismi che dichiarino di non avere ricevuto, da almeno un anno, contributi da altri enti pubblici o dello Stato fino ad incrementare, nella misura massima del 10 per cento, l'ammontare del contributo ottenuto per effetto dell'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera a);

     c) qualora l'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera b) non esaurisca l'intero importo disponibile, la parte residua viene ripartita con lo stesso criterio di cui alla precedente lettera a);

     d) il contributo ad ogni singolo organismo non può superare, in ogni caso, l'80 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile ai sensi della precedente lettera a).

     Il contributo di cui al comma 1 è erogato per il primo 50 per cento contestualmente alla concessione del contributo e, per la restante somma a saldo, previa produzione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione del programma [1].

 

     Art. 4. (Definizione albo organismi associativi). La Regione, su domanda degli organismi interessati ovvero sulla scorta delle istanze presentate per l'assegnazione annuale dei contributi, provvede a definire un albo degli organismi di cui al precedente articolo 1, che, in relazione alle loro caratteristiche istituzionali ed alla ragione sociale, possano essere ammessi a godere degli eventuali contributi previsti con la presente legge.

     L'albo sarà definito con provvedimento della Giunta regionale e ad esso si farà riferimento per gli adempimenti di cui alla presente legge a partire dall'esercizio finanziario 1984.

     Per l'esercizio 1983 la Regione procederà secondo quanto previsto dal precedente articolo 3.

     Per la definizione dell'albo suddetto il Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, determinerà i criteri per l'inclusione nell'albo stesso degli organismi di cui al precedente articolo 1.

     Tali criteri tenderanno soprattutto a verificare che le finalità sociali degli organismi interessati possano costituire valido supporto per l'orientamento e l'informazione dei disabili e comunque facilitino il loro eventuale inserimento nelle attività lavorative e nella vita sociale.

     Detto albo verrà assoggettato a revisione annuale con deliberazione della Giunta regionale per l'eventuale ammissione di altri organismi associativi che presentino i necessari requisiti e finalità sociali, ovvero per la radiazione di quelli cessati da ogni attività o che non rispondano più a criteri di cui al precedente quarto comma [2].

 

     Art. 5. (Verifica dell'attuazione del programma). In occasione del pagamento del saldo della somma finanziata, la Regione verifica l'attuazione del programma, con riferimento alla rispondenza delle iniziative assunte con quelle previste nel programma stesso.

     Qualora si rilevino notevoli difformità attuative rispetto agli scopi ed alle finalità prospettate nella istanza di concessione del contributo, la Giunta regionale può autorizzare la variazione del programma di attività, qualora ne ricorrano le condizioni, o sospendere le erogazioni della rata di saldo ed avviare la procedura per il recupero delle somme già erogate.

 

     Art. 6. (Normativa transitoria). In sede di prima attuazione della presente legge l'istanza, corredata dei documenti di cui al precedente articolo 3, deve essere presentata nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.