§ 5.1.97 - R.R. 22 giugno 2009, n. 10.
Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:22/06/2009
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 9 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 11 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.97 - R.R. 22 giugno 2009, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni

(B.U. 7 luglio 2009, n. 25)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 2/2007 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La procedura di cui al presente capo si applica anche ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1 bis, della l.r. 4/2003, ove le strutture da realizzare rientrino tra le tipologie indicate dall'articolo 4, comma 1, l.r. 4/2003".".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del r.r. 2/2007 è aggiunto il seguente:

"2 bis. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 4/2003 inoltrano alla direzione regionale competente, in triplice copia e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della l.r. n. 4/2003, unitamente alla documentazione indicata al comma 2. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione da parte della direzione regionale competente dell'atto di notorietà e della documentazione, e previa comunicazione, essi possono provvisoriamente intraprendere l'attività, fermo restando quanto previsto nei successivi articoli.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 9 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)

1. L'articolo 9 del r.r. 2/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Attività istruttoria)

1. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione, la direzione regionale competente effettua la verifica della completezza e della regolarità della richiesta pervenuta e della documentazione di cui all'articolo 8, comma 2. Conclusa l'attività di verifica, la direzione regionale competente trasmette, entro i successivi quindici giorni, gli atti al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente alla verifica dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003.

2. Entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della direzione regionale, il dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente, effettua i necessari sopralluoghi per la verifica di conformità della struttura o attività interessata, avvalendosi anche di altre strutture aziendali secondo le rispettive competenze e con la presenza, su istanza dell'interessato, di un membro delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designato dalle stesse, ed accerta, altresì, per le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 7, la relativa rispondenza al progetto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

3. Per le strutture di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della l.r. 4/2003, la Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi, secondo il riparto di competenze determinato con separato atto della Direzione regionale competente, sentite le Aziende USL.

4. Il direttore del dipartimento di prevenzione, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica di conformità di cui al comma 2, trasmette il relativo parere attestante gli esiti della verifica al direttore generale dell'azienda USL, che provvede ad inoltrarlo alla direzione regionale competente entro i successivi trenta giorni.

5. Qualora a seguito degli accertamenti e verifiche di cui ai precedenti commi emergano difformità o carenze documentali, la direzione regionale o l'Azienda USL nell'ambito delle rispettive competenze, possono richiedere le integrazioni o modifiche necessarie. Le suddette richieste sospendono i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. Relativamente ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 bis, della l.r. 4/2003, qualora venga riscontrata la non completezza della documentazione inviata ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis ovvero emergano cause ostative all'esercizio dell'attività, la direzione regionale competente diffida il richiedente a sospendere l'attività medesima sino alla regolarizzazione dei profili di criticità rilevati.".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del r.r. 2/2007 è sostituito dal seguente:

"1. Conclusa l'istruttoria, il direttore della direzione regionale competente adotta il provvedimento definitivo di autorizzazione all'esercizio, di diniego dello stesso, ovvero di cessazione dell'attività relativamente ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1bis, della l.r. n. 4/2003.".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 11 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)

1. All'articolo 11 del r.r. 2/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "verifica" è inserita la seguente: "di conformità";

b) al comma 1, le parole "di cui al comma 1 dello stesso articolo," sono soppresse;

c) al comma 2, le parole ", commi 4 e 5, ", sono soppresse;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero di cessazione dell'attività per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1bis della l.r. 4/2003.".

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)

1. All'articolo 12 del r.r. 2/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole "Provvedimento di diniego" sono soppresse;

b) al comma 1, il periodo "Nel caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 11, commi 2 e 3" è sostituito dal seguente: "Nel caso di provvedimento di diniego o di cessazione dell'attività ai sensi degli articoli 10 e 11";

c) al comma 3, dopo le parole "di diniego dell'autorizzazione" sono aggiunte, infine, le seguenti:" ovvero di cessazione dell'attività per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1bis della l.r. n. 4/2003.".

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.