§ 5.1.44 - L.R. 2 dicembre 1988, n. 80. - Norme per l'assistenza
domiciliare.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:02/12/1988
Numero:80


Sommario
Art. 1.  1. La Regione, nel quadro degli interventi diretti alla tutela degli anziani, dei disabili e dei pazienti con malattie croniche, promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi [...]
Art. 2.  1. Le attività domiciliari sono svolte dalle unità sanitarie locali in relazione ai bisogni specifici degli utenti, preferibilmente in forma integrata con i servizi sociali di competenza dei comuni, [...]
Art. 3.  1. Presso ciascuna unità sanitaria locale è istituito il centro di assistenza domiciliare, inserito nel servizio di assistenza sanitaria.
Art. 4.  1. Il Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva, su proposta della Giunta regionale, le linee di indirizzo e le direttive alle unità [...]
Art. 5.  1. In caso di comprovata impossibilità da parte delle unità sanitarie locali di provvedere con proprio personale allo svolgimento di prestazioni domiciliari, queste possono essere assicurate, in [...]
Art. 6.  1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente articolo 4 le unità sanitarie locali trasmettono alla Regione un dettagliato progetto di interventi per la [...]


§ 5.1.44 - L.R. 2 dicembre 1988, n. 80. - Norme per l'assistenza

domiciliare.

(B.U. 20 dicembre 1988, n. 35).

 

Art. 1. 1. La Regione, nel quadro degli interventi diretti alla tutela degli anziani, dei disabili e dei pazienti con malattie croniche, promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi domiciliari a carattere sanitario, al fine di consentire alla persona parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficiente, di rimanere il più possibile nel proprio ambiente abituale di vita e di contrastare il fenomeno del ricorso improprio alla spedalizzazione.

     2. Il servizio di assistenza domiciliare garantisce, in relazione ai bisogni dell'utente, specifiche prestazioni di natura medica, infermieristica, di riabilitazione e di recupero psico-fisico.

     3. Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere erogate anche a favore di anziani ospiti di strutture residenziali socio- assistenziali.

 

     Art. 2. 1. Le attività domiciliari sono svolte dalle unità sanitarie locali in relazione ai bisogni specifici degli utenti, preferibilmente in forma integrata con i servizi sociali di competenza dei comuni, nel rispetto dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 [1] in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali ed in relazione ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 8206 del 23 dicembre 1987.

     2. Le prestazioni sanitarie sono assicurate:

     a) dal medico di medicina generale convenzionato, secondo quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale;

     b) da medici specialisti ambulatoriali nelle forme previste dall'accordo collettivo nazionale o da medici specialisti dipendenti dalla unità sanitaria locale in regime di lavoro straordinario o in plus-orario secondo la normativa contrattuale sull'istituto dell'incentivazione alla produttività;

     c) da infermieri professionali con rapporto di lavoro dipendente dall'unità sanitaria locale;

     d) da terapisti della riabilitazione a rapporto di lavoro dipendente dalla unità sanitaria locale.

     3. Le unità sanitarie locali definiscono con i comuni competenti per territorio protocolli d'intesa organizzativi ai fini dell'integrazione tra l'assistenza domiciliare sanitaria e quella sociale, fermo restando che possono gravare sulle unità sanitarie locali esclusivamente le spese di natura strettamente sanitaria, mentre dovranno gravare sui comuni le spese di natura socio-assistenziale con particolare riguardo a quelle per assistenza sociale e per aiuto domestico.

     4. Le attività sanitarie domiciliari di cui al primo comma del presente articolo possono essere integrate su proposta del medico curante con prestazioni di tipo psicologico, sempreché tali prestazioni concorrano strettamente al recupero sanitario del soggetto utente del servizio domiciliare.

 

     Art. 3. 1. Presso ciascuna unità sanitaria locale è istituito il centro di assistenza domiciliare, inserito nel servizio di assistenza sanitaria.

     2. Il centro svolge le seguenti funzioni:

     a) raccoglie le richieste e le segnalazioni comunque pervenute;

     b) valuta le richieste attraverso un'indagine medica;

     c) organizza i vari tipi di intervento e stabilisce i piani di assistenza;

     d) mantiene i rapporti e i collegamenti tra le varie figure professionali interessate o utilizzate nel servizio con gli enti ed organizzazioni di cui al successivo articolo 5;

     e) mantiene uno schedario aggiornato dei casi seguiti.

     3. Le attività di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa sono coordinate da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

     4. Per le attività di raccordo con i familiari, con le strutture della unità sanitaria locale, con i servizi socio-assistenziali degli enti locali nonché con le altre strutture del territorio, il centro si avvale di assistenti sociali e/o di assistenti sanitari visitatori.

 

     Art. 4. 1. Il Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva, su proposta della Giunta regionale, le linee di indirizzo e le direttive alle unità sanitarie locali per l'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare nonché le condizioni, i requisiti e le modalità per accedere alle prestazioni.

 

     Art. 5. 1. In caso di comprovata impossibilità da parte delle unità sanitarie locali di provvedere con proprio personale allo svolgimento di prestazioni domiciliari, queste possono essere assicurate, in conformità ai piani di assistenza definiti dalle unità sanitarie locali stesse, mediante l'utilizzazione di società cooperative o di associazioni di volontariato appositamente convenzionate.

     2. Le società cooperative e le associazioni di volontariato di cui al comma precedente possono erogare anche prestazioni di tipo socio- assistenziale per conto ed a carico dei comuni competenti per territorio in base a specifici rapporti convenzionali con gli stessi.

     3. Le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le società cooperative nonché con le associazioni di volontariato sono stipulate in conformità ad uno schema-tipo di convenzione emanato dalla Regione contestualmente all'emanazione delle direttive di cui al precedente articolo 4.

 

     Art. 6. 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente articolo 4 le unità sanitarie locali trasmettono alla Regione un dettagliato progetto di interventi per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare, per consentire alla Regione stessa l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza. Per le attività di cui alla presente legge, può essere prevista l'utilizzazione di personale a rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

     2. La Regione assicura la copertura delle spese derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge sulla quota°di parte corrente a destinazione vincolata ad essa spettante sul fondo sanitario nazionale relativa agli esercizi finanziari 1988 e successivi.

 

 


[1] G.U. 14/8/1985, n. 191, «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».