§ 4.5.118 - L.R. 22 maggio 1995, n. 32.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:22/05/1995
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Termine per la presentazione della domanda di iscrizione nel ruolo provinciale.
Art. 2.  Iscrizione di diritto al ruolo.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 4.5.118 - L.R. 22 maggio 1995, n. 32.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.

(B.U. 7 giugno 1995, n. 15, S.O. n. 5).

 

Art. 1. Termine per la presentazione della domanda di iscrizione nel ruolo provinciale.

     1. La domanda di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1993, n, 58, deve essere prodotta nel termine indicato nel decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale stabilisce il calendario delle prove di esame.

 

     Art. 2. Iscrizione di diritto al ruolo. [1].

 

     Art. 3. Norma finanziaria. [2]

 

 

TABELLA A

 

     ALLEGATO A: documentazione probatoria per il sostituto del titolare dell'autorizzazione, dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o sostituto del dipendente medesimo (articolo 1).

     1. Dichiarazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa da cui risulti:

     a) denominazione, ubicazione;

     b) numero di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo imprese artigiane;

     c) attività svolta dal lavoratore nell'ambito dell'impresa, livello e categoria di appartenenza;

     d) numero di matricola dell'impresa e del dipendente assegnati dall'I.N.P.S.;

     e) durata del servizio prestato.

     2. Situazione contributiva rilasciata dalla competente sede zonale dell'I.N.P.S. o in alternativa fotocopia e originali in visione dei modelli 01/M relativi a due anni di servizio prestato negli ultimi cinque anni. L'autentica delle fotocopie dei suddetti documenti può essere effettuata o dall'impiegato camerale competente a ricevere l'atto o da un pubblico ufficiale (notaio, cancelliere del tribunale, segretario comunale o altro incaricato del sindaco).

     3. In caso di rifiuto da parte del titolare dell'impresa, in alternativa, si può produrre la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale figurino gli elementi di cui al punto 1. In questo caso è indispensabile presentare anche fotocopia e originale in visione del libretto di lavoro (vedasi per l'autentica, quanto detto al punto 2). Si avverte che la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 4 legge n. 15 del 1968, deve riportare elementi assolutamente veritieri ricordando in proposito le sanzioni previste dal codice penale nei casi di dichiarazione mendace; l'ufficio inoltre potrà effettuare verifiche e controlli presso l'istituto di previdenza.

     4. Il servizio può essere stato svolto anche presso più aziende ma è importante comunque che il computo dei diversi periodi raggiunga complessivamente i due anni prescritti dalla legge. In questo caso ogni impresa sottoscriverà la dichiarazione relativa al periodo di lavoro che la riguarda.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58.

[2] Sostituisce l'art. 25 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58.