§ 4.5.109 - L.R. 4 dicembre 1989, n. 73.
Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:04/12/1989
Numero:73


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali in materia di disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus).
Art. 2.  (Licenza comunale di esercizio del noleggio da rimessa con conducente mediante autobus).
Art. 3.  (Determinazione del numero, dei tipi e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente.).
Art. 4.  (Durata e trasferibilità della licenza di esercizio).
Art. 5.  (Requisiti per ottenere la licenza di esercizio).
Art. 6.  (Cause di impedimento al rilascio, od al rinnovo, della licenza di esercizio).
Art. 7.  (Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente).
Art. 8.  (Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze di esercizio).
Art. 9.  (Obblighi e prescrizioni di esercizio).
Art. 10.  (Sospensione, revoca e decadenza della licenza di esercizio). 1.
Art. 11.  (Tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente).
Art. 12.  (Norme transitorie).
Art. 13.  (Norma finale).


§ 4.5.109 - L.R. 4 dicembre 1989, n. 73.

Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus.

(B.U. 20 dicembre 1989, n. 35).

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE

 

Art. 1. (Disposizioni generali in materia di disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus).

     1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'articolo 85, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di servizi di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus.

     2. I regolamenti comunali concernenti i servizi di cui al precedente comma sono adottati con deliberazione del competente organo comunale e sono soggetti all'approvazione della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

     3. L'approvazione della Regione può essere espressa a condizione che ciascun regolamento comunale sia redatto con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti.

Titolo II

PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI ESERCIZIO

    DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS.

 

     Art. 2. (Licenza comunale di esercizio del noleggio da rimessa con conducente mediante autobus).

     1. Il regolamento comunale deve prevedere che per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus occorre il possesso di apposita licenza comunale. Tale licenza viene assegnata dal consiglio comunale competente sulla base della graduatoria di cui al successivo articolo 8, sentito il parere delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio, maggiormente rappresentativo a livello regionale.

     2. La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal sindaco del comune, dopo che la deliberazione del consiglio comunale di assegnazione della licenza stessa è divenuta esecutiva.

     3. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977, e sue modificazioni ed integrazioni.

     4. L'amministrazione comunale trasmette alla Regione copia delle licenze di esercizio rilasciate, onde consentire alla stessa Regione l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

 

     Art. 3. (Determinazione del numero, dei tipi e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente.).

     1. Il regolamento comunale deve stabilire il numero degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente ed indicarne il tipo, nel rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni fissate dalle vigenti disposizioni in materia.

     2. Il numero ed il tipo degli autobus è determinato

dall'amministrazione comunale sentite le organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale nonché la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le strutture pubbliche di promozione turistica, competenti per territorio.

     3. Per la definizione del numero e del tipo degli autobus l'amministrazione comunale terrà presente, in primo luogo, l'entità della popolazione residente nel proprio territorio. A tale scopo sarà, di norma, applicato il rapporto di una licenza-autobus per ciascun scaglione di popolazione residente pari a tremila abitanti, con esclusione, dal computo, delle frazioni di scaglione inferiori all'intero. E' fatta salva la possibilità, per i comuni con popolazione residente fino a tremila abitanti, di prevedere l'assegnazione di una licenza-autobus.

     4. L'amministrazione comunale potrà sottoporre all'esame ed alle determinazioni della Regione, in sede di espletamento degli adempimenti indicati al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, proposte di incremento del numero di licenze-autobus definito secondo il criterio di cui al precedente terzo comma, alla condizione che le proposte medesime siano motivate dall'accertata esistenza di quote di domanda di servizi di noleggio da rimessa a mezzo autobus generabili nell'ambito del proprio territorio, cui non è possibile dare soddisfacimento attraverso le prestazioni realizzate con le licenze-autobus assegnabili in base all'entità della popolazione residente. In tale caso le proposte dell'amministrazione comunale dovranno essere corredate, oltreché dei pareri rilasciati dagli enti, dalle organizzazioni e dalle strutture menzionati al precedente secondo comma, anche da apposito parere consultivo espresso all'uopo dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

     5. Nella formulazione del predetto parere la giunta provinciale sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggio più rappresentative a livello regionale dovrà attenersi al principio secondo il quale il numero massimo delle ulteriori licenze attribuibili nell'ambito del proprio territorio al fine di soddisfare le richiamate maggiori esigenze di servizi di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus non potrà superare quello risultante dal rapporto di una licenza ogni cinquemila abitanti residenti [1].

     6. Per la valutazione delle predette maggiori esigenze da soddisfare si avrà riguardo ai seguenti elementi, che dovranno essere analiticamente documentati e che potranno essere considerati anche disgiuntamente tra di loro:

     a) insufficienza dei servizi pubblici di linea automobilistici e ferroviari, tenuto conto della loro frequenza e capacità di trasporto, e indisponibilità di autoveicoli di linea autorizzati dal competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'effettuazione di corse fuori-linea ai sensi dell'articolo 57, secondo comma, del vigente codice della strada;

     b) entità dei potenziali fruitori del servizio di noleggio, in relazione alla consistenza della popolazione scolastica e di comunità religiose, al numero degli addetti ad attività produttive e del settore terziario, nonché a quello degli aderenti ad associazioni e società sportive, socio-culturali e per l'utilizzazione del tempo libero;

     c) vocazione turistica del territorio comunale, da considerarsi sulla base della presenza di zone di interesse naturalistico, archeologico, paesaggistico; di stazioni balneari e climatiche, termali, di cura e soggiorno; di musei, luoghi d'arte e di culto; di patrimoni monumentali e storici, di impianti ed attrezzature per attività sportive; di strutture per manifestazioni fieristiche e culturali;

     d) ricettività di flussi turistici, espressa in numero di posti letto disponibili, o dei quali si prevede la disponibilità nel breve periodo, in esercizi alberghieri, locande, pensioni, ostelli, campeggi e villaggi turistici;

     e) movimento turistico, indicato mediante il numero di arrivi e di presenze per ciascuno degli anni del quinquennio precedente alla deliberazione di adozione o di modificazione del regolamento.

 

     Art. 4. (Durata e trasferibilità della licenza di esercizio).

     1. Il regolamento comunale deve stabilire la durata della validità della licenza comunale di esercizio nonché determinare le condizioni in base alle quali la licenza stessa può essere trasferita ad altro soggetto.

     2. A tali fini, l'amministrazione comunale terrà presenti i seguenti criteri generali:

     a) la durata della licenza comunale di esercizio non può superare otto anni, decorrenti dalla data del rilascio. Essa è, peraltro, rinnovabile su domanda dell'interessato, per eguali periodi;

     b) la licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività;

     c) nel caso di morte del titolare, la licenza passa agli eredi, che possono condurre in proprio l'esercizio dell'attività di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto;

     d) il trasferimento della licenza e il rinnovo sono assentiti con ordinanza sindacale, previo parere favorevole della commissione di cui al primo comma dell'articolo 7 [2];

     e) in ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza si dà corso previo accertamento, rispettivamente della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo articolo 5, lettere a), b), c), d), nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui all'articolo 6 della presente legge [2].

     3. Il regolamento comunale deve, altresì, prevedere che al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

 

     Art. 5. (Requisiti per ottenere la licenza di esercizio).

     1. Il regolamento comunale deve prevedere che la licenza di cui all'articolo 2 della presente legge può essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad enti ed aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

     2. Gli aspiranti al rilascio della licenza debbono dimostrare, tra l'altro, il possesso dei seguenti, inderogabili requisiti:

     a) per le ditte individuali, le imprese, gli enti e le aziende pubblici, l'ubicazione della sede od ufficio nonché la disponibilità di attrezzature e di idonei immobili o aree attrezzate per il ricovero dei veicoli e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio, localizzati nel territorio del comune che istituisce il servizio [3];

     b) per le ditte individuali, il conseguimento, da parte del titolare, del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli. Nel caso di imprese, enti ed aziende, detto certificato dovrà essere posseduto dai dipendenti adibiti alla guida degli autobus;

     c) per le ditte individuali e le imprese, l'iscrizione negli albi e/o nei registri, prevista dalle vigenti leggi;

     d) la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

     e) la proprietà degli automezzi che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalla vigente normativa e di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso, non superiore a dieci anni [3].

 

     Art. 6. (Cause di impedimento al rilascio, od al rinnovo, della licenza di esercizio).

     1. Il regolamento comunale deve prevedere che non possa procedersi al rilascio della licenza di cui all'articolo 2 della presente legge, ovvero al rinnovo della licenza stessa, qualora il richiedente:

     a) abbia esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni. soggettivi e oggettivi;

     b) sia incorso in condanne passate in giudicato e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

     c) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726, 23 dicembre 1982, n. 936;

     d) sia incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e da un'arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;

     e) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     f) sia incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;

     g) sia incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente comminati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sia da parte del comune al quale la domanda è presentata sia da parte di altri comuni [4];

     h) sia incorso in tre o più provvedimenti di sospensione della licenza di esercizio [4].

 

     Art. 7. (Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente).

     1. Il regolamento interno comunale deve prevedere che l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettere a) ed e) della presente legge nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficenza e di regolarità del servizio cono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo delle licenze, da una apposita commissione nominata dal consiglio comunale e composta dal sindaco del comune, o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del comune stesso, da un funzionario della Provincia competente per territorio, e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggio più rappresentative a livello nazionale. Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile e trasporti in concessione [4]a.

     2. Il regolamento comunale deve, altresì, prevedere che, nel corso del servizio, la commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'amministrazione comunale, per i conseguenti adempimenti di competenza, nonché all'amministrazione regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'articolo 1 3, secondo comma, della presente legge.

     3. Il regolamento comunale deve, inoltre, stabilire che la sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero in loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del comune siano soggetti a specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale, che vi provvede con ordinanza sindacale previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo.

     4. La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui al primo comma del presente articolo [5].

 

     Art. 8. (Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze di esercizio).

     1. Il regolamento comunale deve prevedere che, in presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze di esercizio, la assegnazione delle licenze stesse abbia luogo mediante apposita graduatoria.

     2. I criteri per la formazione della predetta graduatoria sono definiti dall'amministrazione comunale, tenendo conto, tra l'altro, del possesso, da parte degli aspiranti all'assegnazione delle licenze, dei seguenti titoli preferenziali:

     a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;

     b) imprese artigianali;

     c) aver acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso:

     1) l'anzianità di presenza operativa;

     2) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;

     3) il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;

     4) il numero di uffici aperti al pubblico;

     d) essere esercenti di autoservizi di linea.

 

     Art. 9. (Obblighi e prescrizioni di esercizio).

     1. Il regolamento comunale deve prevedere a carico del titolare della licenza di esercizio, oltre alle prescrizioni recate dalle disposizioni vigenti in materia ed a quelle particolari, stabilite dall'amministrazione comunale, i seguenti obblighi:

     a) tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio. le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato. nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovrà esse conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe minime approvate dall'Amministrazione regionale;

     b) tenere esposte nelle sedi legali e negli uffici copia autentica della licenza comunale di noleggio nonché le tabelle tariffarie di cui all'articolo 11 della presente legge;

     c) munire gli autoveicoli, oltreché di contachilometri a graduazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727;

     d) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

     e) comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;

     f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

     g) iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio;

     h) Stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse [6].

     2. Il regolamento comunale deve, altresì, prevedere, a carico del titolare della licenza di esercizio, i seguenti, specifici divieti:

     a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

     b) di stazionare, per procurarsi servizi di noleggio, nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

     c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

     3. Il regolamento comunale deve, inoltre, prevedere il divieto, per le ditte individuali, di esercitare altra attività che sia incompatibile con il regolare svolgimento del servizio.

 

     Art. 10. (Sospensione, revoca e decadenza della licenza di esercizio). 1.

     Il regolamento comunale deve determinare i casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza di esercizio e stabilire le relative procedure.

     2. La revoca della licenza di esercizio dovrà, comunque, essere prevista per violazione agli obblighi di cui all'articolo 9, primo comma, lettere a), b), c), e), f), h) ed i) della presente legge nonché per inosservanza dei divieti di cui allo stesso articolo 9, secondo e terzo comma.

     3. La decadenza della licenza di esercizio dovrà essere prevista quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza stessa, di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge.

     4. I provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza dovranno essere comunicati, oltreché all'amministrazione regionale, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti di competenza.

 

     Art. 11. (Tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente). [7]

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 12. (Norme transitorie).

     1. I comuni del Lazio che abbiano già istituito il servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente debbono procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica dei rispettivi regolamenti, per rendere i regolamenti stessi conformi ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge. Decorso tale termine senza che siano state adottate le occorrenti deliberazioni comunali, i comuni inadempienti sono considerati ad ogni effetto privi di regolamento per i servizi di noleggio da rimessa di autobus con conducente.

     2. I regolamenti comunali come sopra modificati sono sottoposti all'approvazione di cui al precedente articolo 1, secondo comma.

     3. Intervenuta l'approvazione dei regolamenti da parte della Regione, le amministrazioni comunali provvederanno, entro due anni dalla approvazione predetta e con le procedure previste all'articolo 7 della presente legge, alla verifica del possesso, in capo ai titolari delle licenze già assentite, dei requisiti di cui al precedente articolo 5 nonché all'accertamento dell'assenza, a carico dei titolari medesimi, delle cause di impedimento di cui all'articolo 6 della presente legge.

     4. Nel caso in cui, in sede di adeguamento dei regolamenti comunali, il numero massimo delle licenze, autobus attribuibili, determinato secondo le modalità indicate al precedente articolo 3, risultasse inferiore a quello delle licenze-autobus già rilasciate dall'amministrazione comunale o in corso di rilascio, in forza di idonei provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota-parte delle licenze, eccedente tale numero massimo, conserverà la sua validità ovvero potrà essere assentita sempreché risulti favorevole, in capo ai soggetti interessati, l'esito degli accertamenti e delle verifiche di cui ai richiamati precedenti articoli 5, 6 e 7. Le licenze-autobus, eccedenti il numero massimo determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, sono suscettibili di rinnovo ma non potranno essere trasferite ad altro soggetto, salvo che nel caso di morte del titolare. In tal caso, il trasferimento della licenza è tuttavia consentito esclusivamente a favore degli eredi che proseguono l'attività di noleggio.

     5. Le licenze per gli ampliamenti di organico, deliberati dai comuni precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, vanno rilasciate in base a criteri previsti da regolamenti e leggi vigenti alla data della deliberazione consiliare che l'ampliamento ha disposto [8].

 

     Art. 13. (Norma finale).

     1. Spetta all'amministrazione comunale vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel relativo regolamento, approvato dalla Regione.

     2. Analogo compito è attribuito ai competenti uffici

dell'amministrazione regionale, fermo restando l'esercizio, da parte della

stessa amministrazione regionale, del potere sostitutivo nei casi di

mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi

della presente legge. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui

all'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art 1. della L.R. 9 giugno 1992, n. 38.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1992, n. 38.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1992, n. 38.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 1992, n. 38.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 1992, n. 38.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 9 giugno 1992, n. 38.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 9 giugno 1992, n. 38.

[4]4a Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[5] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 giugno 1992, n. 38.

[6] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 giugno 1992, n. 38.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 ottobre 1996, n. 42.

[8] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 9 giugno 1992, n. 38.