§ 4.4.136 - L.R. 31 luglio 2003, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 concernente “Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:31/07/2003
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, concernente norme in materia di aree naturali protette regionali ed alla [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio


§ 4.4.136 - L.R. 31 luglio 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 concernente “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ed alla citata legge regionale 2 aprile 2003, n. 10.

(B.U. 9 agosto 2003, n. 22).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, concernente norme in materia di aree naturali protette regionali ed alla citata legge regionale 2 aprile 2003, n. 10).

     1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 29/1997, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2003 le parole: “a non più di tre candidati”, sono sostituite le seguenti: “a non più di due candidati”.

     2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2003 è sostituito dal seguente:

     “1. I consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti che, alla data  di entrata in vigore della presente legge, risultino in carica ovvero scaduti o decaduti sono rinnovati ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 29/1997 come da ultimo modificati dalla legge stessa, entro il 31 ottobre 2003. Fino all’insediamento dei nuovi organi i consigli direttivi e i collegi dei revisori dei conti suddetti continuano ad esercitare le loro funzioni.”.

     3. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 10/2003 le parole: “centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1”.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.