§ 4.4.100 - L.R. 29 maggio 1997, n. 19.
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 11 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57 concernente: «Modifiche all'articolo 8 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/05/1997
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 11, dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57 laddove prevede che «non possono essere comunque alienati terreni di proprietà collettiva siti in parchi o riserve [...]


§ 4.4.100 - L.R. 29 maggio 1997, n. 19. [1]

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 11 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57 concernente: «Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie)».

(B.U. 10 giugno 1997, n. 16 - S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. Il comma 11, dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57 laddove prevede che «non possono essere comunque alienati terreni di proprietà collettiva siti in parchi o riserve nazionali o regionali» è interpretato autenticamente nel senso che si riferisce a terreni su cui insistono costruzioni non debitamente assentite dall'ente titolare realizzate dopo l'istituzione dei parchi o delle riserve nazionali o regionali.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 14 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6.