§ 4.4.83 - L.R. 26 maggio 1994, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, concernente: «Istituzione del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/05/1994
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente gestore è tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)


§ 4.4.83 - L.R. 26 maggio 1994, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, concernente: «Istituzione del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili».

(B.U. 20 giugno 1994, n. 17).

 

Art. 1.

     1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente gestore è tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. Scaduto tale termine si fa obbligo alla Giunta regionale di attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale del 13 maggio 1985, n. 68, per quanto riguarda i commi da 1 a 7 del citato articolo 7.

     2. (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Sostituisce il comma 8, art. 7, della L.R. 26 giugno 1989, n. 41.

[2] Modifica l'art. 9 della L.R. 26 giugno 1989, n. 41.

[3] Modifica l'art. 11 della L.R. 26 giugno 1989, n. 41.

[4] Aggiunge l'art. 12 bis alla L.R. 26 giugno 1989, n. 41.