§ 4.4.45 - L.R. 18 febbraio 1989, n. 14.
Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:18/02/1989
Numero:14


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Natura delle iniziative).
Art. 3.  (Piano regionale di interventi).
Art. 4.  (Modalità di attuazione del piano).
Art. 5.  (Costituzione del consorzio per la protezione delle «Grotte»).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.4.45 - L.R. 18 febbraio 1989, n. 14. [1]

Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo.

(B.U. 10 marzo 1989, n. 7).

 

Art. 1.

     1. La Regione, riconosciuta l'importanza naturalistica ed ambientale nonché l'interesse scientifico e turistico delle grotte di Pastena e Collepardo, promuove tutte le necessarie iniziative volte alla conservazione, alla migliore utilizzazione ed alla valorizzazione nell'ambito delle competenze ad essa attribuite e delegate dalla normativa vigente.

 

     Art. 2. (Natura delle iniziative).

     1. Le iniziative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo sono finalizzate a:

     a) proteggere il patrimonio speleologico delle grotte attraverso verifiche sull'assetto idrogeologico della zona e l'assunzione di conseguenti idonee iniziative che afferiscono in particolare la regimentazione delle acque superficiali e sotterranee;

     b) assicurare la conservazione delle predette cavità naturali evitandone il deterioramento, il danneggiamento ed il deturpamento con particolare riguardo ai danni prodotti dall'inquinamento delle acque che vi confluiscono;

     c) garantire la loro migliore fruizione ampliando la zona accessibile ai visitatori e consentendo la diversificazione della zona di entrata e di uscita delle grotte stesse;

     d) promuovere la realizzazione di idonee attrezzature turistiche e sostenere un'adeguata attività di propaganda delle caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona nonché incentivare gli studi speleologici e naturalistici.

 

     Art. 3. (Piano regionale di interventi).

     1. Le iniziative di cui al precedente articolo 2 sono definite in un piano predisposto dal consorzio, previsto all'articolo 4 e adottato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, con proprio atto deliberativo, nel quale sono individuati le opere e gli interventi da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, le loro caratteristiche tecnico-finanziarie, i principali requisiti di fattibilità nonché l'ordine di priorità per la loro realizzazione e sono indicati gli enti cui compete l'onere di esecuzione e di finanziamento.

 

     Art. 4. (Modalità di attuazione del piano).

     1. Il piano di interventi di cui al precedente articolo 3 è attuato e gestito da un apposito consorzio, di cui al successivo articolo 5, costituito fra gli enti istituzionalmente interessati alla realizzazione delle singole opere ed interventi in esso contenuti.

     2. La Regione può intervenire finanziariamente per la realizzazione totale o parziale di alcune opere ed interventi quando lo richiedono particolari esigenze di attuazione del piano stesso.

     3. I contributi regionali per l'attuazione del piano di cui al precedente primo comma sono concessi dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri e con le modalità indicate annualmente nella legge regionale concernente disposizioni di rifinanziamento di leggi regionali e disposizioni in materia finanziaria e nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale ed annuale.

 

     Art. 5. (Costituzione del consorzio per la protezione delle «Grotte»).

     1. Tra i comuni di Pastena, Collepardo e la provincia di Frosinone si costituisce il consorzio, denominato «Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo».

     2. Organi del consorzio sono il presidente e l'assemblea composta da tre rappresentanti per ciascuno degli enti associati, di cui due eletti fra i consiglieri della maggioranza ed uno fra quelli della minoranza.

     3. L'assemblea elegge il presidente.

     4. Il «Consorzio» sarà gestito ed amministrato nei modi previsti dallo statuto che verrà approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge e a partire dall'esercizio finanziario 1989 viene istituito nel bilancio regionale l'apposito capitolo n. 11718 con denominazione: «Contributi per la conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo».

     2. Per le finalità di cui al precedente articolo 3 è prevista per l'anno 1989 la spesa di L. 1.000 milioni.

     3. Alla copertura della spesa complessiva di L. 1.000 milioni si provvede con il bilancio di previsione per l'esercizio 1989.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2, comma 30, della L.R. 14 luglio 2014, n. 7, con la decorrenza ivi prevista. I termini di cui alla presente legge per la presentazione delle domande per l'anno 2005 sono stati prorogati al 31 ottobre 2004 dall’art. 15 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.