§ 4.4.40 - L.R. 26 settembre 1988, n. 64.
Istituzione del monumento naturale della Caldara di Manziana.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/09/1988
Numero:64


Sommario
Art. 4. 


§ 4.4.40 - L.R. 26 settembre 1988, n. 64.

Istituzione del monumento naturale della Caldara di Manziana.

(B.U. 29 ottobre 1988, n. 30).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4. [2]

     1. Nel territorio del monumento naturale sono vietati:

     a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;

     b) l'apertura di nuove strade carrabili o piste di penetrazione, la trasformazione di quelle esistenti;

     c) l'apertura di cave e qualsiasi movimento di terreno, ad esclusione di interventi di ripristino ambientale concordati con il competente ufficio regionale;

     d) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto, per i mezzi necessari alla conduzione delle attività agricole per i quali verrà rilasciato gratuitamente dall'ente gestore un apposito contrassegno;

     e) l'accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi;

     f) l'esecuzione di qualunque taglio boschivo nelle aree indicate con la lettera A nell'allegata cartografia e comprendenti il popolamento di betulla (betula alba), nonché la fascia di vegetazione ripariale posta alla distanza di 50 metri dalla sponda del Fosso del Lantano.

     L'utilizzazione dei ceduli castanili di proprietà privata, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella provincia, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta regionale, con le prescrizioni che si renderanno necessarie per assicurare il miglioramento e la valorizzazione dei boschi stessi.

     Sono comunque fatti salvi i diritti di uso civico gravanti sul territorio del monumento naturale;

     g) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione;

     h) l'esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata;

     i) la raccolta di minerali, piante o parti di esse, eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall'ente gestore, in deroga al precedente punto i), a soli fini di studio da parte di enti o istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;

     l) l'abbandono di cani;

     m) l'apposizione di cartelli pubblicitari.

 

     Artt. 5. - 6. [1]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 8 della L.R. 25 novembre 1999, n. 36.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 25 novembre 1999, n. 36, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 8 della L.R. 36/1999.

[1] Articoli abrogati dall'art. 8 della L.R. 25 novembre 1999, n. 36.