§ 4.4.6 - L.R. 16 marzo 1982, n. 13.
Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/03/1982
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto). Fino a quando la Regione Lazio non abbia organicamente disposto in ordine alle funzioni amministrative ad essa trasferite o delegate ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente [...]
Art. 2.  (Domande per le autorizzazioni previste negli articoli 7, 11 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497). Le domande, dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 7, 11 e 14 della [...]
Art. 3.  (Presentazione delle domande). Le domande di cui al precedente articolo 2 debbono essere presentate, nei giorni ed orari stabiliti per il ricevimento del pubblico, all'ufficio a ciò designato presso [...]
Art. 4.  (Determinazione sulle domande di autorizzazione). Le determinazioni concernenti le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono adottate dal Presidente [...]
Art. 5.  (Norme transitorie relative alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9). Coloro i quali hanno presentato domanda per l'autorizzazione di cui [...]
Art. 6.  (Interpello dell'ente provinciale per il turismo). Nei casi previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'ente provinciale per il turismo deve far conoscere il suo [...]
Art. 7.  (Proroga del funzionamento delle commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497). Le commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. [...]
Art. 8.  (Pubblicazione dei provvedimenti sul Bollettino Ufficiale della Regione). Le pubblicazioni che, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento di applicazione e loro [...]
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo [...]


§ 4.4.6 - L.R. 16 marzo 1982, n. 13. [1]

Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali.

(B.U. 30 marzo 1982, n. 9).

 

Art. 1. (Oggetto). Fino a quando la Regione Lazio non abbia organicamente disposto in ordine alle funzioni amministrative ad essa trasferite o delegate ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 616 in materia di protezione delle bellezze naturali con legge da approvarsi entro sei mesi, nell'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

 

     Art. 2. (Domande per le autorizzazioni previste negli articoli 7, 11 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497). Le domande, dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 7, 11 e 14 della legge, 29 giugno 1939, n. 1497 debbono essere redatte in doppio originale ed indirizzate all'Assessorato all'urbanistica ed assetto del territorio della Regione Lazio.

     Le domande debbono essere corredate:

     1) della documentazione, atta a dimostrare che il richiedente ha titolo per l'esecuzione dell'opera;

     2) da sei copie del progetto delle opere da eseguirsi, oltre ad una copia allegata al secondo originale della domanda. Il progetto, contenuto in un unico elaborato, deve essere sottoscritto dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi delle leggi vigenti sull'esercizio professionale. Tutte le copie presentate, qualora non siano, in originale, timbrate e sottoscritte dal richiedente e dal professionista che ha redatto il progetto, devono essere dichiarate conformi all'originale per attestazione del segretario comunale, di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato [2].

     Tutte le copie presentate debbono essere dichiarate tra loro conformi per attestazione del segretario comunale, di notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

     3) di una relazione del professionista sottoscrittore del progetto che, oltre ad attestare la normativa urbanistica vigente nella zona, fornisca tutte le informazioni e dimostrazioni necessarie:

     a) per illustrare l'aspetto esteriore dei luoghi e delle cose da modificare e di quelle circostanti, compreso l'assetto vegetazionale, entro il raggio di visibilità che si abbia dall'immobile da modificare nonché entro il quadro d'insieme, comprendente l'immobile da modificare, che costituisca l'oggetto della tutela paesaggistica;

     b) per consentire di apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che l'aspetto esteriore dei luoghi debba subire per effetto dei progettati lavori.

     La relazione deve contenere od avere allegata una corografia ed i profili del terreno e delle costruzioni ed essere corredata di almeno quattro fotografie descriventi l'immobile da modificare ed i luoghi circostanti visti da quattro punti cardinali;

     4) di ogni altra documentazione ritenuta utile per valutare la consistenza e gli effetti delle opere od installazioni da eseguirsi;

     5) della marca da bollo da apporsi sul provvedimento da trasmettere al richiedente.

     Le domande debbono contenere l'elenco dei documenti allegati e l'indicazione del domicilio, situato nella Regione Lazio, ove effettuare le comunicazioni necessarie.

 

     Art. 3. (Presentazione delle domande). Le domande di cui al precedente articolo 2 debbono essere presentate, nei giorni ed orari stabiliti per il ricevimento del pubblico, all'ufficio a ciò designato presso l'Assessorato regionale all'urbanistica ed assetto del territorio.

     Il funzionario che riceve la domanda restituisce al presentatore il secondo originale della domanda unitamente alla copia del progetto ad esso allegata, con l'annotazione dell'avvenuto ricevimento.

 

     Art. 4. (Determinazione sulle domande di autorizzazione). Le determinazioni concernenti le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono adottate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio da lui delegato e prendono effetto con la loro pubblicazione nell'albo che, a questo fine, è istituito presso il relativo assessorato.

     La pubblicazione avviene con le modalità e gli effetti stabiliti per il rilascio delle concessioni nell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

     Le determinazioni sono altresì comunicate ai richiedenti mediante spedizione per plico postale raccomandato nel domicilio indicato nella domanda del provvedimento assessoriale e della copia bollata del progetto con l'annotazione dell'approvazione o della ripulsa.

     Copia del provvedimento assessoriale è comunicata al comune nel cui territorio deve eseguirsi l'opera.

 

     Art. 5. (Norme transitorie relative alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9). Coloro i quali hanno presentato domanda per l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, qualora vogliano avvalersi dell'assentimento per silenzio ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 del predetto decreto legge devono presentare al competente Assessorato regionale all'urbanistica ed assetto del territorio una domanda integrativa della precedente, formulata in conformità e munita degli allegati di cui al precedente articolo 2 della quale si restituisce il secondo originale ai sensi del precedente articolo 3 e sulla quale il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato si pronuncia non oltre il sessantesimo giorno.

 

     Art. 6. (Interpello dell'ente provinciale per il turismo). Nei casi previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'ente provinciale per il turismo deve far conoscere il suo avviso entro quindici giorni dall'interpello; decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato adotta le proprie determinazioni.

 

     Art. 7. (Proroga del funzionamento delle commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497). Le commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed al relativo regolamento di applicazione e loro successive modificazioni esercitano le loro funzioni nella composizione esistente anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino a quando con legge regionale non si sia provveduto alla definitiva disciplina delle commissioni medesime.

     I membri che sono venuti o vengano a mancare per dimissione o per qualsiasi altra causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Pubblicazione dei provvedimenti sul Bollettino Ufficiale della Regione). Le pubblicazioni che, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento di applicazione e loro successive modificazioni, debbono effettuarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica sono effettuate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 22 giugno 2012, n. 8.

[2] Numero così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 59.