§ 4.2.111 – L.R. 20 ottobre 2006, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:20/10/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Sostituzione del titolo della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37.
Art. 2.  Inserimento dell'articolo 01 nella L.R. n. 37/2002.
Art. 3.  Inserimento dell'articolo 02 nella L.R. n. 37/2002.
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 1 della L.R. n. 37/2002.
Art. 5.  Modifica agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 37/2002.
Art. 6.  Abrogazione dell'articolo 5 della L.R. n. 37/2002.
Art. 7.  Disposizioni transitorie.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 4.2.111 – L.R. 20 ottobre 2006, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio). Disposizioni transitorie.

(B.U. 30 ottobre 2006, n. 30 – S.O. n. 49).

 

Art. 1. Sostituzione del titolo della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37.

     1. Il titolo della L.R. n. 37/2002 è sostituto dal seguente: "Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale".

 

     Art. 2. Inserimento dell'articolo 01 nella L.R. n. 37/2002.

     1. Prima dell'articolo 1 della L.R. n. 37/2002 è inserito il seguente:

     "Art. 01. Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio.

     1. La Regione provvede alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio, mediante l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici a soggetti scelti secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di condizioni e trasparenza.

     2. La Regione istituisce commissioni di gara con modalità tali da assicurare la parità di condizioni dei concorrenti e la trasparenza delle procedure".

 

     Art. 3. Inserimento dell'articolo 02 nella L.R. n. 37/2002.

     1. Dopo l'articolo 01 della L.R. n. 37/2002, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

     "Art. 02. Contratto di servizio.

     1. Nella concessione di lavori pubblici, il rapporto con il concessionario è regolato da un contratto di servizio che, sulla base dell'atto di concessione dei beni del demanio stradale, definisce in particolare:

     a) le attività affidate ed i relativi obiettivi e standard qualitativi e quantitativi;

     b) i tempi di esecuzione e di realizzazione e le misure relative alla prevenzione e sicurezza sul lavoro;

     c) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti;

     d) gli eventuali compensi remunerativi;

     e) i procedimenti amministravi pendenti concernenti le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 01;

     f) la successione dell'affidatario nei rapporti contrattuali in atto connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 01;

     g) la gestione a tariffa o a pedaggio delle infrastrutture.".

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 1 della L.R. n. 37/2002.

     1. L'articolo 1 della L.R. n. 37/2002 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale.

     1. La Regione promuove la costituzione, in conformità alle disposizioni dello Statuto regionale ed ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a prevalente capitale regionale, di seguito denominata "società", avente ad oggetto la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di reti autostradali e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio delle stesse.

     2. La società opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.".

 

     Art. 5. Modifica agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 37/2002.

     1. Agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 37/2002 le parole "infrastrutture e mobilità" sono sostituite dalle seguenti: "lavori pubblici".

 

     Art. 6. Abrogazione dell'articolo 5 della L.R. n. 37/2002.

     1. L'articolo 5 della L.R. n. 37/2002 è abrogato.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie.

     1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla L.R. n. 37/2002 costituiscono titolo per l'esercizio della facoltà di recesso, a norma degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, dei soggetti o enti che partecipano, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla società già costituita ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 37/2002.

     2. Resta salvo, limitatamente alle prestazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva del corridoio autostradale Tirreno Sud.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.