§ 4.1.166 - R.R. 23 aprile 2008, n. 4.
Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'asseganzione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/04/2008
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata [...]
Art. 2.  (Disposizione transitoria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.166 - R.R. 23 aprile 2008, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'asseganzione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria

(B.U. 28 aprile 2008, n. 16)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12)

1. Al comma 2 dell' articolo 21 del r.r. 2/2000, le parole: "lire cento milioni" sono sostituite dalle seguenti "100.000,00 euro".

 

     Art. 2. (Disposizione transitoria)

1. I comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano i bandi generali vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa alla modifica introdotta dalla disposizione di cui all'articolo 1. Nelle more dell'adeguamento, la suddetta modifica è immediatamente applicabile ai citati bandi.

2. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano già assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, si applica la modifica introdotta dalla disposizione di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.